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  • Procedimento disciplinare di primo grado ed eccezione di nullità dell’atto

    Al procedimento disciplinare che si svolge innanzi al Consiglio territoriale (nella specie, COA) – che ha natura «amministrativa» e non «giurisdizionale» – si applica l’art. 157, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza, o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018

  • Decisione dei consigli territoriali: audizione dell’interessato e consiglieri del collegio giudicante

    Con riguardo alle deliberazioni dei Consigli territoriali forensi, incluse quelle in materia di cancellazione dall’Albo, l’art. 43 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, quando esige la loro adozione con la presenza di almeno la metà dei componenti, non impone la partecipazione alla decisione di tutti coloro che sono intervenuti nella fase di audizione dell’interessato, essendo sufficiente che l’indicato quorum deliberativo si formi con componenti presenti a quella precedente audizione. La legittimità di tale disposizione, peraltro, non può essere contestata in base al principio dell’invariabilità del Collegio giudicante, in considerazione della natura amministrativa, non giurisdizionale, di detti organi professionali.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018

  • Procedimento disciplinare di primo grado: l’asserita irregolare composizione del collegio giudicante non è causa di nullità

    In tema di procedimento disciplinare di primo grado, non integra nullità alcuna l’irregolare composizione del collegio giudicante (nella specie, non presieduto dal componente più anziano di età), considerate la natura e la funzione amministrativa dell’attività svolta e del provvedimento adottato, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara ha posto il seguente quesito: Se sussista l’obbligo di assicurazione professionale in capo all’Avvocato che, pur iscritto in un Albo di Avvocati in Italia, è altresì iscritto nell’Albo degli Avvocati di Lussemburgo e svolge esclusivamente in tale paese la propria attività, senza prestare alcuna attività professionale né conseguire alcun reddito da attività professionale in Italia.

    Il parere viene reso nei seguenti termini.
    La Legge n. 247/2012 disciplina l’esercizio della professione forense in Italia e prevede, all’art. 2, comma 3, che “L’iscrizione ad un albo professionale è condizione per l’esercizio della professione di avvocato”. L’art. 12, poi, pone l’obbligo per l’avvocato, iscritto ex art. 17 all’Albo ordinario previsto dall’art. 15, comma 1, lett. a), ovvero per l’associazione o per la società tra professionisti della quale l’avvocato iscritto faccia parte, di stipulare “polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione”.
    Per quanto sopra, è pacifico che l’obbligo della copertura assicurativa anzidetta insorga in ragione dell’iscrizione dell’avvocato, che ne abbia diritto, nell’Albo ordinario, essendo questa condizione di per sé necessaria e sufficiente a consentire l’esercizio della professione nel nostro Paese, a ciò non ostando la contemporanea iscrizione del professionista iscritto in un Albo degli avvocati di un altro Paese UE.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 22 novembre 2017, n. 93

  • Il COA di Santa Maria Capua Vetere formula quesito in merito alla necessità di previa iscrizione nel Registro dei praticanti per il soggetto che voglia avvalersi, al fine del computo di un anno di tirocinio, del periodo di stage svolto presso un ufficio giudiziario ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 69/2013.

    Ad analogo quesito la Commissione ha dato risposta con il proprio parere n. 56/17, che integralmente si riporta:

    Quesito n. 303, COA di Savona, Rel. Cons. Allorio e Amadei
    Parere 12 luglio 2017, n. 56

