Ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, così da superare la presunzione di non colpevolezza.
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Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito
L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
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La sospensione del procedimento disciplinare in presenza di azione penale
La sospensione del procedimento disciplinare in presenza di un’azione penale, che deve essere comunque promossa ex art. 415 bis c.p.p. (non essendo perciò sufficiente l’apertura delle indagini preliminari), presuppone identità ovvero sovrapponibilità tra i fatti contestati in sede penale e quelli addebitati in sede disciplinare, con relativo onere della prova a carico dell’incolpato.
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Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare
In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit.
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L’assenza ingiustificata del difensore d’ufficio di turno all’udienza
Integra illecito deontologico il comportamento del difensore d’ufficio di turno che, senza addurre né comprovare un legittimo impedimento, non partecipi -personalmente o tramite un proprio sostituto- all’udienza comunicatagli per tempo; tale condotta, peraltro, non può ritenersi scriminata dal fatto che nessun pregiudizio sia derivato all’assistito, potendo ciò rilevare, semmai, ai fini di una eventuale riduzione della sanzione disciplinare (Nel caso di specie, nonostante l’assenza dell’avvocato di turno all’udienza comunicatagli il giorno precedente, l’imputato veniva comunque assistito da altro difensore d’ufficio prontamente reperito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione dell’avvertimento, in luogo della censura irrogata al professionista dal Consiglio territoriale).
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Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato
Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta.
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Procedimento penale e prescrizione dell’azione disciplinare
Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare (che ai sensi dell’art. 44, co. 1, del citato R.D.L. è obbligatorio) abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurarsi del procedimento penale.
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Inammissibile l’impugnazione proposta dall’esponente avverso il provvedimento di archiviazione del consiglio territoriale
E’ inammissibile l’impugnazione proposta dall’esponente avverso il provvedimento di archiviazione del Consiglio territoriale (Nel caso di specie, l’esponente -peraltro in proprio sebbene non avvocato- aveva impugnato la delibera del Consiglio territoriale che aveva ritenuto di non dover procedere disciplinarmente nei confronti dell’avvocato a seguito di esposto presentato a carico dello stesso).
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La richiesta di un compenso eccessivo non costituisce altresì minaccia di azioni od iniziative sproporzionate
La richiesta di pagamento del proprio compenso professionale da effettuarsi entro un termine congruo (nella specie, 10 giorni) sotto pena delle conseguenze di legge costituisce usuale sollecito di adempimento, che pertanto di per sè non assume altresì rilievo deontologico quale asserita minaccia di “azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie” (art. 65 codice deontologico, già art. 48 codice previgente) sol perché l’importo richiesto sia eccessivo rispetto all’attività effettivamente svolta (art. 29 codice deontologico, già art. 43 codice previgente).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 143
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Il mandato professionale si presume oneroso fino a prova contraria
Il mandato professionale si presume oneroso fino a prova contraria (art. 1709 cc), la quale non può tuttavia fondarsi sulle sole e mere dichiarazioni dell’esponente, non corroborate da altre risultanze istruttorie (Nel caso di specie, l’ex cliente aveva presentato un esposto contro il proprio avvocato, che gli aveva inviato una parcella per l’attività professionale svolta in suo favore).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 143