Non costituisce, di per sè solo, illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che ritiri il proprio fascicolo di parte senza l’autorizzazione del magistrato ex art. 77 disp. att. cpc, ma con il consenso delle controparti, quindi senza malafede. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 162