La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato
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L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato
In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.
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Corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare: il divieto di decisioni a sorpresa
La difformità tra contestato e pronunziato (nella specie, esclusa) si verifica nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa”, ovvero allorchè la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, ditalché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione. Tale principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l’effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa ed è finalizzato a consentire, a chi debba rispondere dei fatti contestatigli, il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
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L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente o continuato
L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che si protraggono nel tempo fintantoché non venga a cessazione la stessa condotta indebitamente appropriativa, ed è solo da tale (eventuale) cessazione che inizia a decorrere la prescrizione dell’azione disciplinare.
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Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli derivanti dal mandato)
Dopo il conferimento del mandato, l’avvocato non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale (art. 23 ncdf, già art. 35 cod. prev.), fatti salvi gli accordi sulla definizione del compenso ex art. 25 cdf (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).
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L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi
Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.
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Il diritto-dovere di eccepire l’inammissibilità della prova testimoniale e l’inattendibilità del teste
L’avvocato ha il diritto-dovere di eccepire l’inammissibilità della testimonianza e di addurre l’inattendibilità del teste, anche mediante la produzione in giudizio di copia della querela proposta contro il teste stesso, a meno che questa non fosse strumentalmente proposta al solo scopo di escluderne la deposizione ed avesse ad oggetto fatti palesemente inesistenti e comunque giuridicamente irrilevanti ai fini del decidere, quindi nel rispetto dei limiti di verità, continenza e pertinenza.
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Il COA di Avellino chiede se all’avvocato (assessore di un ente pubblico locale) che si difende da sé davanti alla Corte dei Conti quale convenuto in un giudizio di responsabilità conclusosi con il proscioglimento spetti il rimborso dell’onorario da parte dell’ente pubblico di cui era stato amministratore. (Quesito n. 183, COA di Avellino)
La risposta è nei seguenti termini.
All’avvocato che si difende da sé spetta, in linea di principio, l’onorario liquidato dal giudice a carico della controparte soccombente.
Per quanto riguarda i giudizi di responsabilità davanti alla Corte dei Conti deve segnalarsi che la Corte di Cassazione Sez. Lavoro (sentenza n. 19195 del 19.08.2013), nell’esaminare funditus la questione, ha statuito che la liquidazione delle spese in detti giudizi compete esclusivamente all’organo giudicante, senza quindi possibilità, in caso di compensazione, di richiederne il rimborso alla pubblica amministrazione con separata autonoma azione.Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 12 luglio 2017, n. 59
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Il COA di Viterbo chiede di sapere se, in caso di cancellazione e successiva reiscrizione del praticante, ai fini della decorrenza del termine per l’abilitazione al patrocinio sostitutivo possa computarsi anche il primo periodo di iscrizione. (Quesito n. 310, COA di Viterbo)
La risposta è negativa. Il praticante potrà essere ammesso al patrocinio sostitutivo decorsi sei mesi dalla nuova iscrizione nel Registro. Diversamente da quanto espressamente previsto per l’interruzione del tirocinio – che conserva gli effetti già prodotti dall’iscrizione – la cancellazione, peraltro in assenza di effettivo svolgimento del tirocinio (come si desume dal quesito), pone infatti nel nulla gli effetti del primo periodo di iscrizione.
Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 12 luglio 2017, n. 57
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Il COA di Savona pone diversi quesiti riguardanti l’interpretazione delle norme che disciplinano il tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari, con particolare riferimento all’art. 73 del D.L. n. 69/2013. In particolare: 1) se il tirocinio formativo di cui all’art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge n. 98/2013) sia o meno disciplinato dal contenuto del D.M. 58/2016; 2) se il tirocinante presso gli Uffici Giudiziari ex art. 73 del D.L. 69/2013 al fine di poter utilmente utilizzare il periodo di tirocinio ai fini della pratica forense (valutato un anno ex art. 73, comma 13 e richiamato dall’art. 3, comma 5 del DM 70/2016): a) debba iscriversi preventivamente al registro dei Praticanti e svolgere un semestre presso uno Studio legale oppure b) debba iscriversi contestualmente al registro dei praticanti e svolgere il tirocinio presso l’Ufficio giudiziario oppure c) possa svolgere il tirocinio presso l’Ufficio Giudiziario e contestualmente, quando lo ritenga a discrezione l’interessato, iscriversi al registro dei praticanti per svolgere il semestre di pratica oppure d) completare il tirocinio formativo presso l’Ufficio Giudiziario ed al suo termine svolgere il semestre di pratica presso uno Studio legale (in quest’ultimo caso vi sarebbe un tempo di validità del tirocinio ex art. 73 cioè un termine entro cui svolgere il semestre di pratica presso lo studio legale?)”. (Quesito n. 303, COA di Savona)
In risposta ai quesiti posti, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione dover conclusivamente delineare il quadro normativo riguardante i tirocini formativi presso gli Uffici Giudiziari, già oggetto di diversi pareri nel tempo resi in argomento (n. 100 del 21 ottobre 2015; n. 82 del 13 luglio 2016; n. 14 del 22 febbraio 2017).
Nel nostro ordinamento vi sono due tipi di tirocini presso gli Uffici Giudiziari, entrambi a valere per l’accesso all’esame di Avvocato: l’uno regolato dall’art. 73 del D.M. 69/2013, l’altro disciplinato dall’art. 44 della Legge n. 247/12.
1. Il primo è in sostanza uno stage, con modi di accesso e di svolgimento, finalità precipua (titolo valido per il concorso in Magistratura) e durata (18 mesi) suoi propri. Lo svolgimento dello stage presso gli Uffici Giudiziari con esito positivo vale 12 mesi ai fini della pratica forense (se non vi sia stata l’approvazione finale del magistrato affidatario, alcun periodo può valere ai fini della pratica forense).
L’art. 73 del D.M. n. 69/2013 prevede che questo tirocinio presso l’ufficio giudiziario possa essere svolto (anche) contestualmente alla pratica forense di sei mesi presso lo Studio di un avvocato, potendo iniziare in ogni momento nel corso dello stage, nel qual caso l’attività di formazione deve essere “condotta in collaborazione con il CNF, per il tirocinio presso la Cassazione, e con i Consigli degli Ordini negli altri casi, secondo le modalità individuate dal Capo dell’Ufficio”. (D.M. n. 69/2013, art. 73, comma 5/bis). Prima dell’inizio della pratica presso un avvocato sarà ovviamente necessaria l’iscrizione nel Registro dei Praticanti.
L’iscrizione nel Registro dei Praticanti e lo svolgimento della pratica presso un avvocato può essere (anche) successiva al compimento del tirocinio presso l’ufficio giudiziario, dovendo iniziare comunque non oltre i sei mesi dal termine dello stage, dovendosi il tirocinio forense svolgersi in forma continuativa, con l’interruzione massima di sei mesi (secondo la previsione generale dell’art. 41, n. 5, Legge n. 247/2012).
Questo tirocinio è stato fatto salvo dall’art. 3, n. 5 del D.M. n. 70/2016 (emanato secondo la previsione dell’art. 41 della Legge n. 247/12) e appare estraneo alle previsioni del D.M. n.58/2016.
2. L’altro tipo di tirocinio presso gli Uffici Giudiziari, previsto dall’art. 44 della Legge n. 247/2012 come una delle modalità secondo cui può essere svolta parte della pratica, è invece regolato dal D.M. n. 58/2016 e vale esclusivamente ai fini della pratica forense. Questo tirocinio, regolato dall’art. 44 della Legge n. 247/2012 e dall’art. 2 del D.M. n. 70, prevede che il praticante si sia iscritto al Registro e che abbia svolto presso uno studio di un avvocato il primo semestre di pratica.Consiglio nazionale forense (rell. Allorio e Amadei), parere del 12 luglio 2017, n. 56