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  • La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

    Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Macioce, rel. Scrima), SS.UU, sentenza n. 19163 del 2 agosto 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 13456 del 29 maggio 2017, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 15203 del 22 luglio 2016, Cassazione Civile, sentenza del 18 marzo 1999, n. 148, Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1995, n. 4209.

  • L’illecito deontologico può essere “consumato” o “tentato”

    In ambito disciplinare non è necessaria la consumazione dell’illecito, essendo infatti sufficiente anche il tentativo, giacché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l’illecito deontologicamente rilevante (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Piccialli), SS.UU, sentenza n. 27996 del 16 dicembre 2013, Corte di Cassazione (pres. Carbone, rel. Falcone), SS.UU, sentenza n. 10601 del 20 maggio 2005, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 29.

  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018

  • I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze CNF

    Le sentenze del Consiglio Nazionale Forense sono ricorribili innanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo ed ultimo comma, cpc). Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, sicché l’anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018

  • Procedimento disciplinare di primo grado ed eccezione di nullità dell’atto

    Al procedimento disciplinare che si svolge innanzi al Consiglio territoriale (nella specie, COA) – che ha natura «amministrativa» e non «giurisdizionale» – si applica l’art. 157, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza, o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018

  • Decisione dei consigli territoriali: audizione dell’interessato e consiglieri del collegio giudicante

    Con riguardo alle deliberazioni dei Consigli territoriali forensi, incluse quelle in materia di cancellazione dall’Albo, l’art. 43 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, quando esige la loro adozione con la presenza di almeno la metà dei componenti, non impone la partecipazione alla decisione di tutti coloro che sono intervenuti nella fase di audizione dell’interessato, essendo sufficiente che l’indicato quorum deliberativo si formi con componenti presenti a quella precedente audizione. La legittimità di tale disposizione, peraltro, non può essere contestata in base al principio dell’invariabilità del Collegio giudicante, in considerazione della natura amministrativa, non giurisdizionale, di detti organi professionali.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018

  • Procedimento disciplinare di primo grado: l’asserita irregolare composizione del collegio giudicante non è causa di nullità

    In tema di procedimento disciplinare di primo grado, non integra nullità alcuna l’irregolare composizione del collegio giudicante (nella specie, non presieduto dal componente più anziano di età), considerate la natura e la funzione amministrativa dell’attività svolta e del provvedimento adottato, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara ha posto il seguente quesito: Se sussista l’obbligo di assicurazione professionale in capo all’Avvocato che, pur iscritto in un Albo di Avvocati in Italia, è altresì iscritto nell’Albo degli Avvocati di Lussemburgo e svolge esclusivamente in tale paese la propria attività, senza prestare alcuna attività professionale né conseguire alcun reddito da attività professionale in Italia.

    Il parere viene reso nei seguenti termini.
    La Legge n. 247/2012 disciplina l’esercizio della professione forense in Italia e prevede, all’art. 2, comma 3, che “L’iscrizione ad un albo professionale è condizione per l’esercizio della professione di avvocato”. L’art. 12, poi, pone l’obbligo per l’avvocato, iscritto ex art. 17 all’Albo ordinario previsto dall’art. 15, comma 1, lett. a), ovvero per l’associazione o per la società tra professionisti della quale l’avvocato iscritto faccia parte, di stipulare “polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione”.
    Per quanto sopra, è pacifico che l’obbligo della copertura assicurativa anzidetta insorga in ragione dell’iscrizione dell’avvocato, che ne abbia diritto, nell’Albo ordinario, essendo questa condizione di per sé necessaria e sufficiente a consentire l’esercizio della professione nel nostro Paese, a ciò non ostando la contemporanea iscrizione del professionista iscritto in un Albo degli avvocati di un altro Paese UE.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 22 novembre 2017, n. 93

  • Il COA di Santa Maria Capua Vetere formula quesito in merito alla necessità di previa iscrizione nel Registro dei praticanti per il soggetto che voglia avvalersi, al fine del computo di un anno di tirocinio, del periodo di stage svolto presso un ufficio giudiziario ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 69/2013.

    Ad analogo quesito la Commissione ha dato risposta con il proprio parere n. 56/17, che integralmente si riporta:

    Quesito n. 303, COA di Savona, Rel. Cons. Allorio e Amadei
    Parere 12 luglio 2017, n. 56