    Il COA di Savona pone diversi quesiti riguardanti l’interpretazione delle norme che disciplinano il tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari, con particolare riferimento all’art. 73 del D.L. n. 69/2013. In particolare:
    1) se il tirocinio formativo di cui all’art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge n. 98/2013) sia o meno disciplinato dal contenuto del D.M. 58/2016;
    2) se il tirocinante presso gli Uffici Giudiziari ex art. 73 del D.L. 69/2013 al fine di poter utilmente utilizzare il periodo di tirocinio ai fini della pratica forense (valutato un anno ex art. 73, comma 13 e richiamato dall’art. 3, comma 5 del DM 70/2016): a) debba iscriversi preventivamente al registro dei Praticanti e svolgere un semestre presso uno Studio legale oppure b) debba iscriversi contestualmente al registro dei praticanti e svolgere il tirocinio presso l’Ufficio giudiziario oppure c) possa svolgere il tirocinio presso l’Ufficio Giudiziario e contestualmente, quando lo ritenga a discrezione l’interessato, iscriversi al registro dei praticanti per svolgere il semestre di pratica oppure d) completare il tirocinio formativo presso l’Ufficio Giudiziario ed al suo termine svolgere il semestre di pratica presso uno Studio legale (in quest’ultimo caso vi sarebbe un tempo di validità del tirocinio ex art. 73 cioè un termine entro cui svolgere il semestre di pratica presso lo studio legale?)”.
    In risposta ai quesiti posti, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione dover conclusivamente delineare il quadro normativo riguardante i tirocini formativi presso gli Uffici Giudiziari, già oggetto di diversi pareri nel tempo resi in argomento (n. 100 del 21 ottobre 2015; n. 82 del 13 luglio 2016; n. 14 del 22 febbraio 2017).
    Nel nostro ordinamento vi sono due tipi di tirocini presso gli Uffici Giudiziari, entrambi a valere per l’accesso all’esame di Avvocato: l’uno regolato dall’art. 73 del D.M. 69/2013, l’altro disciplinato dall’art. 44 della Legge n. 247/12.
    1. Il primo è in sostanza uno stage, con modi di accesso e di svolgimento, finalità precipua (titolo valido per il concorso in Magistratura) e durata (18 mesi) suoi propri. Lo svolgimento dello stage presso gli Uffici Giudiziari con esito positivo vale 12 mesi ai fini della pratica forense (se non vi sia stata l’approvazione finale del magistrato affidatario, alcun periodo può valere ai fini della pratica forense).
    L’art. 73 del D.M. n. 69/2013 prevede che questo tirocinio presso l’ufficio giudiziario possa essere svolto (anche) contestualmente alla pratica forense di sei mesi presso lo Studio di un avvocato, potendo iniziare in ogni momento nel corso dello stage, nel qual caso l’attività di formazione deve essere “condotta in collaborazione con il CNF, per il tirocinio presso la Cassazione, e con i Consigli degli Ordini negli altri casi, secondo le modalità individuate dal Capo dell’Ufficio”. (D.M. n. 69/2013, art. 73, comma 5/bis). Prima dell’inizio della pratica presso un avvocato sarà ovviamente necessaria l’iscrizione nel Registro dei Praticanti.
    L’iscrizione nel Registro dei Praticanti e lo svolgimento della pratica presso un avvocato può essere (anche) successiva al compimento del tirocinio presso l’ufficio giudiziario, dovendo iniziare comunque non oltre i sei mesi dal termine dello stage, dovendosi il tirocinio forense svolgersi in forma continuativa, con l’interruzione massima di sei mesi (secondo la previsione generale dell’art. 41, n. 5, Legge n. 247/2012).
    Questo tirocinio è stato fatto salvo dall’art. 3, n. 5 del D.M. n. 70/2016 (emanato secondo la previsione dell’art. 41 della Legge n. 247/12) e appare estraneo alle previsioni del D.M. n.58/2016.
    2. L’altro tipo di tirocinio presso gli Uffici Giudiziari, previsto dall’art. 44 della Legge n. 247/2012 come una delle modalità secondo cui può essere svolta parte della pratica, è invece regolato dal D.M. n. 58/2016 e vale esclusivamente ai fini della pratica forense. Questo tirocinio, regolato dall’art. 44 della Legge n. 247/2012 e dall’art. 2 del D.M. n. 70, prevede che il praticante si sia iscritto al Registro e che abbia svolto presso uno studio di un avvocato il primo semestre di pratica.

    Consiglio nazionale forense (rel. Commissione), parere 22 novembre 2017, n. 92

  • Il COA di Livorno formula quesito in merito alla possibilità di disporre la cancellazione dell’iscritto che – pur sottoposto a procedimento disciplinare pendente – sia sottoposto a misura di amministrazione di sostegno, laddove l’estensione dei poteri conferiti all’amministratore determini il venir meno del requisito di iscrizione di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) della legge n. 247/12 (pieno godimento dei diritti civili).

    Questa Commissione ha già chiarito, con il proprio parere n. 37/17, che l’assolutezza del divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare di cui all’art. 17, comma 16 della legge n. 247/12 conosce talune eccezioni, qualora entri in conflitto con interessi pubblici concorrenti (come ad esempio nel caso di incompatibilità). Nel caso dell’iscritto sottoposto ad amministrazione di sostegno, laddove i poteri conferiti all’amministratore siano tali da ridurre al minimo la capacità di agire dell’amministrato, ritiene la Commissione che l’esigenza di garantire l’interesse al corretto esercizio della professione, unitamente ad elementari considerazioni relative al rispetto della dignità dell’individuo e alla tutela dei suoi diritti fondamentali, consentano al COA di disporre la cancellazione, pure in pendenza di procedimento disciplinare.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 22 novembre 2017, n. 91

  • Impugnazione delle decisioni del CDD: modificato il Reg. CNF sul procedimento disciplinare

    Nella seduta del 23/02/2018, il CNF ha modificato, con delibera immediatamente esecutiva,  l’art. 33, co. 3, Reg. CNF n. 2/2014 come segue:

