Le decisioni del C.d.O. in materia disciplinare possono essere impugnate esclusivamente dal professionista contro cui si procede e dal procuratore generale presso la Corte d’appello, ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 15 novembre 2002 e 8 agosto 2003). Consiglio […]