In presenza di una formale delega conferita dal cliente al proprio difensore quale indicatario ex art. 1188 c.c. per l’incasso della somma dovuta dalla parte debitrice con contestuale liberazione della stessa, unitamente alla circostanza dell’esplicito invito al soccombente ad erogare l’importo direttamente al legale, deve ragionevolmente presumersi, sino a prova contraria, che il pagamento sia effettivamente finalizzato a regolare i rapporti tra cliente ed avvocato. Conseguentemente, va esclusa la configurabilità di un comportamento deontologicamente scorretto nel contegno del professionista che, formalmente delegato dal proprio cliente, riceva dalla controparte soccombente il pagamento dell’importo risultante dal provvedimento giudiziale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Busto Arsizio, 2 dicembre 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Sito Web – Contenuto – Informazione professionale non veritiera – Pubblicità decettiva – Illecito deontologico – Sussistenza.
Pone in essere un contegno disciplinarmente rilevante il professionista che, mediante il proprio sito web, prospetti fallacemente la possibilità di avvalersi di “particolari procedure” per “ottenere un divorzio consensuale in pochi mesi (6-7 mesi) anche senza che siano passati i tre anni dalla separazione e, perfino, senza una preventiva separazione e, quindi, arrivando subito al divorzio con un unico provvedimento”, senza specificare che tale possibilità consegue soltanto all’avvio di una procedura in un non meglio specificato paese estero, trattandosi di informazione professionale che non rispetta i limiti essenziali della veridicità e completezza ed assume anzi i caratteri della pubblicità decettiva, contraria come tale ai doveri di dignità e decoro che devono costantemente informare la condotta dell’avvocato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Modena, 10 ottobre 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Accaparramento di clientela – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in quanto idoneo ad integrare gli estremi del tentativo di accaparramento di clientela, l’avvocato che offra a taluni soggetti arrestati ed in attesa di celebrazione di rito direttissimo la propria opera professionale, pur essendogli nota la circostanza che i medesimi hanno già nominato quale difensore di fiducia altro collega. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Verona, 21 dicembre 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Mancata partecipazione all’udienza – Insussistenza pregiudizio – Illecito deontologico – Sussistenza.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale del CNF, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché lesivo del dovere di correttezza e probità, l’avvocato che non partecipi ad un’udienza, per altri concomitanti impegni processuali, non garantendo un’adeguata sostituzione, a nulla rilevando ai fini dell’illecito disciplinare che siffatto comportamento non abbia determinato alcun pregiudizio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Verona, 4 maggio 2005).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Revoca sanzione da parte del C.d.O. – Rinuncia al ricorso – Inammissibilità ricorso.
La rinuncia al ricorso avverso la decisione del C.d.O., presentata dal ricorrente a seguito della revoca della sanzione da parte del Consiglio territoriale, determina la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. Torino, 12 maggio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BASSU), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 216
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Avvocato – Tenuta albi – Domanda di iscrizione Albo avvocati – Rigetto – Mancata audizione richiedente – Annullabilità.
Va annullata per mancanza di motivazione la decisione con cui il CdO rigetti la domanda di iscrizione all’Albo per motivi di incompatibilità o di condotta senza prima aver sentito il richiedente nelle sue giustificazioni, ai sensi dell’art. 31 del R.D.L. n°1578/1933. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Milano, 1 febbraio 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Contatti diretti – Illecito deontologico – Esclusione.
Non integra illecito disciplinare il contegno del professionista che, ritenendo di operare con il consenso del collega avversario, in buona fede contatti direttamente la controparte al fine di comporre in via transattiva il giudizio pendente tra la stessa ed il proprio assistito. Invero, la consapevolezza di operare con il consenso del collega esclude la volontà cosciente dell’azione e, dunque, il presupposto soggettivo della responsabilità disciplinare, alla quale sempre va ricollegata la coscienza e la volontà dell’azione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Torino, 15 dicembre 2005).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Deliberazione C.d.O. di avvio del procedimento disciplinare – Atto endoprocedimentale – Impugnazione – Inammissibilità.
Oggetto della impugnativa innanzi al CNF sono esclusivamente i provvedimenti disciplinari, ossia le decisioni che abbiano definito un procedimento disciplinare con la irrogazione di una sanzione nei confronti del professionista iscritto all’Albo. Non è pertanto suscettibile di gravame la deliberazione del Consiglio dell’Ordine che avvia un procedimento disciplinare, trattandosi di atto endoprocedimentale che, in quanto tale, non è idoneo ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. Napoli, 24 aprile 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 213
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Avvocato – Norme deontologiche – Sanzione – Adeguatezza.
Deve essere riconsiderata l’entità della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale al professionista (sospensione dall’esercizio professionale per mesi sei), qualora a quest’ultimo sia stata già inflitta una sanzione più ridotta (sospensione dall’esercizio professionale per mesi due) per il fatto di aver tenuto un comportamento analogo in altra vicenda disciplinarmente rilevante (il CNF, nella specie, ha ritenuto di poter contenere il periodo di sospensione in mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Milano, 15 maggio 2006).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di dignità e decoro – Sito web personale – Pubblicazione foto sconvenienti – Illecito deontologico.
L’avvocato, in ogni attività che comporti l’esposizione personale al pubblico, deve improntare la propria condotta a dignità e decoro, sicché deve ritenersi palesemente contrario a tali principi l’inserimento, in un proprio sito web, di fotografie ritraenti una giovane donna (nella specie la moglie del professionista) in abbigliamento discinto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Bologna, 10 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 211