Va esclusa la nullità della decisione con cui il C.d.O. ritenga che i fatti contestati integrino la violazione di norme del codice deontologico non specificamente menzionate nel capo di incolpazione, atteso che, per consolidato orientamento, la contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede altresì né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, ben potendo ricollegarsi la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato, necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 9 luglio 2007).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con procedimento penale – Archiviazione esposto in sede penale – Rilevanza in sede deontologica – Esclusione
L’avvenuta archiviazione dell’esposto sul piano penale non prova assolutamente nulla in ordine alla irrilevanza del fatto, il quale può evidentemente essere irrilevante sotto il profilo della violazione della legge penale e conservare invece integra la portata lesiva verso il precetto di ordine deontologico. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 17 settembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 27 novembre 2009, n. 127
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prova – Dichiarazioni dell’esponente – Valutazione
La prova del fatto addebitato al professionista, nel caso in cui risieda nelle sole dichiarazioni della parte esponente, può ritenersi raggiunta quando la versione dei fatti così fornita trovi riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, mentre non può assumere tale valore nell’ipotesi in cui le semplici osservazioni della parte non siano coordinate da alcun dato probatorio o di fatto ed anzi siano resistite dalla ragionevole versione fornita dall’incolpato (nella specie, le dichiarazioni del denunziante sono state ritenute attendibili e sufficienti ai fini della prova in virtù, tra gli altri numerosi e circostanziati elementi, della qualifica soggettiva dell’esponente e della funzione di Ufficiale giudiziario svolta da quest’ultimo che, a parere del Consiglio, conferiscono all’esposto una sua ontologica attendibilità). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 17 settembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 27 novembre 2009, n. 127
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F..
Il professionista che, all’interno dei locali del Tribunale, si rivolga ad un collega utilizzando espressioni e modi irriguardosi ed aggressivi, non consoni alla correttezza ed al decoro formale e sostanziale cui deve costantemente uniformarsi il comportamento dell’esercente la professione forense, pone in essere un contegno deontologicamente rilevante che, peraltro, in quanto tenuto nel luogo di ordinario esercizio del ministero professionale, arreca disdoro alla dignità del destinatario, travalicando il limite del decoro (nella specie, tuttavia, non attenendo la condotta della ricorrente a fatti in concreto inerenti all’esercizio del ministero professionale, il CNF ha ravvisato nella condotta dell’incolpata gli estremi della violazione non dell’art. 12 del R.D.L. n. 1578/33, ma del solo art. 38 del medesimo r.d.l., norma che impone all’avvocato, anche al di fuori del campo di esercizio dell’attività professionale in senso stretto, il dovere di mantenere una condotta improntata ai valori della dignità e del decoro e che, per quanto attiene al caso di specie, ha trovato, attuazione nell’art. 20 c.d.f., che costituisce regola di comportamento generale cui l’avvocato è tenuto ad uniformare la propria attività e le proprie azioni). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 14 febbraio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BERRUTI), sentenza del 27 novembre 2009, n. 126
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Avvocato – Norme deontologiche – Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Inadempimento – Illecito deontologico – Qualità di avvocato del creditore – Irrilevanza.
La circostanza dell’avvenuto parziale pagamento delle cambiali emesse dal professionista in favore di un collega non elide il disvalore disciplinare della condotta sotto il profilo della contestata violazione dell’art. 59 c.d.f.Art. 59 cod. prev. – Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.L’avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. I. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume car…Leggi il testo completo →, a nulla rilevando, ai fini dell’invocata esclusione dell’illecito, la qualità di avvocato del creditore. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Macerata, 17 dicembre 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Negligente gestione di somme – Situazione contingente di sofferenza familiare – Efficacia scriminante – Esclusione – Rideterminazione della sanzione – Idoneità.
La particolare situazione familiare in cui versi l’incolpato, benché inidonea a scriminare la condotta deontologicamente scorretta inveratasi nel mancato tempestivo adempimento del dovere di puntuale e diligente gestione del denaro ricevuto per conto della parte assistita, è circostanza che ben può concorrere alla rideterminazione della durata della sanzione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Macerata, 17 dicembre 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di verità – Rapporti con i colleghi – Notizie riguardanti il collega.
L’avvocato non assume responsabilità per la ricostruzione dei fatti fornitagli dal cliente, ma deve astenersi tanto da accuse consapevolmente false (art. 14 C.D.F.Art. 14 cod. prev. – Dovere di verità.Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza…Leggi il testo completo →) quanto da critiche personali verso il collega (art. 29 C.D.F.Art. 29 cod. prev. – Notizie riguardanti il collegaL’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudi…Leggi il testo completo →). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 23 novembre 2006).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Disciplina successione di leggi penali nel tempo – Applicabilità – Esclusione.
Va esclusa in sede disciplinare la pedissequa applicazione delle regole sulla successione di leggi penali nel tempo, e ciò in virtù della non tipicità dell’illecito deontologico, della natura regolamentare del codice deontologico forense e della vigenza di clausole generali aventi forza di norma primaria che informano l’attività disciplinare (fattispecie relativa alla formulazione del comma 3 dell’art. 22 C.D.F.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 23 novembre 2006).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Termine di notifica ex art. 50 L.P. – Natura – Ordinatorio – Inosservanza – Nullità – Esclusione.
Ancorchè non possa sottacersi l’esigenza della solerte celebrazione e conclusione dei procedimenti disciplinari, va senz’altro disattesa la censura di nullità della impugnata decisione del C.O.A. per mancato rispetto del termine di notifica di cui all’art. 50 L.P., trattandosi di termine ordinatorio, e non perentorio. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 23 novembre 2006).
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Avvocato – Tenuta albi – Delibera di iscrizione nell’Albo degli avvocati – Impugnazione del P.G. – Presentazione tardiva – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso avverso la delibera di iscrizione nell’Albo degli avvocati presentato dal Procuratore Generale il ventunesimo giorno dalla notifica del provvedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 10 luglio 2008).