Secondo un’interpretazione estensiva, necessaria a dare coerenza al sistema ordinamentale forense, spetta al CNF la “cognizione generalizzata” in relazione a tutti i reclami avverso i provvedimenti che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri, tra i quali rientra il rilascio del nulla osta al trasferimento presso altro ordine (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha motivatamente dissentito dalla precedente contraria giurisprudenza, anche di Legittimità, che aveva declinato la giurisdizione del C.N.F. a favore di quella del Giudice Amministrativo territorialmente competente).
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Impugnazione delle decisioni disciplinari: non si applica il principio della tipicità degli atti appellabili
Avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione, ivi compresa l’archiviazione, è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte dei legittimati attivi.
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017
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Il COA di Genova, rilevato come siano operanti “due diverse tipologie di tirocinio presso gli uffici giudiziari”; richiamati il D.L. n. 58/16 e l’art. 73 del D.L. n. 69/13; chiede se il praticante: a) dopo i primi sei mesi di pratica presso un avvocato a norma dell’art. 41 L.247/12, possa ottenere un certificato attestante la avvenuta “pratica parziale”; b) se, cancellatosi dal registro dei praticanti per svolgere il tirocinio presso gli uffici giudiziari a norma dell’art. 73 D.L. n. 69/13, possa ottenere, all’esito positivo del tirocinio, il certificato di compiuta pratica.
La Commissione, dopo ampia discussione, ritiene opportuno far precedere la propria opinione, da un breve richiamo delle norme che regolano il tirocinio e le sue modalità di svolgimento:
– art. 41 co. 5 L.247/12: “Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi”; le disposizioni successive ed i decreti sopra richiamati, propongono ed offrono al tirocinante diverse modalità per lo svolgimento del tirocinio ma, ai fini del rilascio del “certificato” di cui all’art. 45 L. 247/12, il principio della continuità della formazione, non subisce deroghe od eccezioni (tanto che anche l’interruzione non può avere una durata superiore a sei mesi, a meno che non si sia in presenza di un “giustificato motivo”).
– art. 41 co. 2 L. 247/12: l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, è condizione per lo svolgimento del tirocinio.
– art. 2 D.M. n. 58/16: per l’ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario, “il praticante deve, al momento della domanda, essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati”.
– art. 73 D.L. n. 69/13 (convertito nella L. n. 98/13): la norma non è espressamente dedicata al tirocinio forense ma si limita a precisare, fra le altre, che:
i) “qualora” gli stagisti risultino iscritti anche alla pratica forense, l’attività di formazione si svolge in collaborazione con i Consigli dell’Ordine (co. 5 bis);
ii) lo stage può essere svolto contestualmente al tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato (co. 10);
iii) per l’accesso alla professione di avvocato, l’esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno.
Richiamate sinteticamente le disposizioni che si reputano applicabili alla fattispecie, pare di poter affermare che:
1) il tirocinio di cui al D.M. 58/16 impone l’iscrizione nel registro dei praticanti e quindi non sussistono dubbi interpretativi in ordine alla necessaria continuità della iscrizione;
2) il “tirocinio formativo” presso gli uffici giudiziari di cui all’art. 73 D.L. 69/13 può essere svolto o meno in concomitanza con la pratica forense o meno;
La continuità della pratica è un elemento essenziale e qualificante del tirocinio forense, indipendentemente dalle modalità scelte per il suo svolgimento e la cancellazione dal registro è incompatibile con qualsiasi forma attuativa del tirocinio forense.
Ne conseguono – in relazione alle diverse fattispecie di tirocinio presso gli uffici giudiziari, le seguenti ipotesi:
a) per il caso di tirocinio ex art. 37 D.L. n. 98/11, il DM 58/16 richiede la costanza di iscrizione nel registro per tutta la durata del tirocinio trattandosi, in quel caso, di modalità alternativa di svolgimento del tirocinio medesimo.
b) per il caso di stage ex art. 73 DL 69/13 possono darsi le seguenti due eventualità: b1) il praticante, già iscritto nel registro, intraprende lo svolgimento dello stage: in questo caso, il praticante deve rimanere iscritto, e si applicano le richiamate disposizioni dell’art. 73 in tema di collaborazione tra uffici giudiziari e Consigli dell’Ordine (nonché, ovviamente, ai fini dell’equipollenza per il periodo di un anno), e l’art. 3, comma 5 del D.M. n. 70/2016; b2) il praticante, iscrittosi al Registro una volta terminato lo stage, potrà chiederne la convalida alla fine del primo semestre di tirocinio.
