[importante] La mancata citazione al dibattimento dell’esponente rende inutilizzabile l’esposto, ma non l’eventuale documentazione allegata allo stesso

Ai sensi dell’art. 59 co. 6 lett. g L. n. 247/2012 sono utilizzabili per la decisione:
1) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall’incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento (conformemente, art. 23, lett. a e b Reg. CNF n. 2/2014)
2) gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell’istruttoria, purché la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento (conformemente, art. 23, lett. c Reg. CNF n. 2/2014).
Si tratta di emergenze istruttorie differenti, che hanno un diverso trattamento ai fini della decisione: per espressa previsione normativa, quelle di cui al numero 2 sono utilizzabili soltanto se confermate in dibattimento ovvero se l’esponente sia stato ivi citato come teste(1), fermo restando che, in ogni caso, tali dichiarazioni devono comunque trovare conforto nelle risultanze istruttorie altrimenti acquisite agli atti, giacché le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito(2); invece, poiché il procedimento disciplinare ha natura officiosa (artt. 50 co. 4 e 51 co. 3 L. n. 247/2012; art. 11 Reg. CNF 2/2014) e quindi la mancanza originaria o sopravvenuta dell’esposto non incide sullo stesso(3), quelle di cui al numero 1 sono sempre utilizzabili ai fini della decisione disciplinare, qualora siano acquisite al procedimento in quanto allegate all’esposto, anche nell’ipotesi che questo venga eventualmente considerato inutilizzabile(4).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 158 del 22 aprile 2026

NOTE:
(1) Cfr. CNF n. 133/2024, CNF n. 213/2022.
(2) Per tutte, CNF n. 135/2024.
(3) In senso conforme, da ultimo, CNF n. 28/2024.
(4) In senso conforme, CNF n. 30/2025, CNF n. 298/2024. Peraltro, nella fattispecie di cui alla massima il procedimento disciplinare traeva origine da una segnalazione del COA.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 22 Aprile 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 25 del 20 Marzo 2025 (sospensione)