Patrocinio a spese dello Stato: il difensore non risponde disciplinarmente delle false autocertificazioni del cliente che richiede l’ammissione al beneficio

Le dichiarazioni rese nell’ambito della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono autocertificazioni, sottoscritte dal cliente e semplicemente autenticate dall’avvocato, che non è tenuto, né potrebbe svolgere attività di controllo e verifica delle dichiarazioni sul reddito dichiarato dal cliente, non avendone né gli strumenti, né il potere, salvo quello di chiedere al cliente di dichiarare quali siano i suoi redditi effettivi (specie quando si tratti di clienti che producono il semplice certificato Isee e non siano obbligati ex lege alla presentazione della dichiarazione dei redditi), come invece potrebbe fare l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza nell’ambito delle procedure previste ex lege.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 160 del 22 aprile 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 22 Aprile 2026 (accoglie) (assoluzione)
– Consiglio territoriale: CDD, delibera