Poiché la ricusazione riguarda il giudice come persona fisica è inammissibile, per giurisprudenza costante del C.N.F. e della Corte di cassazione, la ricusazione di un intero collegio. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 11 dicembre 1999). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. CASALINI), sentenza del 17 novembre 2001, n. 243