Autore: admin

  • Abolizione della sanzione disciplinare della cancellazione e principio del favor rei

    L’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare induce a ritenere applicabile il principio generale del favor rei, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati. Conseguentemente, in vigenza dell’attuale sistema ordinamentale (art. 65 L. n. 247/2012) deve ritenersi ormai superato il contrario orientamento giurisprudenziale del “tempus regit actum”, secondo cui all’illecito disciplinare dovrebbe applicarsi la sanzione vigente al momento in cui l’illecito stesso è commesso anziché quella, successiva, più favorevole all’incolpato (Nel caso di specie, il professionista si appropriava indebitamente dell’autovettura che aveva ricevuto da un cliente al fine di curarne la consegna ad un terzo; dopo aver avuto un sinistro stradale alla guida di tale autovettura, compilava falsamente il relativo modello CID – constatazione amichevole di incidente. Per tali fatti, veniva condannato in via definitiva per appropriazione indebita e falso in scrittura privata e quindi, dal proprio COA di appartenenza, alla sanzione disciplinare della cancellazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pertanto ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di anni tre).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180

    NOTA:
    La sentenza di cui in massima è stata confermata da Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 30993 del 27 dicembre 2017, secondo cui “qualora per il principio del favor rei venga irrogata la sospensione disciplinare in luogo della cancellazione dall’albo (non più prevista come sanzione), troveranno applicazione i nuovi limiti edittali (da due mesi a cinque anni) e non quelli previgenti (da due mesi ad un anno)“.

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 6 novembre 2017, n. 155

  • L’omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 ncdf (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 6 novembre 2017, n. 155

  • Inefficace l’acquiescenza anteriore alla notificazione del provvedimento disciplinare

    La deliberazione adottata dall’organo disciplinare a conclusione della discussione costituisce un primo elemento del procedimento di formazione della decisione, di per sé inidoneo ad integrarne da solo gli effetti sostanziali, di talché la decisione assume consistenza giuridica di provvedimento sanzionatorio soltanto con la sua pubblicazione mediante deposito dell’originale nella segreteria del Consiglio territoriale, così come prescritto dall’art. 51, co. 2 del R.D. n. 37/34, cui deve seguire ai fini dell’opponibilità degli effetti la sua notificazione all’incolpato. Va pertanto esclusa la configurabilità dell’acquiescenza dell’incolpato che abbia inteso conformarsi “di fatto” al dispositivo pronunciato dal Consiglio territoriale a conclusione della trattazione del procedimento disciplinare, atteso che l’acquiescenza, pur prescindendo dalla necessaria ricorrenza dei connotati della chiarezza e della concordanza, presuppone la sussistenza concreta di un provvedimento e l’attualità dei suoi effetti sulla sfera giuridica dell’interessato, con la conseguenza che, fino a quando l’atto non risulti formalmente adottato, non può concepirsi un’adesione preventiva ai suoi stessi effetti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 6 novembre 2017, n. 155

  • La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo

    L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 198

  • Abolizione della sanzione della cancellazione e nuova sospensione disciplinare

    Nel caso di successione di norme deontologiche nel tempo, la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). All’esito di tale valutazione, da effettuarsi necessariamente in concreto, la sanzione non può tuttavia risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativa (da cui ricavarne arbitrariamente una terza, amalgamando frammenti dell’una e dell’altra), ma piuttosto dalla disciplina -precedente o successiva- più favorevole nella sua integrità. Conseguentemente, qualora per il principio del favor rei venga irrogata la sospensione disciplinare in luogo della cancellazione dall’albo (non più prevista come sanzione), troveranno applicazione i nuovi limiti edittali (da due mesi a cinque anni) e non quelli previgenti (da due mesi ad un anno) (Nel caso di specie, il CNF aveva sanzionato l’incolpato con la sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni tre, in luogo della cancellazione irrogatagli dal Consiglio territoriale e nelle more non più prevista come sanzione disciplinare. L’incolpato impugnava quindi la sentenza CNF sostenendo che, una volta rilevata l’abrogazione della sanzione della cancellazione, si sarebbe dovuta applicare -in thesi- la lex mitior costituita dalla previgente sanzione della sospensione da due mesi ad un anno, giammai infliggere la sospensione per tre anni, secondo la più gravosa disciplina della sospensione introdotta dallo jus superveniens. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione, così confermando Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 12 luglio 2016, n. 180).

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 30993 del 27 dicembre 2017

  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

    Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 30993 del 27 dicembre 2017

  • L’istanza di sospensione delle sentenze CNF può essere contenuta nello stesso ricorso per Cassazione

    L’istanza di sospensione delle sentenze del Consiglio Nazionale Forense non deve necessariamente essere proposta in via autonoma rispetto al ricorso per Cassazione, ben potendo essere in esso contenuta, purché abbia una sua autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare, ex art. 36, co. 6, L. n. 247/2012, già art. 56, co. 4, RDL n. 1578/1933.

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 30999 del 27 dicembre 2017

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 6967 del 17 marzo 2017.

  • Sospensione cautelare delle sentenze CNF esclusa per le sanzioni formali (avvertimento e censura)

    L’avvertimento e la censura sono “sanzioni formali”, che consistono in una deplorazione del comportamento tenuto dal professionista, senza tuttavia incidere sulla sua attività professionale né sulla sua reputazione pubblica, giacché nella fase esecutiva di tali sanzioni, il Consiglio dell’ordine procede unicamente all’inserimento della decisione nel fascicolo personale dell’iscritto (art. 35, comma 2, reg. 21/02/2014, n. 2). La sospensione disciplinare e la radiazione sono invece “sanzioni sostanziali”, che, da un lato, impediscono temporaneamente o definitivamente (fatta salva la possibilità di re-iscrizione alle condizioni di cui all’art. 62, comma 10, legge n. 247/2012) l’esercizio dell’attività professionale con perdita dello jus postulandi e, dall’altro, comportano una capillare divulgazione dell’impedimento stesso presso uffici giudiziari, ordini del distretto e iscritti agli albi, anche mediante affissione presso l’ordine professionale (art. 62, commi 5 e 6, reg. n. 2/2014) ed inserimento in appositi elenchi tenuti e aggiornati dal Consiglio medesimo. Solo con riferimento a tali ultime sanzioni è pertanto configurabile il periculum in mora necessario (unitamente al fumus boni juris) per la sospensione cautelare dell’esecuzione delle sentenze CNF da parte della Corte di Cassazione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso cautelare proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408).

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Cirillo), SS.UU, ordinanza n. 30998 del 27 dicembre 2017

  • Impugnazione al CNF a mezzo posta: opera il principio di c.d. scissione degli effetti

    Nel caso in cui l’impugnazione al CNF sia proposta mediante spedizione del ricorso a mezzo posta (cartacea o PEC), è sufficiente che l’atto stesso sia spedito entro il termine di decadenza previsto dalla Legge, non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al Consiglio territoriale destinatario entro il suddetto termine (art. 33 Regolamento CNF n. 2/2014, già art. 50 RDL n. 1578/1933).

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 30992 del 27 dicembre 2017