Va esclusa la nullità del provvedimento di cancellazione dall’Albo degli Avvocati in caso di mancata notifica al P.M. dell’atto di avvio del procedimento di cancellazione, atteso che, ai sensi dell’art. 37 L.P.F., al Pubblico Ministero, munito di autonomo potere di impugnazione, deve essere notificata solo la deliberazione di cancellazione e non anche quella di apertura del relativo procedimento amministrativo, per quanto, ad ogni modo, il ricorrente non sia neppure astrattamente legittimato a sollevare una siffatta eccezione, difettando l’interesse di cui solo titolare sarebbe al più lo stesso P.M. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 9 marzo 2007).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Condotta reticente all’atto dell’iscrizione all’Albo – Illecito disciplinare – Sanzione – Cancellazione.
La cancellazione dall’albo degli avvocati può seguire come provvedimento a carattere amministrativo ai sensi dell’art. 37 L.P.F., per sopravvenuto difetto di uno dei requisiti su cui poggiava l’iscrizione o comunque per un motivo cui non è connesso dalla legge alcun giudizio di valore negativo (ancorché il suddetto art. 37 parli nel n. 3 di inosservanza di un “obbligo”), ovvero quale sanzione disciplinare ex artt. 38, co. 1 e 40 n. 4, r.d.l. n. 1578/33 in seguito “ad abusi o mancanze” nell’esercizio della professione o in genere a “fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale”. Pertanto, ancorché in presenza di una incompatibilità ex art. 37, co. 1 n.1, r.d.l. n. 1578/33, possa farsi luogo all’adozione del provvedimento amministrativo non sanzionatorio della cancellazione dall’albo, ciò non toglie, tuttavia, che, qualora la sussistenza di una situazione di incompatibilità venga fraudolentemente celata o negata dal professionista, tale condotta integri gli estremi di un illecito disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Belluno, 18 dicembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 196
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di verità e collaborazione ex art. 24 c.d.f. – Condotta reticente in sede di iscrizione all’Albo – Violazione.
Dovere precipuo dell’avvocato è quello di collaborare con il C.d.O. di appartenenza per l’attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità, conformemente al principio scolpito nell’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo → Pertanto, il comportamento dell’avvocato che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione all’Albo, falsamente dichiari di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dal R.D.L. n. 1578/33, omettendo in particolare di riferire che altro Consiglio dell’Ordine ha già respinto una precedente sua domanda di reiscrizione all’albo per la sussistenza di accertati comportamenti gravemente lesivi dei doveri di lealtà, dignità e decoro tali da escludere il possesso del requisito della condotta specchiatissima e illibata, configura una violazione della norma deontologica di particolare gravità e riprovevolezza, che merita di essere fermamente sanzionata, trattandosi di comportamento destinato ad ostacolare, in violazione dei doveri di dignità e decoro imposti al professionista forense, l’adempimento dei compiti istituzionali dell’ente pubblico relativi alla verifica della posizione del soggetto che chiede di essere iscritto o, comunque, a comportare un’ingiustificata difficoltà di funzionamento del medesimo Consiglio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Belluno, 18 dicembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 196
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di indipendenza, correttezza e probità – Commistione di interessi personali e professionali – Violazione.
L’avvocato che, in un contesto negoziale complessivamente equivoco nel quale egli compaia come cessionario del credito ceduto da soggetto già fallito che egli assista legalmente nella medesima procedura concorsuale, curi un interesse proprio in danno dell’apparente cliente e dei soggetti che con lo stesso sono venuti a contatto, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante che, oltre a svilire i doveri di indipendenza e di autonomia del rapporto, non rispetta i divieti relativi al conflitto di interessi ed al patto di quota lite, con conseguente grave pregiudizio per l’immagine della categoria. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 5 giugno 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Deposito del ricorso oltre il termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento – Inammissibilità – Perentorietà del termine – Rimessione in termini – Caso fortuito o forza maggiore – Esclusione.
L’inutile decorso del termine ex art 50, R.D.L. n. 1578/33, che pone a carico delle parti interessate l’onere di proporre l’impugnazione entro i venti giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento, rende inammissibile il ricorso proposto al C.N.F., atteso che il ricorrente deve ritenersi decaduto dalla facoltà di proporre gravame avverso la decisione del Collegio territoriale.
