Il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 50 r.d.l. n. 1578/1933, per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O. non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 19 marzo 2004). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. […]