L’eccezione avente ad oggetto la regolare convocazione del Consiglio va sollevata all’udienza dibattimentale, ossia nel primo momento utile. Invero, attesa la natura amministrativa del procedimento disciplinare forense, va ribadito il principio secondo cui la violazione delle norme che regolano la fase amministrativa del procedimento davanti al C.d.O. non determina una nullità processuale che può essere fatta valere in ogni stato e grado, ma un’illegittimità amministrativa che, secondo i principi relativi alla impugnativa degli atti amministrativi, può essere fatta valere dalla parte interessata, a pena di decadenza, nel corso del giudizio disciplinare davanti allo stesso. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 febbraio 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Rinuncia al ricorso da parte del ricorrente – Estinzione.
La rinuncia del ricorrente al diritto ed all’azione determina l’estinzione del giudizio. (Dichiara estinto il giudizio di riesame della decisone n. 6/06 del 25/11/05).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Perfetti), sentenza del 16 luglio 2008, n. 76
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà e correttezza – Inadempimento doveri professionali – Illecito in re ipsa.
Gli art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →, art. 7 c.d.f.Art. 7 cod. prev. – Dovere di fedeltà.È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’intere…Leggi il testo completo →, art. 8 c.d.f.Art. 8 cod. prev. – Dovere di diligenza.L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.Leggi il testo completo → e art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →, imponendo lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza e sollecitudine nel compimento dei propri doveri professionali, rendono di per sé censurabile ogni tipo di ingiustificata omissione ed inadempimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di La Spezia, 16 febbraio 2007) .
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MAURO), sentenza del 16 luglio 2008, n. 75
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Gestione di somme – Indebito trattenimento.
Viola l’art. 41 c.d.f.Art. 41 cod. prev. – Gestione di denaro altrui.L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha…Leggi il testo completo → il professionista che trattenga oltre il tempo necessario somme di denaro ricevute per conto del proprio assistito dalla controparte anche se le stesse siano incorporate in un assegno bancario non trasferibile, giacché l’avvocato con tale comportamento, pur non potendo incassare la somma o trarre altri vantaggi economici, arreca un danno economico al cliente, che vede ritardata la possibilità di disporre della somma, ed incrina altresì gravemente l’affidamento fiduciario del cliente stesso nei confronti del professionista. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 26 ottobre 2006) .
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Avvocato – Norme deontologiche – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Provocazione – Irrilevanza.
L’apostrofarsi, con susseguente aggressione fisica, in affollata udienza civile, in presenza del magistrato, di colleghi e parti private, ad alta voce, e con epiteti offensivi, risulta comportamento certamente trasgressivo dei doveri di dignità e decoro cui devono ispirarsi gli avvocati nell’esercizio della loro professione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 31 ottobre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
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Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione – Requisiti – Staffista Segretario generale – Esclusione.
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale dell’avvocato addetto agli uffici legali d’enti pubblici è necessario che presso l’ente esista un ufficio legale costituente un’entità organica autonoma nell’ambito della struttura disegnata dalla sua pianta organica, che gli addetti si occupino, con libertà ed autonomia, delle funzioni di competenza con sostanziale estraneità all’apparato amministrativo in posizione d’indipendenza e con esclusione da ogni attività di gestione e che i medesimi esercitino, nell’interesse dell’ente, soltanto l’attività professionale, giudiziaria ed extragiudiziaria.
Deve ritenersi incompatibile il simultaneo svolgimento, sia pure in via temporanea, di attività legale e di attività certamente amministrativa in staff al Segretario generale, difettando il requisito di esclusività che, assicurando l’autonomia della funzione, ne garantisce l’indipendenza preservandola da condizionamenti derivanti dall’attività amministrativa a tutela della funzione sociale dell’avvocato, anche nel caso del suo servizio a favore degli interessi pubblici dell’ente d’appartenenza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Marsala, 2 agosto 2007).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BIANCHI), sentenza del 16 luglio 2008, n. 72
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Istruttoria – Mancata audizione testi – Nullità – Esclusione.
La mancata audizione dei testi indicati non determina la nullità della decisione disciplinare quando risulti che il C.d.O. abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 18 luglio 2006).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Contenuto.
Conformemente alla giurisprudenza della Suprema corte e del CNF in tema di procedimento disciplinare a carico degli esercenti le professioni forensi, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti e dei comportamenti addebitati che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, sia posto in grado di approntare in modo efficace la propria difesa, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quegli ascrittigli. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 18 luglio 2006).
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Avvocato – Tenuta degli albi – Incompatibilità – Attività di docenza.
Va rigettata per incompatibilità ex art. 3 co. 4, lett. a), R.D.L. n. 1578/1933 la domanda di reiscrizione all’Albo dell’avvocato che risulti dipendente a tempo pieno del Comune di Milano in qualità di Funzionario dei Servizi formativi – insegnante di discipline giuridiche ed economiche – presso il locale Civico Istituito Professionale per l’Industria e l’Artigianato (Scuola secondaria Paritaria di secondo grado). La citata norma, infatti, nel prevedere che l’esercizio della professione forense sia compatibile con l’assunzione dell’impiego di insegnante presso gli istituti secondari dello Stato, ha carattere derogatorio rispetto al principio generale dell’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con l’assunzione di qualsiasi impiego e, come tale, va ritenuta norma di carattere eccezionale, non estensibile a non previste e differenti situazioni di docenza presso istituti gestiti da soggetti ed enti anche pubblici, diversi dallo Stato. (Rigetta il ricorso avverso il silenzio – rigetto del C.d.O. di Milano).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 70
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Avvocato – Elezioni Forensi – Procedimento elettorale – Natura – Giurisdizionale – Principio del contraddittorio – Osservanza – Necessità.
Il procedimento elettorale, coerentemente con la sua natura giurisdizionale, deve svolgersi con la partecipazione, oltre che del reclamante, di coloro che hanno un interesse con esso contrastante, ossia il Consiglio dell’Ordine interessato e quelli tra i candidati risultati eletti la cui elezione viene contestata e che, pertanto, assumono la veste di controinteressati. Deve pertanto ritenersi inammissibile il reclamo che non risulti notificato né ai Consigli degli Ordini le cui elezioni si contestano, né ad alcuno dei consiglieri eletti controinteressati. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso le votazioni dei Consiglieri dei Fori di Salerno, Nocera Inferiore e Napoli).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BAFFA), sentenza del 16 luglio 2008, n. 69