La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto il ricorso, determina la dichiarazione di inammissibilità per cessazione della materia del contendere e intervenuta mancanza di interesse. (Nella specie il C.d.O. in ottemperanza della decisione della Corte Costituzionale di compatibilità dello svolgimento del lavoro part-time con l’iscrizione all’albo professionale, revocava la sua precedente decisione di rigetto e iscriveva il professionista dipendente in regime di part-time). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 10 ottobre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 3 novembre 2004, n. 266