    Art. 33
    Impugnazione delle decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina
    1. Avverso le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso avanti al Consiglio nazionale forense nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
    2. Possono proporre ricorso:
    a) l’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità;
    b) il Consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto, per ogni decisione;
    c) il Procuratore della Repubblica, per ogni decisione;
    d) il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello del distretto dove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, per ogni decisione.
    3. Il ricorso, contenente anche l’indirizzo pec del ricorrente o del suo difensore, deve essere presentato ovvero spedito a mezzo posta o a mezzo pec dall’incolpato o dal suo difensore munito di procura speciale, nella segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione ovvero in quella del Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato è iscritto che senza indugio immediatamente lo trasmette al Consiglio distrettuale di disciplina per le ulteriori incombenze. Nel caso di spedizione a mezzo posta ai fini della tempestività del ricorso si farà riferimento alla data di spedizione. Qualora il ricorso sia stato presentato od inviato presso la Segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina, questa provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il quale il ricorrente è iscritto.
    4. Il ricorso è notificato a cura del Consiglio distrettuale di disciplina al Pubblico Ministero e al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, i quali possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.
    5. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.

    Consiglio nazionale forense, circolare 28 marzo 2018, n. 2

  • Il COA di Trapani formula quesito in merito alla possibilità di disporre la cancellazione dell’iscritto che – già sospeso a tempo indeterminato per il mancato pagamento dei contributi annuali dovuti al COA – non intenda sanare la propria posizione debitoria.

    La risposta è resa nei seguenti termini.
    Ai sensi dell’art. 29, comma 6, della legge n. 247/12, l’iscritto moroso rispetto al pagamento del contributo annuale dovuto al COA è sospeso a tempo indeterminato con provvedimento non avente natura disciplinare.
    L’espressa esclusione della natura disciplinare del provvedimento di sospensione determina l’inoperatività nella fattispecie de qua del generale divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare, di cui all’art. 17, comma 16 della legge n. 247/12.
    Ne consegue che il COA potrà pronunciare la cancellazione dell’iscritto che ne faccia istanza ai sensi dell’art. 17, comma 9 della medesima legge, ovviamente riservandosi di rivalersi in sede civile per le obbligazioni non adempiute fino alla data della cancellazione. Diversamente è a dirsi per il caso di cancellazione d’ufficio: tra le cause, tassative, in cui è ammessa la cancellazione d’ufficio, non è infatti prevista l’ipotesi di mancato pagamento dei contributi.

    Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere 22 novembre 2017, n. 90

  • Il COA di Oristano formula quesito in merito alla sussistenza di conflitto di interessi per il caso in cui l’avvocato, difensore degli interessi di alcuni distretti di una ASL in giudizio, in distinti giudizi difenda interessi di soggetti privati avverso ulteriori distretti della medesima ASL.

    Premette il COA che il sistema sardo delle aziende sanitarie locali – già articolato in distinte ASL corrispondenti a diversi territori – è ora articolato in unica ASL, suddivisa in distretti.
    Trattasi, pertanto, di soggetto giuridico unico – la ASL – suddivisa in articolazioni territoriali. Ne consegue che, ove l’avvocato abbia assunto la veste di difensore in giudizio in uno o più distretti, non possa – seppure in distinti giudizi – difendere parti private avverso i medesimi o diversi distretti, in quanto – appunto – tutti i distretti fanno capo al medesimo soggetto giuridico.

    Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere 22 novembre 2017, n. 89

  • Il COA di Trapani chiede di sapere se: il praticante avvocato, autorizzato ad esercitare l’attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all’art. 41, comma 12 L. 247/2012 in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica forense (c.d. patrocinio sostitutivo) dovrà essere inserito nel RGInDE, gestito dal Ministero della Giustizia.

    La risposta è nei seguenti termini:
    Il ReGInDE, o Registro degli Indirizzi Elettronici, è l’elenco gestito dal Ministero della Giustizia, che contiene i dati identificativi e l’indirizzo PEC dei cosiddetti soggetti abilitati esterni, che intendano interagire con un Ufficio Giudiziario per via telematica.
    Il ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili alle PP.AA., nell’ambito dei quali sono recuperati, ad esempio ai fini di eseguire notifiche ex art. 149 bis c.p.c., gli indirizzi di PEC delle imprese o le CEC-PAC dei cittadini.
    A norma dell’art. 2 del DM 44/11, lettera m), n. 3 sono soggetti abilitati esterni privati 3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice;
    Orbene, poiché l’art.41, comma 12 non consente ai praticanti avvocato di assumere in proprio la difesa delle parti private, gli stessi non dovranno (né potranno) essere iscritti nel ReG.In.D.E.
    Ove in possesso di indirizzo PEC, gli ammessi all’esercizio del patrocinio sostitutivo, al pari di tutti i professionisti, saranno invece inseriti nel c.d. INI-PEC.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 25 ottobre 2017, n. 79