Il diritto-dovere di difesa del proprio assistito non può essere illimitato e oltre che rispettare i principi educazionali, trova il suo limite nel principio di proporzionalità, nel quale è contenuto anche il dovere di non vessazione, dal momento che la sproporzione può essere individuata anche nella sottoposizione ad imposizioni materiali o morali che non abbiano alcun collegamento funzionale con il soddisfacimento del diritto vantato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Cerè), sentenza del 6 novembre 2017, n. 154