E’ interdetto all’avvocato nominato giudice onorario lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie nell’ambito del circondario dove egli svolge l’attività forense in modo stabile e continuativo (che generalmente coincide con il distretto del C.d.O. in cui il professionista è iscritto). Ne consegue, ex art. 9 l. n. 374/1991 e come più volte ribadito dal C.S.M., che la violazione del predetto divieto comporta la declaratoria, effettuata dall’autorità giudiziaria, di decadenza dalla funzione di giudice di pace e non la cancellazione dall’albo per incompatibilità. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 15 giugno 2003)
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Rigetto – Ricorso al C.N.F. – Deposito del ricorso oltre il termine – Inammissibilità.
E’ tardivo e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato oltre il termine perentorio, fissato dall’articolo 24 r.d.l. n. 1578/1933, in venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucera, 29 settembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. ORSONI), sentenza del 12 luglio 2004, n. 164
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di attività senza titolo – Attività in periodo di sospensione – Divieto di accaparramento di clientela – Utilizzazione di un intermediario – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che svolga l’attività professionale nel periodo di applicazione della sanzione della sospensione e utilizzi un terzo intermediario per l’acquisizione di clientela. (Nella specie la sanzione della cancellazione è stata sostituita dalla più lieve sanzione della sospensione per anni uno nei confronti dell’avvocato che, nel periodo di applicazione della sanzione disciplinare della sospensione, svolgeva l’attività professionale temporaneamente interdetta e aveva affittato una stanza presso l’ufficio di un terzo che gli faceva da intermediario per la acquisizione di clienti). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 7 luglio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. ORSONI), sentenza del 12 luglio 2004, n. 163
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Revocazione – Motivi – Tassatività – Dedotta falsità delle prove – Condizioni per la sussistenza – Ipotesi di inammissibilità.
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per revocazione, ex art. 395 comma I n. 2, proposto per falsità degli atti di causa, è necessario che la falsità della prova sia stata accertata con sentenza passata in giudicato ovvero sia stata riconosciuta dalla parte a cui vantaggio essa è stata utilizzata da giudice; inoltre è necessario che vi sia un rapporto di casualità fra la falsità della prova e la decisione, nel senso che la prova in questione deve aver concorso alla formazione del convincimento del giudice. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso in quanto la falsità dedotta riguardava deposizioni rese da testimone la cui veridicità era contestata da altro testimone e la prova in questione non era stata determinante ai fini del convincimento del giudice in quanto il fatto fu accertato sulla base di numerosi elementi di riscontro documentale ed inoltre era stato espressamente riconosciuto dell’incolpato). (Rigetta il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F. n. 110/1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 12 luglio 2004, n. 162
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Avvocato – Procedimento disciplinare – sentenza del C.N.F. – Esecutività – Immediatezza – delibera del C.d.O. di esecuzione della sanzione – Nullità
Le decisioni del C.N.F. sono esecutive dal momento della loro pubblicazione e non è necessaria una integrazione con la determinazione della decorrenza del dies a quo della loro operatività da parte del consiglio dell’ordine che cura la tenuta dell’albo nel quale è iscritto l’incolpato. Infatti, l’effettiva esecuzione della decisione del C.N.F. è condizionata soltanto all’avvenuta conoscenza da parte del professionista e del consiglio di appartenenza del provvedimento adottato dal C.N.F. che a tal fine viene notificato a cura dello stesso organo giudicante, alle parti del procedimento e che potrà essere sospeso solo dalla Cassazione nelle more del giudizio di legittimità. Pertanto è illegittima, e deve essere annullata, la decisione del C.d.O. che fissi la decorrenza del provvedimento sanzionatorio inflitto dalla decisione del C.N.F.. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 15 aprile 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 12 luglio 2004, n. 161
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Natura amministrativa.
E’ principio, peraltro più volte affermato dalla suprema corte di Cassazione, che i consigli territoriali, anche quando operano in materia disciplinare esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali. I consigli locali, infatti, svolgono i loro compiti nei confronti dei professionisti che formano l’ordine forense, quindi all’interno del gruppo che essi costituiscono per la tutela della classe professionale. Tale funzione è, pertanto, manifestazione di un potere amministrativo attribuito dalla legge per l’attuazione del rapporto che si istaura con l’appartenenza all’ordine, il quale stabilisce comportamenti conformi ai fini che si intende perseguire. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 15 aprile 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 12 luglio 2004, n. 161
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Natura amministrativa – Questione di legittimità costituzionale dell’intera procedura disciplinare in riferimento all’articolo 111 Costituzione – Manifesta infondatezza.
Deve essere dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’intero procedimento disciplinare svolto davanti al C.d.O. in relazione all’articolo 111 della Costituzione, in quanto tale procedimento pur assicurando il rispetto del contraddittorio, e la piena possibilità per l’incolpato di svolgere la propria difesa, ha carattere amministrativo e non giurisdizionale e pertanto ad esso non si applicano le norme sul giusto processo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 15 aprile 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 12 luglio 2004, n. 161
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Dovere i correttezza e probità – Divieto di accaparramento di clientela – Sottoscrizione di convenzione per attività di consulenza legale gratuita – Diffusione di volantini divulgativi della convenzione – Illecito deontologico – Sussiste.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché in violazione del divieto di accaparramento di clientela, l’avvocato che dopo aver stipulato una convenzione con una agenzia di assicurazione, in base alla quale il legale si obbligava a fornire agli assicurati la consulenza legale gratuita, acconsentiva a che tale convenzione, con l’indicazione del nominativo dell’avvocato, fosse diffusa attraverso bigliettini divulgativi posti sul bancone dell’ufficio assicurativo. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 6 maggio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TESTA), sentenza del 12 luglio 2004, n. 160
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Avvocato – Norme deontologiche Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento di attività extragiudiziaria – Percezione di acconti per attività non svolta – Omesse informazioni al cliente sullo stato delle pratiche – Illecito deontologico.
L’avvocato che non adempia al mandato ricevuto, se pur di natura extragiudiziaria, avendo peraltro accettato l’incarico e percepito un acconto, e ometta di dare informazioni al cliente sullo stato della causa, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di dignità, decoro e diligenza a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie in considerazione della dichiarata prescrizione su di un capo di incolpazione la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 31 gennaio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PACE), sentenza del 12 luglio 2004, n. 158
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere istantaneo – Termine quinquennale – Decorrenza.
L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. (Tale deve essere considerata l’omessa integrazione del contraddittorio il cui termine prescrizionale inizia a decorrere dalla data in cui il contraddittorio non può più essere integrato. Nella specie è stata dichiarata la prescrizione in quanto l’azione disciplinare è stata esercitata ben oltre i cinque anni dalla commissione del fatto, senza che si sia iniziato il procedimento disciplinare). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 31 gennaio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PACE), sentenza del 12 luglio 2004, n. 158