In nessun caso potrà essere rilasciato un certificato di compiuta pratica parziale, ma solo – eventualmente – un documento attestante il positivo svolgimento del semestre. Resta fermo che la cancellazione dal registro, così come l’eventuale interruzione ultrasemestrale del medesimo senza giustificato motivo pongono nel nulla gli effetti del periodo di tirocinio già svolto.Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 21 marzo 2018, n. 9
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Il COA di Forlì Cesena formula quesiti in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, chiedendo in particolare: 1) se detto obbligo possa ritenersi gravante anche sui praticanti abilitati al patrocinio (ai sensi della normativa previgente) o al patrocinio sostitutivo (ai sensi della normativa vigente); 2) quale sia il soggetto gravato dall’obbligo di stipulare la polizza infortuni per i dipendenti, i praticanti e i collaboratori.
Quanto al quesito sub 1, si osserva che la lettera della legge è chiara nell’individuare il soggetto obbligato, limitando l’obbligo agli avvocati, nonché alle associazioni o società tra professionisti. A rigore, pertanto, tale obbligo non può ritenersi gravante sugli iscritti nel Registro del Tirocinio: ciò non esclude, come correttamente rappresentato dal COA nelle proprie comunicazioni agli iscritti, che sia auspicabile che il praticante che svolga attività professionale (sia in virtù dell’abilitazione al patrocinio maturata nel vigore della normativa previgente, sia per il caso di patrocinio sostitutivo ai sensi della normativa vigente) ponga in essere le opportune cautele – ivi compresa la stipula di una polizza assicurativa – rispetto ai rischi derivanti dalla propria attività professionale.
Quanto al quesito sub 2), esso appare superato dalla modifica dell’art. 12, comma 2, della legge n. 247/12, introdotta dal D.L. n. 148/17, conv. con l. n. 172/17, in conseguenza della quale il comma è formulato come segue: “all’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 21 marzo 2018, n. 8
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Il COA di Milano chiede di sapere se in caso di esposto contro un praticante quest’ultimo è soggetto al potere disciplinare del COA ai sensi dell’art. 42 L. 247/2012 o a quello del Consiglio distrettuale di disciplina ai sensi dell’art. 5, c. 2 della medesima legge.
La risposta è nei seguenti termini.
Ai sensi dell’art. 50 della L. P. il potere disciplinare appartiene ai Consigli distrettuali di disciplina forense, al quale sono assoggettati anche i praticanti, tenuti all’osservanza degli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati. Il richiamo nell’art. 42 della L. 247/2012 al Consiglio dell’Ordine deve essere inteso nel senso che ai praticanti sono estese, sotto il profilo disciplinare, le disposizioni che regolano il procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati.
I poteri del COA sono precisati negli artt. 50 (c. 4) e 61, nonché nel regolamento sul procedimento disciplinare.Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 21 febbraio 2018, n. 4
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Il COA di Forlì Cesena chiede se un avvocato iscritto all’Albo Speciale quale dipendente di un Ente pubblico, possa “esercitare le proprie competenze in tema di avvio e gestione” di procedimenti disciplinari in danno di dipendenti dell’Ente, assumendo poi la difesa dell’Ente stesso nell’eventuale giudizio di impugnazione.
Il CNF ha già avuto modo di affermare – in linea con la consolidata giurisprudenza delle SS.UU. (nn. 19547/10, 28049/08, 14213/05, 5559/02,10367/98) – che gli avvocati degli Enti pubblici devono occuparsi, in autonomia ed indipendenza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell’ente, con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa (per tutte Sent. n. 114 del 22.7.15).
Dando per conosciuti e riscontrati dal COA gli elementi imprescindibili che hanno consentito l’iscrizione e la permanenza dell’avvocato nell’Elenco Speciale annesso all’Albo ex artt. 19 e 23 L. 247/12, giova ricordare come debbano sussistere le ulteriori “circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all’apparato amministrativo-burocratico dell’Ente, in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale” (Sent. CNF n.114/15 citata– conformi n. 158/12; n.133/09).
Ne deriva che l’avvocato-dipendente non può svolgere tali attività – di qualunque genere esse siano, ivi comprese quelle di natura disciplinare – nei confronti di altri dipendenti, tanto più che non sarebbe a ciò legittimato, essendo egli titolare della rappresentanza dell’Ente, solo nell’ambito del processo.
