Il rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile al CNF

La tipicità degli atti impugnabili non ammette deroga alcuna, sicchè restano impugnabili esclusivamente le decisioni relative alla tenuta degli albi, ai certificati di compiuta pratica forense, ai procedimenti disciplinari, alle elezioni del C.d.O. ed ai conflitti di competenza. Sfugge quindi alla competenza giurisdizionale del C.N.F. il ricorso avverso il rigetto dell’istanza di ricusazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408

NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 30998 del 27 dicembre 2017 ha respinto il ricorso cautelare per la sospensione della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 358, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 111.

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parere

Il COA di Bologna ha chiesto di sapere se può procedere, a richiesta di un proprio iscritto, che si sia cancellato dall’Albo, alla restituzione allo stesso ovvero alla distruzione/cancellazione degli originali degli atti e dei documenti contenuti sia nel suo fascicolo personale conservato nell’archivio del Consiglio dell’Ordine, sia nei fascicoli disciplinari aperti nei confronti dello stesso ovvero su esposto dallo stesso presentato nei confronti di altri scritti, sia nei fascicoli delle istanze di opinamento dallo stesso presentate e dei ricorsi in prevenzione presentati da clienti dell’ex iscritto.

Consiglio Nazionale Forense (Salazar Michele), parere n. 12 del 20 Febbraio 2015

parere

Quesito n. 172: Il COA di Milano pone il seguente quesito: se l’avvocato B sia tenuto ad evadere la richiesta del collega A di trasmettere documentazione relativa a processo ormai concluso, in relazione al caso in cui tale documentazione, allegata al fascicolo dell’avvocato B e rimasta depositata presso la cancelleria del giudice per tutta la durata del procedimento, sia sta infine restituita alla cliente di B, che però si rifiuta di far seguito alla richiesta del proprio ex avvocato.

Consiglio Nazionale Forense (Picchioni Giuseppe), parere n. 53 del 28 Settembre 2012

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 22 Ottobre 2010 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 08 Novembre 2007