Pone in essere un comportamento contrario ai doveri elementari che incombono sull’avvocato e che gli vietano comportamenti reticenti e sleali in ogni caso, ma soprattutto quando tratti un affare professionale con un collega, il professionista che definisca con la controparte una transazione per danni alle cose da incidente stradale, tacendo al collega di aver chiesto il giorno precedente la notifica di un atto di citazione per lo stesso sinistro contro la stessa parte assistita dal collega medesimo per danni alla persona. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Torino, 16 giugno 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Violazione dei doveri di probità, dignità e decoro – Sussistenza.
Pone in essere un comportamento contrario ai doveri di decoro, di probità e dignità, che l’avvocato è sempre tenuto ad assolvere in considerazione della rilevanza sociale del ruolo del quale è investito con l’appartenenza all’Ordine, il professionista che recandosi presso una carrozzeria offra la propria assistenza legale al proprietario di un auto sinistrata, ottenendo da quest’ultimo una firma di delega su foglio in bianco e documenti successivamente non restituiti dietro richiesta dell’interessato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Torino, 16 giugno 2005).
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Avvocato – Tariffe forensi – Richiesta onorari sproporzionati – Violazione dei doveri di probità, dignità e decoro – Sussistenza.
Integra violazione dell’art. 43 can. II c.d.f.Art. 43 cod. prev. – Richiesta di pagamento.Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni profess…Leggi il testo completo →, il comportamento del professionista che reiteratamente e sistematicamente esponga nelle note spese di varie cause compensi manifestamente sproporzionati rispetto all’attività svolta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Torino, 16 giugno 2005).
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Avvocato – Tariffe forensi – Richiesta onorario eccessivo – Illecito disciplinare – Natura – Istantanea
La richiesta di compensi eccessivi e spropositati costituisce un illecito disciplinare di carattere istantaneo e non continuato, nè in ragione del protrarsi della condotta né a causa del permanere degli effetti tipicamente lesivi. In particolare, il mantenimento dell’originaria richiesta da parte del legale convenuto nell’azione di accertamento del suo compenso non è idonea ad integrare la condotta del “richiedere” considerata lesiva dall’art. 43 c.d., costituendo semplice espressione dell’esercizio del proprio diritto, nè in senso conservativo significa confermare in modo continuo, quasi perpetuamente rinnovandola, la richiesta originaria, segnalando piuttosto un mancato adeguamento all’altrui pretesa, un rifiuto di ravvedimento che, di per sé, non può essere considerato illecito. Per altro verso, inoltre, non possono essere considerati permanenti gli effetti di siffatta condotta, in quanto l’offesa recata all’interesse protetto dalla norma (inerente al pregiudizio causato alla professione forense attraverso la lesione dello specifico rapporto clientelare) deve ritenersi già avvenuta e consumata al tempo della richiesta del compenso non dovuto. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Varese, 8 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f CRICRI’, rel. BIANCHI), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 236
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con il collega domiciliatario – Dovere di correttezza.
Integra violazione del dovere di correttezza di cui all’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →, il comportamento del professionista che, chiesta ed ottenuta dal Collega la collaborazione professionale quale mero domiciliatario in un giudizio civile, ed incaricato quest’ultimo di assolvere taluni adempimenti in relazione alla causa in corso, ometta di dare riscontro alle reiterate richieste di istruzioni del domiciliatario, tenuto anche conto che queste apparivano indispensabili per lo svolgimento del mandato conferito dal cliente all’incolpato (il CNF, nella specie, tenuto conto delle circostanze nelle quali l’incarico è stato conferito, ha sostituito la sanzione della censura con quella più lieve dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Taranto, 21 aprile 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 235
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Dovere di indipendenza e imparzialità.
Integra violazione degli art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → e art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo → la condotta del professionista che, ricevuto incarico dal proprio cliente di rappresentarlo ed assisterlo in una controversia successoria sorta con gli altri coeredi, assuma, dopo la revoca del mandato, la difesa di altro coerede, in quanto il mandato originariamente espletato deve ritenersi tale da limitare la sua indipendenza e da ingenerare nei terzi il sospetto che la condotta dell’avvocato non sia improntata a canoni di assoluta correttezza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Roma, 22 aprile 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 234
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Avvocato – Norme deontologiche – Natura.
L’eccezione di non conoscenza di una norma del codice deontologico (nella specie l’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →) costituisce doglianza destituita di fondamento, giacché, come è noto, le norme del codice deontologico hanno valore ricognitivo del comune sentire della classe forense e, quindi, di condotte già ampiamente consolidate, per prassi generale, nell’ambito dell’esercizio professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Torino, 19 ottobre 2005).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Citazione – Rinnovazione – Legittimità.
La rinnovazione della citazione (rectius, la nuova citazione), è atto perfettamente legittimo, potendo bastare anche un semplice avviso per la nuova udienza, così come è altrettanto legittimo il rinvio a nuovo ruolo del procedimento, trattandosi di un mezzo ordinario di vocatio espressamente previsto dall’art. 47 citato decreto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Torino, 20 aprile 2005).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Natura – Amministrativa – Disciplina.
Il procedimento dinanzi al CdO ha natura amministrativa e non giurisdizionale, si conclude con una decisione e non con una sentenza ed è governato dalle norme particolari della legge professionale o, in mancanza, da quelle del rito civile e, se richiamate espressamente, da quelle del rito penale; ne consegue che la verifica della legittimità dell’azione amministrativa dell’ordine professionale relativamente al diritto di difesa, al quale è ordinato il meccanismo della vocatio in ius, va condotta con precipuo riguardo alla procedura delineata dal r.d.l. n. 1578/33 e dal r.d. n. 37/34, le cui regole essenziali risultano dettate dall’art. 48 r.d. 37/34. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Torino, 20 aprile 2005).
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Cancellazione dal registro dei praticanti – Audizione giustificazioni interessato – Necessità.
In tema di cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, deve ritenersi che, trattandosi di procedimento amministrativo, la risalente norma di cui all’art. 37, co. 2, R.D.L. n. 1578/1933, unitamente al successivo art. 45, (che pur si riferisce al procedimento disciplinare e non a quello della cancellazione dall’albo, debba essere interpretata alla luce dei successivi principi costituzionali (artt. 3, 24 e 97 Cost.) e della legislazione ordinaria, in materia di pubblicità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione (artt. 1, 7 e 8 L. n. 241/90, così come modificata dalla L. n. 15/2005), posto che l’atto finale della cancellazione incide direttamente su posizioni soggettive, che trovano tutela anche nell’ordinamento costituzionale, quali il diritto al lavoro (art. 4 Cost.). Una interpretazione così orientata, pertanto, fa ritenere che la cancellazione “amministrativa” dell’art. 37 non possa essere disposta “se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni”, nel senso che l’interessato deve essere previamente messo in condizioni di conoscere le specifiche ragioni della convocazione e gli deve essere assegnato un termine per approntare le proprie difese, dovendo conseguentemente farsi applicazione dell’art. 45, che disciplina i modi perché siano rispettati i suddetti principi (nella specie, la ricorrente ha conosciuto gli specifici motivi della convocazione soltanto in sede di audizione, cui è subito seguito il provvedimento di cancellazione, così configurandosi la violazione degli artt. 37 e 45 con conseguente annullamento del provvedimento impugnato da parte del CNF). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Vicenza, 6 dicembre 2006).