Illecito stipulare contratti in nome e per conto altrui, ma nel proprio esclusivo interesse ed in difetto dei relativi poteri di rappresentanza

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, agendo quale falsus procurator di un terzo proprietario di immobili, stipuli contratti di locazione ed incassi indebitamente i relativi canoni, all’insaputa del soggetto asseritamente rappresentato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 63 del 25 febbraio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 25 Febbraio 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 04 Giugno 2021 (sospensione)