Autore: admin

  • Cancellazione dall’albo del dipendente pubblico part time: manifestamente infondata la qlc della L. n. 339/2003

    In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo) dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. Peraltro, pur prescindendo dal rilievo che una tale posizione debba inquadrarsi più correttamene nella categoria delle mere aspettative che non tra i diritti, non può ritenersi che la suddetta disciplina dovesse necessariamente essere indirizzata nel senso di escludere l’applicazione del nuovo regime restrittivo a coloro che già risultavano (legittimamente) iscritti nell’albo, anche perché non può dirsi che una disciplina transitoria manchi, essendo al contrario essa individuabile proprio nel primo comma dell’art. 2, l. cit., che opportunamente e ragionevolmente prevede, nel contesto di un doppio regime di tutela, un adeguato periodo di “moratoria” per esercitare l’opzione tra l’impiego e la libera professione (come altresì puntualizzato dalla Corte cost. con l’ord. n. 91/09). Va pertanto ritenuta manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 35 co.1 e 41 Cost., la q.l.c. degli artt.1 e 2 della Legge n. 330/05, prospettata sotto il profilo della asserita violazione dei diritti c.d. quesiti e dei correlati principi, di carattere interno e comunitario, di tutela dell’affidamento, di eguaglianza, sicurezza giuridica, ragionevolezza e proporzionalità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 209

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mascherin), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 132.

  • Anche la revocazione delle sentenze CNF è possibile solo per errore di fatto

    L’errore di fatto, eccepibile anche dinanzi al CNF attraverso il ricorso per revocazione (art. 395 cpc e ss.), consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti o documenti di causa e che non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L’eventuale accoglimento del ricorso per revocazione, impone di affrontare nel merito le questioni sottoposte dall’attenzione del Consiglio, con il ricorso originario e riproposte nel ricorso per revocazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 209

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento dell’attività professionale che nella dimensione privata. A tal fine, può aversi riguardo, per un suo eventuale inasprimento, alla gravità della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, per una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell’incolpato (Nel caso di specie, il professionista aveva provveduto alla immediata interruzione di ogni attività così come contestatagli nel capo di incolpazione, non appena notificatogli. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha quindi attenuato all’avvertimento la sanzione della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 208

  • I limiti deontologici alle informazioni sull’attività professionale

    Il codice deontologico, anche a seguito della entrata in vigore delle norme che prevedono la possibilità di dare informazioni sull’attività professionale, non consente una pubblicità indiscriminata ed elogiativa, intrinsecamente comparativa in quanto diretta a porre in evidenza caratteri di primazia in seno alla categoria, perché incompatibile con la dignità e il decoro della professione e, soprattutto, a tutela dell’affidamento della collettività (Nel caso di specie, l’avvocato aveva pubblicizzato nel quotidiano cittadino ed in alcuni manifesti murali informazioni sulla propria attività professionale, affermando che il suo studio legale si occupava di infortunistica stradale “seriamente”, senza “spese di istruttoria” e con “totale supporto in ogni fase del procedimento”, lasciando così intendere un quid pluris rispetto agli obblighi invece connaturati al corretto esercizio della professione forense).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 208

  • I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)

    I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’Ordinamento affidata al potere – dovere dell’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 208

  • Il divieto di espressioni offensive o sconvenienti riguarda anche l’avvocato che agisca in proprio

    Il divieto di espressioni offensive o sconvenienti (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →, già art. 20 cod. prev.Art. 20 cod. prev. – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei…Leggi il testo completo →) riguarda anche l’avvocato che agisca in proprio ex art. 86 cpc, a nulla rilevando in sede deontologica che il professionista agisca in qualità di parte o di difensore (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo, sentenza del 12 luglio 2016, n. 192).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018

  • La c.d. immunità giudiziale non scrimina l’illecito deontologico

    L’esimente di cui all’art. 598 c.p. non rileva in sede disciplinare, ove infatti -nell’autonomia riconosciuta dall’Ordinamento per la definizione dell’illecito deontologico- la rilevanza di un comportamento prescinde dalla sua eventuale non punibilità o liceità penale (o civile) e sussiste in ogni ipotesi di violazione dei generali doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, fedeltà, correttezza e diligenza (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo, sentenza del 12 luglio 2016, n. 192).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018

  • La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, già art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo, sentenza del 12 luglio 2016, n. 192).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018

  • Offese in atti giudiziari: implicito l’“animus iniuriandi”

    Violano l’art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo → (già art. 20 cod. prev.Art. 20 cod. prev. – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei…Leggi il testo completo →) le espressioni usate dal professionista che rivestano un carattere obiettivamente sconveniente ed offensivo e che si situino ben al di là del normale esercizio del diritto di critica e di confutazione delle tesi difensive dell’avversario, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, del biasimo e della deplorazione dell’operato dell’avvocato della controparte, dovendo peraltro ritenersi implicito l’“animus iniuriandi” nella libera determinazione di introdurre quelle frasi all’indirizzo di un altro difensore in una lettera ed in un atto difensivo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 207

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →, già art. 20 cod. prev.Art. 20 cod. prev. – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei…Leggi il testo completo →), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 207