Autore: admin

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 25 maggio 2018, n. 60

  • L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale

    Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 27 cod. prev.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo →, ora art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →). Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito (Nel caso di specie, l’avvocato si era recato a casa dei coniugi facendo sottoscrivere ad entrambi un ricorso per separazione consensuale sebbene uno dei due fosse assistito da un collega, ignaro dell’incontro e del contenuto dell’accordo stesso. In applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 25 maggio 2018, n. 60

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 9 marzo 2017, n. 12, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 25 luglio 2016, n. 219, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 211, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 61.

  • Procedimento disciplinare: le norme speciali dell’ordinamento forense prevalgono sul cpc

    Al ricorso proposto innanzi al Consiglio Nazionale Forense trova applicazione l’art. 59 R.D. n. 37/1934 che impone, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi sui quali l’impugnazione si fonda e non già la nuova disciplina dell’atto di appello (art. 342, 348 bis e ter cpc), nè tantomeno il c.d. principio di autosufficienza, atteso che il giudizio innanzi al CNF non è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento, bensì esteso anche al merito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 25 maggio 2018, n. 60

    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Cass. SSUU 17/06/2013 n. 15122, di recente Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 12 aprile 2018, n. 26, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 28.

  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 25 maggio 2018, n. 60

    NOTA:
    In arg. cfr. ora, conformemente, l’art. 20 cdfArt. 20 cdf – Responsabilità disciplinareLa violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono ill…Leggi il testo completo →, come modificato con Delibera CNF del 23 febbraio 2018.

  • Figli minori: la genitorialità può essere una causa di esonero dall’obbligo di formazione e aggiornamento professionale

    La gravidanza e il parto, nonché l’adempimento di doveri collegati alla paternità o maternità in presenza di figli minori costituiscono distinte cause di possibile esonero dall’obbligo di formazione continua, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento della formazione, ma l’esenzione deve essere specificamente richiesta dall’interessato così da permettere un preventivo controllo sulla legittimità della domanda (Nel caso di specie trattavasi di padre divorziato di un bimbo di 6 anni).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 25 maggio 2018, n. 58

    NOTA:
    In senso conforme,Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 luglio 2016, n. 189.

  • L’intensa attività lavorativa non scrimina l’inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale

    L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 25 maggio 2018, n. 58

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 204.

  • Il COA di Verona chiede di sapere se i crediti acquisiti come revisori legali possano essere riconosciuti ai fini dell’obbligo formativo del Reg. 4/2016 e nel caso in che misura, ed eventualmente, (come ritiene) se la competenza sia del CNF ex artt. 17 e 22 del regolamento.

    Il quesito offre l’opportunità di intervenire sulla semplificazione degli obblighi formativi per gli Avvocati, nel rispetto delle norme che regolamentano la formazione continua delle professioni compatibili con la professione forense.
    Infatti la formazione continua è obbligatoria per tutte le categorie professionali e ciò potrebbe determinare, in astratto, una moltiplicazione degli obblighi formativi per gli Avvocati iscritti anche ad Albi, elenchi o Registri compatibili con l’attività forense ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) della legge 247/2012. Un programma formativo può essere coerente sia con gli obblighi formativi imposti dalla legge professionale forense sia con quella che regolamenta altre professioni.
    La valutazione di tale coerenza, e dunque l’attribuzione di crediti formativi validi ai fini della formazione continua dell’Avvocato al programma proposto (in via di accreditamento preventivo) ovvero il riconoscimento di crediti formativi all’Avvocato che adeguatamente documenti di aver frequentato un corso non previamente accreditato (ai sensi dell’art. 22 comma 5  Reg. 6/2014) compete al Consiglio dell’Ordine circondariale o al Consiglio Nazionale Forense secondo le rispettive competenze, stabilite dall’art. 17 commi 2, 3 e 4.
    Nel caso di specie, riferito al caso dell’Avvocato iscritto al Registro dei revisori legali, sarà necessario verificare se nel programma del corso siano presenti materie di interesse per la professione forense (segnatamente alcune materie del “Gruppo C” del “programma di aggiornamento professionale” adottato annualmente dal Ragioniere Generale dello Stato, e, nello specifico, adottato con determina prot. n. 37343 del 7/3/2017, per l’anno 2017, e con Determina prot. n 2812 del 9/1/2018, per l’anno 2018) e la sussistenza di tutti gli altri elementi previsti dalla legge 247/2012 e dal Regolamento CNF n. 6/2014 sulla Formazione continua, al fine di riconoscere crediti formativi utili anche per la formazione continua forense.
    Per quanto riguarda, i criteri da utilizzare ai fini del riconoscimento dei crediti, questi sono gli stessi indicati all’Articolo 21 del medesimo Regolamento CNF 6/2014, che sono del tutto autonomi rispetto a quelli stabiliti per la formazione continua del revisore legale, ancorata all’equipollenza 1 credito/ 1 ora superata dalle disposizioni del comma 3 dell’art. 11 L. 247/2012.
    Deve darsi, pertanto, risposta affermativa al quesito formulato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona, nei termini sopra riportati.