I termini per l’impugnazione delle sentenze sono perentori, inquadrandosi nell’istituto generale della decadenza della proposizione di un atto dovuto, e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge. Ne consegue che la restituzione nel termine non osservato per caso fortuito o forza maggiore è inammissibile, non essendo contemplata dall’ordinamento professionale forense alcuna ipotesi di proroga del termine per impugnare le decisioni in materia disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 13 dicembre 2007).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. SICA), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 189
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso compimento di attività relative al mandato – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, omettendo di compiere atti inerenti al mandato ricevuto per inescusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, dopo aver consegnato alla cliente un acconto sulla maggiore somma dovutale dalla controparte a titolo di risarcimento danni e dopo avere ricevuto dalla stessa cliente il pagamento della parcella per le prestazioni professionali effettuate, non compia alcuna ulteriore attività volta al recupero della somma residua, né fornisca informazioni sullo svolgimento del mandato affidatogli, violando così gli art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo → e art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 19 febbraio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE GIORGI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 188
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Indebita appropriazione di somme – Artt. 5 e 41 c.d.f. – Violazione.
L’indebita appropriazione di somme del cliente e l’alterazione dell’assegno bancario per conseguire un illecito profitto, peraltro accertati in sede penale nel procedimento definito ex art. 444 c.p.p., concretano gravi violazioni dei più elementari principi etici della professione ed integrano violazione di norme penali e deontologiche (art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, art. 41 c.d.f.Art. 41 cod. prev. – Gestione di denaro altrui.L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha…Leggi il testo completo →). (Nella specie, il C.N.F., nonostante la condivisa gravità delle violazioni, ha tuttavia ritenuto di poter applicare, rifacendosi alla pregressa giurisprudenza formatasi in ordine a tale genere d’infrazioni, la sanzione della cancellazione disciplinare in luogo della pena interdittiva permanente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 1 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. ALLORIO), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 187
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Convocazione collegio giudicante – Irregolarità – Eccezione – Proposizione per la prima volta dinanzi al C.N.F. – Inammissibilità.
L’eccezione di mancanza della prova della regolare comunicazione della convocazione del C.d.O. – che è organo amministrativo imperfetto – deve essere sollevata dall’interessato in ogni caso prima che sia assunta la decisione, affinché l’organo disciplinare sia posto in condizione di dimostrare immediatamente l’intervenuta convocazione di tutti i suoi componenti, ovvero di fissare una diversa seduta nella quale la rinnovata convocazione di tutti i componenti possa essere documentata. Allorquando, pertanto, l’eccezione non venga sollevata, come nella specie, nel corso del procedimento disciplinare davanti al C.d.O., essa non può poi essere dedotta come motivo di impugnazione dinanzi al C.N.F. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 1 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. ALLORIO), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 187
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Aggravio posizione debitoria – Art. 49 c.d.f. – Violazione – Natura illecito – Permanente.
Pur quando i crediti azionati dal professionista con due distinte procedure abbiano diversa natura (credito professionale l’uno e credito originato dal rapporto di locazione l’altro), è indubbio che l’opzione del ricorrente di introdurre giudizi separati, diversificando i soggetti convenuti (tra loro, oltretutto conviventi) a fronte di originarie prestazioni professionali rese nel comune interesse e di un rapporto locatizio da entrambi fruito, sia idonea a generare l’accrescimento del debito complessivo (per onorari, competenze e spese di lite) a danno delle controparti, così configurandosi la situazione di accanimento giudiziario che l’art. 49 c.d.f.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo → tende a precludere. Gli effetti di siffatta condotta correttamente vanno configurati in termini di illecito permanente, atteso che il pregiudizio dalla stessa prodotto non può ritenersi esaurito con la proposizione delle due domande giudiziarie ovvero con l’emissione dei provvedimenti conclusivi delle relative procedure, ma si protrae per tutto il periodo di durata delle conseguenti azioni esecutive e, nella specie, fino alla data dell’intervenuta definizione transattiva delle due vertenze. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Savona, 22 giugno 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F. – Violazione.
Violano l’art. 20 c.d.f. le espressioni usate dal professionista che rivestano un carattere obiettivamente sconveniente ed offensivo e che si situino ben al di là del normale esercizio del diritto di critica e di confutazione delle tesi difensive dell’avversario, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, del biasimo e della deplorazione dell’operato dell’avvocato della controparte, dovendo peraltro ritenersi implicito l’“animus iniuriandi” nella libera determinazione di introdurre quelle frasi all’indirizzo di un altro difensore in una lettera ed in un atto difensivo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento, 25 settembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 185