Chi intenda chiedere il rinvio dell’udienza disciplinare ha l’onere di fornire la prova documentale del legittimo impedimento con riferimento all’esistenza, assolutezza ed attualità dello stesso, a nulla rilevando peraltro eventuali informazioni pervenute aliunde al Giudice della deontologia.
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Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
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L’omessa restituzione della documentazione al cliente
L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli art. 2235 c.c., art. 42 cod. prev.Art. 42 cod. prev. – Restituzione di documenti.L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I. L’avvoc…Leggi il testo completo → (ora, art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo →) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.
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L’omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → (già art. 15 cod. prev.Art. 15 cod. prev. – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.Leggi il testo completo →), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).
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L’impugnazione tardiva è inammissibile
E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
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L’avvocato sospeso, radiato o cancellato dall’albo non può proporre ricorso al CNF in proprio
E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso, radiato o cancellato dall’albo, con provvedimento immediatamente esecutivo, nel qual caso l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie trattavasi di sospensione “amministrativa” a tempo indeterminato per mancato pagamento dei contributi ex art. 17 L. 20/09/1980 n. 576).
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Non sussiste incompatibilità tra le cariche politiche e la professione forense
Le cause di incompatibilità professionale costituiscono numero chiuso e le relative situazioni devono essere interpretate in senso restrittivo, sicché non possono essere applicate estensivamente agli avvocati che ricoprono cariche elettive, per i quali la legge (art. 20 co. 1, L. n. 247/2012) si limita a prevedere la sospensione di diritto ove ricoprano cariche di particolare rilevanza (dal Presidente della Repubblica, passando per i presidenti delle camere e per finire con l’avvocato eletto presidente della provincia con più di un milione di abitanti e per il sindaco di un comune con più di 500.000 abitanti), senza che ciò costituisca disparità di trattamento costituzionalmente rilevante.
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Dipendenti pubblici e incompatibilità professionali: manifestamente infondati i dubbi di contrasto con la Costituzione italiana e la normativa comunitaria
Indispensabile condizione all’esercizio della professione forense è l’indipendenza dell’avvocato rispetto ai pubblici poteri, sicché appare ragionevole e legittima -dal punto di vista costituzionale nonché comunitario- la normativa con cui uno Stato membro imponga restrizioni all’esercizio simultaneo della professione forense e dell’Impiego pubblico con il fine di conseguire l’obiettivo della prevenzione dei conflitti d’interesse, dovendo nel contempo escludersi la sussistenza di una disparità di trattamento ovvero di una discriminazione “al contrario” tra gli avvocati italiani e quelli comunitari “stabiliti” o “integrati”, dipendenti di corrispondenti amministrazioni pubbliche degli stati di appartenenza, in forza della norma italiana che prevede l’applicazione di tutte le norme nazionali sull’incompatibilità anche all’avvocato “stabilito” o “integrato”.
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Incompatibilità professionale: la cancellazione dall’albo è un mero atto esecutivo non discrezionale
In tema di incompatibilità professionali, i Consigli dell’Ordine agiscono come meri organi esecutivi, provvedendo alla cancellazione dall’albo nei casi previsti dalla normativa statale, e ciò senza discrezione alcuna, poiché la legge impone la cancellazione d’ufficio al semplice verificarsi dell’esistenza dell’incompatibilità, sicché deve escludersi in radice ogni possibile connotato pregiudizievole o discriminatorio delle relative delibere consiliari, le quali si lmitano a dare attuazione a norme di interesse pubblico che rispettano pienamente i criteri di ragionevolezza e proporzionalità nonché i principi comunitari in materia.
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Dipendenti pubblici: incompatibile con la professione forense l’attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato
Le disposizioni di cui all’art. 1, commi 56, 56 bis e 57, L. n. 662/1996 (che consentono l’iscrizione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale agli albi professionali quando la prestazione lavorativa non sia superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, c.d. part time ridotto) non si applicano all’iscrizione agli albi degli avvocati (L. n. 339/2003), per i quali -quand’anche iscritti all’albo prima del 1996- restano fermi i limiti e i divieti di cui alla legge professionale, che appunto prevede l’incompatibilità tra la professione di avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato (art. 18 lett. d L. n. 247/2012, già RDL n. 1578/1933). Tale incompatibilità risponde infatti all’esigenza di tutelare gli interessi di rango costituzionale quali, da un lato, il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione e, dall’altro, l’indipendenza della professione forense al fine di garantire l’effettività del diritto di difesa, così da evitare il sorgere di un possibile contrasto tra l’interesse privato del pubblico dipendente e l’interesse della pubblica amministrazione.