    Consiglio nazionale forense (rel. Comm. Formazione), parere del 21 marzo 2018, n. 13

  • Il COA di Massa Carrara formula il seguente quesito: “se sia consentita la sospensione volontaria dall’Albo ai sensi dell’art. 20 L. 247/2012 all’Avvocato che sia chiamato ad esercitare le funzioni di Capo Segreteria del Sottosegretario di Stato di un Ministero”.

    La risposta è nei seguenti termini.
    L’art. 20, comma 1, della L. 247/2012 prevede la sospensione dall’esercizio professionale durante il periodo della carica dell’avvocato eletto o nominato a determinate funzioni pubbliche, ivi tassativamente indicate. L’incarico di Capo Segreteria del Sottosegretario di Stato di un Ministero non rientra in detto elenco ed è quindi escluso dalla suddetta previsione.
    È comunque consentito all’avvocato iscritto all’albo di chiedere la sospensione dall’esercizio professionale ai sensi del secondo comma del citato articolo 20.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 21 marzo 2018, n. 12

  • Il CDD di Napoli formula il seguente quesito: “se agli avvocati stabiliti in Italia va applicata la disciplina di cui all’art. 11, commi 1 e 2 D. Lvo n. 96/2001 o deve ritenersi tale normativa implicitamente abrogata ai sensi dell’art. 50 n. 4 legge 247/2012”.

    La risposta al quesito è nei seguenti termini:
    Vanno richiamati preliminarmente i commi 1 e 2 dell’art. 11 del D. Lgs. 2.2.2001, n. 96, i quali così rispettivamente dispongono:
    1. Nell’esercizio dell’attività professionale, l’avvocato stabilito è soggetto, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del Consiglio dell’ordine competente. Sono ad esso applicabili, con le modalità e le procedure previste dall’ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme in materia vigenti.
    2. Prima di avviare un procedimento disciplinare, il Consiglio dell’ordine ne dà immediata comunicazione alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine, fornendo ogni informazione utile, con l’avvertenza che i dati non possono essere utilizzati al di fuori dei fini propri dell’organizzazione.
    Le suddette disposizioni non possono ritenersi abrogate dall’art. 50 della L. n. 247/2012 avendo natura di norme speciali emanate in attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, fatta salva la spettanza del potere disciplinare ai neoistituiti Consigli distrettuali di disciplina.
    Il comma 2 dell’art. 11, sopra riportato, non è infine incompatibile con l’art. 50, c. 4, della L. 247/2012, in quanto dispone soltanto a carico del COA un’attività procedimentale propedeutica all’avvio del procedimento disciplinare, limitata all’immediata comunicazione di detto avvio alla competente organizzazione professionale dello Stato membro d’origine ovvero all’autorità giurisdizionale davanti alla quale l’avvocato stabilito è ammesso ad esercitare la professione.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 21 marzo 2018, n. 11

  • Il COA di Roma indirizza alla commissione consultiva la richiesta di un articolato parere volto sostanzialmente ad individuare la ripartizione dei compiti tra il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini territoriali in materia di antiriciclaggio.

