L’obbligo di dare informazioni ai clienti è specificamente previsto dal Codice Deontologico, all’art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo →, e la reiterata violazione della norma nell’ambito di plurimi rapporti professionali e per di più in un ristretto ambito territoriale deve far ritenere giustificata la gravità della sanzione disciplinare della cancellazione dall’Albo degli Avvocati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 16 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. ALLORIO), sentenza del 20 dicembre 2008, n. 177