La difesa dell’Ente nella causa promossa dal dipendente che impugni la decisione assunta in suo danno – in sé considerata – non pone problemi in quanto, all’evidenza, tale incarico rientra nella funzione dell’Avvocato interno; come sopra precisato, è la “gestione” dell’attività amministrativa/disciplinare che ha dato origine all’azione giudiziale, che non gli compete, siccome estranea e contraria alle condizioni oggettive e soggettive che regolano la sua iscrizione ed il suo permanere nell’Elenco Speciale annesso all’Albo Avvocati.Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 21 febbraio 2018, n. 3
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Il COA di Massa Carrara formula quesito in merito alla sussistenza dell’obbligo formativo in capo all’Avvocato che, iscritto nell’Albo tenuto dal medesimo COA, sia altresì iscritto nell’Albo degli Avvocati di Lussemburgo ed ivi svolga esclusivamente la propria attività.
A mente dell’art. 11, comma 1, della legge n. 247/12, l’obbligo di curare “il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale” è posto in capo ad ogni avvocato, per il solo fatto dell’iscrizione nell’Albo (come reso esplicito dall’art. 6, comma 2, del Regolamento CNF n. 6/2014). Le esenzioni dall’obbligo sono tassativamente previste dal comma 2 del medesimo articolo, a favore degli avvocati sospesi di diritto ai sensi dell’art. 20, comma 1, della medesima legge; degli avvocati iscritti da più di venticinque anni o che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età; degli avvocati componenti di organi con funzioni legislative e del Parlamento europeo; dei docenti e ricercatori confermati in materie giuridiche.
A queste categorie, l’art. 15, comma 2, lett. c) del Regolamento CNF n. 6/2014 aggiunge l’iscritto che abbia trasferito la propria attività all’estero, precisando tuttavia che quest’ultimo può chiedere al COA di appartenenza di essere esonerato dall’obbligo: il COA deciderà sulla base della documentazione prodotta ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, delimitando la portata dell’esonero, “anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell’impedimento” (così il comma 4 del medesimo articolo). Spetta pertanto al COA, ove abbia ricevuto apposita domanda da parte dell’interessato, verificare la portata dell’impedimento, sì da calibrare di conseguenza la portata dell’esonero.Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere del 17 gennaio 2018, n. 2
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Il COA di Savona chiede parere in relazione ai seguenti quesiti: a) se la frequentazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del D. Lgs. 398/97 possa o meno essere valutata ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno, ai sensi dell’art. 41 comma 9 della L. 247/12, a prescindere dalla preventiva iscrizione nel registro dei praticanti; b) se il testo dell’art. 3, comma 5 del D.M. 70/2016 (laddove si prevede che la frequentazione delle S.S.P.L. possa essere svolta “contestualmente al tirocinio professionale”), posto in correlazione al comma 1 del medesimo articolo e al comma 4, secondo periodo, dell’art. 8 (espressamente richiamati dal citato comma 3), debba essere interpretato nel senso che sia consentito a chi frequenti la S.S.P.L. il contemporaneo svolgimento della pratica forense presso uno studio legale e, conseguentemente, che, contestualmente alla frequenza alla S.S.P.L., il praticante possa svolgere utilmente anche il semestre integrativo di pratica forense (da aggiungersi al periodo annuale riconosciuto ai sensi dell’art. 41, comma 9, L. 247/2012) talché, al termine della frequentazione della S.S.P.L. o prima di essa, non si renda necessario svolgere un ulteriore semestre di pratica.
La risposta è nei seguenti termini:
1) Il titolo conseguito presso le S.S.P.L. è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del tirocinio per la professione di avvocato, ai sensi dell’art. 41, comma 9 della L. 247/2012, a prescindere dalla preventiva iscrizione nel registro dei praticanti (cfr. da ultimo parere n. 63/16);
2) Il praticante può svolgere la pratica forense presso uno studio legale, o presso l’Avvocatura dello Stato, contestualmente alla frequenza della S.S.P.L.Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 17 gennaio 2018, n. 1
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L’estinzione dell’impugnazione per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Losurdo), sentenza del 25 maggio 2018, n. 59
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Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione dell’esponente
La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente o denunciante, il cui eventuale ricorso è pertanto inammissibile (Nel caso di specie, il denunciante aveva impugnato la delibera di archiviazione dell’esposto).