Per la individuazione della disciplina applicabile ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, deve tenersi conto non già della data di deposito della decisione adottata a conclusione del procedimento, bensì della data di sua adozione.
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Il deposito della decisione disciplinare interrompe la prescrizione (regime previgente)
La pubblicazione della decisione disciplinare costituisce atto interruttivo della prescrizione ex art. 51 del R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), a nulla rilevando in contrario che la successiva notifica della stessa all’incolpato sia effettuata già decorso il termine della prescrizione.
NOTA:
Con riferimento alla nuova disciplina (art. 56 L. n. 247/2012), cfr. Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Ragonesi), SS.UU, sentenza n. 18077 del 15 settembre 2015, secondo cui ai fini dell’interruzione occorre aver riguardo alla notifica della decisione. -
L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato
In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato
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Codice deontologico: nuovi articoli 20 e 27
Nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2018, sono state pubblicate le modifiche, deliberate dal CNF nella seduta del 23 febbraio 2018, agli articoli 20 e 27 del codice deontologico.
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L’introduzione in giudizio di prove false
Fondamentale dovere dell’avvocato è quello di contribuire all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia. E’ pertanto connotata da estrema gravità la responsabilità disciplinare dell’avvocato che formi e quindi introduca una prova falsa nel processo (Nel caso di specie, il professionista depositava, peraltro solo con la memoria di replica ex art. 190 cpc, una confessione della controparte pur sapendola non vera).
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Produzione di documenti con la memoria di replica: l’intenzionale violazione delle preclusioni processuali può integrare illecito deontologico
L’intenzionale violazione delle preclusioni processuali, finalizzata a ledere il principio del contraddittorio e il diritto di difesa, come nel caso di deposito di documenti in sede di memoria di replica ex art. 190 cpc, costituisce illecito deontologico perché comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 62, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 188. -
La restituzione della documentazione al cliente non può essere subordinata al pagamento del compenso
L’ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione, sicché l’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 cod. prev. (ora, art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo →) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario (Nel caso di specie, il professionsita scriveva ai clienti: “…il fascicolo è a Vostra disposizione non appena avrete provveduto al saldo delle mie competenze come da nota che allego”).
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Illecito richiedere compensi al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (a prescindere dall’eventuale futura revoca del beneficio)
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in violazione dell’art. 85 DPR n. 115/2002, richieda un compenso al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, a nulla rilevando in contrario la successiva revoca dell’ammissione al patrocinio da parte del magistrato competente ex art. 112 co. 1 lett. b DPR cit. (nella specie, peraltro, non avvenuta).
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Sanzione deontologica e precedenti disciplinari
In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza di precedenti disciplinari.
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L’esercizio di attività professionale in periodo di sospensione disciplinare
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, quand’anche in asserita buona fede, svolga attività professionale durante il periodo di sospensione.