Chi intenda appellare la decisione disciplinare del Consiglio territoriale ha l’onere, a pena di inammissibilità del gravame, di a) indicare i passi della decisione non condivisi, se non trascrivendoli integralmente, almeno riassumendone in maniera chiara e sufficientemente specifica il contenuto; b) esporre i motivi specifici di dissenso, indicando gli errori, anche di diritto, e le omissioni in cui è incorso il giudice di primo grado; c) esporre, sulla scorta di essi, un ragionato progetto alternativo di decisione.
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Vietati gli attacchi dell’avversario sul piano personale non funzionali alla difesa
Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. (giuà art. 20 codice previgente), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti.
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Ai magistrati onorari non spetta l’iscrizione di diritto all’albo forense
I casi in cui è possibile l’iscrizione di diritto all’Albo degli avvocati sulla base del mero decorso dell’arco temporale stabilito dalla legge per i magistrati professionali sono eccezionali e insuscettibili di estensione analogica all’ipotesi dei magistrati onorari, che non sono infatti equiparabili ai “magistrati dell’ordine giudiziario” contemplati negli artt. 26, comma primo, lett. b), e 30, lett. f), del R.D.L. n. 1578 del 1933 ora art. 2 co. 3 L. n. 247/2012 (Nella specie, trattavasi di GOT).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 25 settembre 2017, n. 135
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Decisione disciplinare: necessaria (e sufficiente) la firma del Presidente e del Segretario che hanno partecipato alla seduta in cui la deliberazione è stata adottata
Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione. Pertanto deve essere dichiarata nulla la decisione che non soddisfi tale prescrizione (Nel caso di specie, la decisione disciplinare impugnata era stata sottoscritta dal presidente del Consiglio territoriale, che tuttavia non aveva partecipato alle sedute di trattazione e, quindi, neppure alla formazione della decisione stessa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 23 settembre 2017, n. 134
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Inammissibile l’impugnazione al CNF carente della specificità dei motivi del gravame
I motivi dell’impugnazione possono intendersi specifici quando, a prescindere da formule sacramentali, dall’impugnazione proposta emergano in maniera chiara, inequivoca e congiunta: a) l’individuazione delle statuizioni concretamente impugnate e b) l’esposizione delle ragioni volte a confutare le argomentazioni, logico giuridiche, che sono poste a base della decisione impugnata da parte del giudice di prime cure ovvero prospetti un nuovo assetto della sentenza impugnata che sia idoneo ad invertire la conclusione decisoria adottata dal primo giudice. La carenza o l’insufficienza di tali requisiti (motivi specifici) rende l’impugnazione inidonea al raggiungimento del suo scopo ed integra di fatto una nullità che ne determina l’inammissibilità.
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La delibera del CDD che dispone la citazione a giudizio, ovvero l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare, non è impugnabile al CNF (né al TAR)
La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone la citazione a giudizio, l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare ha natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna, sicché non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense (né al TAR, cui non deve pertanto disporsi rinvio ai sensi dell’art. 59, L. n. 69/2009) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
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L’appello al CNF non può riguardare generiche censure alla decisione del Consiglio territoriale
Il giudizio di appello non è un iudicium novum ma una revisio prioris instantiae, per cui la cognizione del giudice resta ivi circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a muovere generiche censure all’impugnata decisione del Consiglio territoriale, dovendo invece esporre le ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la stessa, a pena di inammissibilità del ricorso.
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L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario
L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente, ex art. 43 ncdf, già art. 30 cdf (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
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Inammissibile l’impugnazione del capo di incolpazione
E’ inammissibile l’impugnazione al CNF proposta avverso il capo di incolpazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Labriola), sentenza del 9 settembre 2017, n. 115
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Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi dell’abogado
E’ inammissibile, per difetto di jus postulandi, il ricorso al CNF proposto personalmente dal professionista che sia iscritto alla sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava il silenzio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in ordine alla domanda di dispensa dalla prova attitudinale ed era stata sottoscritta personalmente dal solo abogado, in difetto di dichiarazione di intesa ex art. 8 D.Lgs. n. 96/2001. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Caia), sentenza del 23 settembre 2017, n. 131