    Il COA di Savona pone diversi quesiti riguardanti l’interpretazione delle norme che disciplinano il tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari, con particolare riferimento all’art. 73 del D.L. n. 69/2013. In particolare:
    1) se il tirocinio formativo di cui all’art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge n. 98/2013) sia o meno disciplinato dal contenuto del D.M. 58/2016;
    2) se il tirocinante presso gli Uffici Giudiziari ex art. 73 del D.L. 69/2013 al fine di poter utilmente utilizzare il periodo di tirocinio ai fini della pratica forense (valutato un anno ex art. 73, comma 13 e richiamato dall’art. 3, comma 5 del DM 70/2016): a) debba iscriversi preventivamente al registro dei Praticanti e svolgere un semestre presso uno Studio legale oppure b) debba iscriversi contestualmente al registro dei praticanti e svolgere il tirocinio presso l’Ufficio giudiziario oppure c) possa svolgere il tirocinio presso l’Ufficio Giudiziario e contestualmente, quando lo ritenga a discrezione l’interessato, iscriversi al registro dei praticanti per svolgere il semestre di pratica oppure d) completare il tirocinio formativo presso l’Ufficio Giudiziario ed al suo termine svolgere il semestre di pratica presso uno Studio legale (in quest’ultimo caso vi sarebbe un tempo di validità del tirocinio ex art. 73 cioè un termine entro cui svolgere il semestre di pratica presso lo studio legale?)”.
    In risposta ai quesiti posti, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione dover conclusivamente delineare il quadro normativo riguardante i tirocini formativi presso gli Uffici Giudiziari, già oggetto di diversi pareri nel tempo resi in argomento (n. 100 del 21 ottobre 2015; n. 82 del 13 luglio 2016; n. 14 del 22 febbraio 2017).
    Nel nostro ordinamento vi sono due tipi di tirocini presso gli Uffici Giudiziari, entrambi a valere per l’accesso all’esame di Avvocato: l’uno regolato dall’art. 73 del D.M. 69/2013, l’altro disciplinato dall’art. 44 della Legge n. 247/12.
    1. Il primo è in sostanza uno stage, con modi di accesso e di svolgimento, finalità precipua (titolo valido per il concorso in Magistratura) e durata (18 mesi) suoi propri. Lo svolgimento dello stage presso gli Uffici Giudiziari con esito positivo vale 12 mesi ai fini della pratica forense (se non vi sia stata l’approvazione finale del magistrato affidatario, alcun periodo può valere ai fini della pratica forense).
    L’art. 73 del D.M. n. 69/2013 prevede che questo tirocinio presso l’ufficio giudiziario possa essere svolto (anche) contestualmente alla pratica forense di sei mesi presso lo Studio di un avvocato, potendo iniziare in ogni momento nel corso dello stage, nel qual caso l’attività di formazione deve essere “condotta in collaborazione con il CNF, per il tirocinio presso la Cassazione, e con i Consigli degli Ordini negli altri casi, secondo le modalità individuate dal Capo dell’Ufficio”. (D.M. n. 69/2013, art. 73, comma 5/bis). Prima dell’inizio della pratica presso un avvocato sarà ovviamente necessaria l’iscrizione nel Registro dei Praticanti.
    L’iscrizione nel Registro dei Praticanti e lo svolgimento della pratica presso un avvocato può essere (anche) successiva al compimento del tirocinio presso l’ufficio giudiziario, dovendo iniziare comunque non oltre i sei mesi dal termine dello stage, dovendosi il tirocinio forense svolgersi in forma continuativa, con l’interruzione massima di sei mesi (secondo la previsione generale dell’art. 41, n. 5, Legge n. 247/2012).
    Questo tirocinio è stato fatto salvo dall’art. 3, n. 5 del D.M. n. 70/2016 (emanato secondo la previsione dell’art. 41 della Legge n. 247/12) e appare estraneo alle previsioni del D.M. n.58/2016.
    2. L’altro tipo di tirocinio presso gli Uffici Giudiziari, previsto dall’art. 44 della Legge n. 247/2012 come una delle modalità secondo cui può essere svolta parte della pratica, è invece regolato dal D.M. n. 58/2016 e vale esclusivamente ai fini della pratica forense. Questo tirocinio, regolato dall’art. 44 della Legge n. 247/2012 e dall’art. 2 del D.M. n. 70, prevede che il praticante si sia iscritto al Registro e che abbia svolto presso uno studio di un avvocato il primo semestre di pratica.

    Consiglio nazionale forense (rel. Commissione), parere 22 novembre 2017, n. 92

  • Il COA di Livorno formula quesito in merito alla possibilità di disporre la cancellazione dell’iscritto che – pur sottoposto a procedimento disciplinare pendente – sia sottoposto a misura di amministrazione di sostegno, laddove l’estensione dei poteri conferiti all’amministratore determini il venir meno del requisito di iscrizione di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) della legge n. 247/12 (pieno godimento dei diritti civili).

    Questa Commissione ha già chiarito, con il proprio parere n. 37/17, che l’assolutezza del divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare di cui all’art. 17, comma 16 della legge n. 247/12 conosce talune eccezioni, qualora entri in conflitto con interessi pubblici concorrenti (come ad esempio nel caso di incompatibilità). Nel caso dell’iscritto sottoposto ad amministrazione di sostegno, laddove i poteri conferiti all’amministratore siano tali da ridurre al minimo la capacità di agire dell’amministrato, ritiene la Commissione che l’esigenza di garantire l’interesse al corretto esercizio della professione, unitamente ad elementari considerazioni relative al rispetto della dignità dell’individuo e alla tutela dei suoi diritti fondamentali, consentano al COA di disporre la cancellazione, pure in pendenza di procedimento disciplinare.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 22 novembre 2017, n. 91