    Appare necessario, ai fini di una compiuta risposta, riportare il testo degli articoli del decreto antiriciclaggio richiamati dal COA di Roma, ma riassunti in modo talora non conforme al dettato legislativo (ad esempio laddove si legge che “gli organismi di autoregolamentazione adottano e aggiornano, previo parere dell’UIF, gli indicatori di anomalia di cui all’art. 6,4, lett. e) , mentre la normativa prevede che gli indicatori di anomalia siano adottati dall’UIF “sentiti” gli organismi di autoregolamentazione).
    E pertanto:

    Art. 1
    aa) organismo di autoregolamentazione: l’ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l’ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l’esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all’uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione;

    Art. 11 (Organismi di autoregolamentazione)
    1. Fermo quanto previsto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalita’ previsti dall’ordinamento vigente, promuovono e controllano l’osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.
    2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell’elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l’adozione di misure idonee a sanzionarne l’inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell’adozione e dell’aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all’articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
    3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all’uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.
    4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della propria attività

    Art. 15 (Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati)
    1. Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell’esercizio della loro attività.

    Art. 16 (Procedure di mitigazione del rischio)
    1. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15.
    2. Le autorità di vigilanza di settore ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e gli organismi di autoregolamentazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:
    a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
    b) l’introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell’attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.
    3. I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all’adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare
    4. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del presente articolo rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.».

    Art. 23 (Misure semplificate di adeguata verifica della clientela)
    3. Le autorita’ di vigilanza di settore, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformita’ delle regole tecniche di cui all’articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l’elenco di cui al precedente comma e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio.

    Di analogo tenore l’art. 24, comma 4 in tema di adeguata verifica rafforzata, peraltro non richiamato dal COA.

    Orbene, appare evincersi dalla lettura dei richiamati articoli, che il decreto, ancorché impropriamente, distingue tra organismi di autoregolamentazione (intendendosi per tali i Consigli Nazionali dei professionisti obbligati alla normativa antiriciclaggio) organismi territoriali (i COA) e consigli di disciplina (i CDD), attribuendo, poi a ciascuno di essi, da soli o congiuntamente alcune delle funzioni previste dalle norme.
    Tale interpretazione appare evidente dal confronto delle norme previste nell’art. 11: al primo comma sono attribuiti espressamente agli organismi di autoregolamentazione, alle loro articolazioni territoriali e ai consigli di disciplina la promozione ed il controllo degli obblighi imposti dalle norme;
    il secondo comma riserva la responsabilità dell’elaborazione e dell’aggiornamento delle norme tecniche, ai soli organismi di autoregolamentazione, i quali, anche attraverso le loro articolazioni territoriali (i.e. i COA) garantiscono misure idonee a sanzionare l’inosservanza delle regole stesse; Alle articolazioni territoriali, in uno con gli organismi di autoregolamentazione, è attribuita la responsabilità della formazione e dell’aggiornamento degli iscritti.
    Il terzo comma prevede che siano gli organi all’uopo predisposti ad applicare le sanzioni disciplinari (Cnf in sede giurisdizionale e CDD).
    L’art. 15 parifica ai fini dell’individuazione di criteri e metodologie gli organismi di autoregolamentazione alle autorità di vigilanza del settore, e non può revocarsi in dubbio che le stesse siano solo quelle a rilevanza nazionale (Banca d’Italia, Consob).
    Analogamente, anche il secondo comma dell’art. 16 attribuisce agli organismi di autoregolamentazione e alle autorità di vigilanza del settore il compito di individuare i requisiti dimensionali ed organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati adottano specifici presidi, controlli e procedure.
    Gli artt. 23 e 24 richiamano poi l’art. 11 comma 2 e pertanto valgono le osservazioni già più sopra formulate.
    Una diversa interpretazione, che superando l’argomento letterale attribuisse ai COA poteri autonomi nello stabilire regole tecniche o misure dimensionali comporterebbe l’impossibilità di una omogeneità per tutti gli iscritti, che si potrebbero trovare a dover rispettare regole diverse a seconda del territorio in cui si dovessero trovare ad operare.
    Agli Ordini territoriali resta pertanto attribuito il compito di promozione di controllo così come indicato nella circolare 12 del 2017, nonché la responsabilità della formazione e dell’aggiornamento degli iscritti.
    Quanto al parere del CSF in merito alle regole tecniche ritiene la Commissione che si tratti di parere non vincolante, dal momento che non è altrimenti specificato.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 21 marzo 2018, n. 10