Non sussiste un’incompatibilità assoluta tra la dichiarazione di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. e l’ammissione dell’assistito al patrocinio a spese dello Stato giacché, se è pur vero che l’istanza di distrazione quando formulata va accolta, essa può essere successivamente revocata su richiesta dell’assistito che, allegandone la frode, evidenzi la insussistenza dei presupposti per la distrazione delle spese. In questa prospettiva la richiesta di distrazione viene confermata nella sua espressione di un diritto del solo difensore che allo stesso spetta in virtù del fatto che egli ha erogato le somme necessarie alle spese e non può pregiudicare i diritti soggettivi del suo assistito non abbiente per la considerazione preliminare che egli è privo del potere di disporne, oltre a tacere del fatto che esclusivamente l’ammissione al beneficio garantisce il non abbiente dalla copertura integrale delle spese non soltanto del professionista che lo assiste, ma anche degli altri costi ex art. 131 T.U. cit. Da tanto emerge che l’illecito disciplinare non è configurato per il solo fatto della coesistenza della dichiarazione di distrazione e l’ammissione a patrocinio a spese dello Stato, ma che occorra un’iniziativa del cliente che non può consistere nel mero esposto disciplinare e che richiede l’allegazione di una frode.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 160 del 22 aprile 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 22 Aprile 2026 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: CDD, delibera