Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che indebitamente trattenga somme di spettanza del cliente, non restituendole allo stesso nemmeno dopo un lungo periodo di tempo, a nulla rilevando l’eventualità che al professionista non fossero state ancora pagate le spettanze professionali, non avendo egli alcun diritto di ritenzione per il pagamento degli onorari (il CNF, tuttavia, ha ritenuto più consona con la fattispecie in oggetto e più coerente con la propria giurisprudenza la sanzione della censura, in luogo della sospensione dall’esercizio professionale per mesi dodici, tenendo conto dell’assenza di precedenti disciplinari a carico dell’incolpato e del carattere isolato del fatto). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Foggia, 30 settembre 2006).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Conflitti di competenza – Disciplina.
Ai sensi dell’art. 49, ult. co., r.d.l. n. 1578/1933, che introduce un principio applicabile in via generale in quanto volto a regolare il buon funzionamento dell’azione amministrativa attribuita agli Organi della professione forense, e dell’art. 3, lett. a), d.lgs. n. 597/1947, il quale, senza più fare esplicito richiamo ai soli procedimenti connessi all’esercizio del potere disciplinare, attribuisce al CNF anche il potere di decidere “sui conflitti di competenza fra i Consigli degli Ordini”, le norme che disciplinano i conflitti di competenza devono ritenersi applicabili non soltanto ai procedimenti disciplinari, ma ad ogni tipo di procedimento di competenza dei Consigli territoriali. (Risolve il conflitto negativo di competenza sollevato da C.d.O. Padova, 13 dicembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 253
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Avvocato – Norme deontologiche – Condotta millantatoria – Sanzione sospensione esercizio professione – Misura massima – Adeguatezza.
Ancorché limitata entro la soglia del tentativo e non abbia provocato alcun danno diretto né alla cliente né all’amministrazione della Giustizia, configura grave violazione deontologica la condotta millantatoria del professionista che consista nella richiesta di denaro da consegnare ad un magistrato allo scopo di favorire l’accoglimento di un ricorso proposto nell’interesse della medesima assistita. Deve pertanto ritenersi commisurata alla gravità della violazione la sanzione interdittiva temporanea irrogata nella misura massima, trattandosi di comportamento strettamente connesso alla funzione ed alla responsabilità dell’avvocato quale co-protagonista della giurisdizione e tale da indurre sconcerto e generalizzata disistima nei confronti dell’intera categoria. (Rigetta i ricorsi avverso decisione C.d.O. Roma, 15 luglio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 252
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione – Violazione – Dovere di colleganza e collaborazione – Rapporti con il C.d.O. – Omessi chiarimenti – Illecito deontologico.
Viola i doveri di correttezza e lealtà propri della categoria forense il professionista che ometta di riscontrare le numerose richieste di informativa sia telefoniche sia scritte del proprio cliente e che, a seguito della revoca del mandato, ometta altresì di restituire i documenti a suo tempo consegnatigli e riscontrare sia la missiva del nuovo legale sia le richieste di chiarimenti del COA. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Roma, 23 novembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 251
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento penale e disciplinare – Autonomia.
Attesa l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale, il giudice disciplinare ben può valutare autonomamente il fatto oggetto del procedimento penale, fermo restando il principio della immutabilità del fatto così come eventualmente accertato dal magistrato penale. Deve pertanto ritenersi irrilevante, ai fini dell’accertamento della responsabilità disciplinare, l’eventuale esclusione, da parte del giudice penale, dell’aggravante relativa all’aver commesso il fatto nell’esercizio della professione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Brindisi, 23 settembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 250
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Indebita appropriazione di somme – Violazione deontologica di carattere continuativo – Prescrizione – Decorrenza – Cessazione condotta.
La violazione deontologica consistente nell’appropriazione di somme delle quali il professionista abbia la custodia nell’interesse di soggetti parzialmente incapaci, approfittando della qualità di tutore o di curatore, unitamente alla commissione di una serie di atti e comportamenti fraudolenti in danno dei medesimi (omesso rendiconto, trattenimento di somme, omessa fatturazione, conflitto di interessi), risulta integrata da una condotta protrattasi nel tempo, sicché la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione disciplinare ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Brindisi, 23 settembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 250
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi di lealtà, dignità, decoro – Attività non professionale – Violazione.
Viola i fondamentali canoni di lealtà, di dignità e decoro cui deve informarsi la vita dell’avvocato anche al di fuori dell’esercizio della professione, in modo tale da non compromettere la fiducia dei terzi nella dignità della professione, il comportamento del professionista che, recandosi ad eseguire per conto di un cliente un versamento di conto corrente senza avere la provvista, prometta all’impiegato postale di pagare la somma indicata dal bollettino di versamento senza poi più adempiere, così obbligando il medesimo impiegato a sanare personalmente l’ammanco di cassa (nella specie, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Catanzaro, 2 dicembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. Lanzara), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 249
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Impugnazione decisione inammissibilità ricorso avverso provvedimento negativo – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso presentato al CNF, anziché alla Corte di Cassazione come prescrive l’art. 56, comma 4, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, con il quale si richiede la sospensione di una decisione che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso un provvedimento a contenuto negativo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., 27 gennaio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. LANZARA), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 248
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – praticante avvocato – Ricorso proposto personalmente – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso proposto da un praticante privo di abilitazione anche solo provvisoria in quanto privo dello jus postulandi. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., 27 gennaio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. LANZARA), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 248
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza – Conflitto – Criterio della prevenzione.
Ai sensi degli artt. 38 l.p.f. e 47 reg. att., la competenza è attribuita al Consiglio dell’Ordine che per primo abbia dato inizio al procedimento disciplinare; tale inizio è stabilito dalla data della comunicazione all’interessato e al P.M. dell’apertura del procedimento, con la formulazione del capo di incolpazione e del relativo addebito. Ne consegue che, la prevenzione, quale regola di soluzione del conflitto dettata dal 2° comma del citato art. 38, può riguardare solo l’inizio effettivo del procedimento disciplinare, con la contestazione degli addebiti specifici e la relativa comunicazione, e non già una mera attività di apertura di un fascicolo o di istruttoria o la semplice richiesta di chiarimenti, non potendo intendersi l’attività prodromica istruttoria come inizio del procedimento. (Dichiara inammissibile l’istanza per regolamento di conflitto di competenza richiesto C.d.O. Firenze, 19 giugno 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VACCARO), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 247