In tema di controversie relative alla legittimità delle operazioni elettorali dei C.d.O. degli avvocati, la scadenza del mandato elettorale e la conseguente rinnovazione dell’organismo elettivo comportano il venir meno dell’interesse alla decisione, con la conseguente dichiarazione, anche d’ufficio, dell’inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. (Dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F. n. 112/2002, che aveva accolto il reclamo avverso i risultati elettorali C.d.O. di Nuoro, biennio 2002/2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. TIRALE), sentenza del 13 ottobre 2004, n. 215