In tema di offerta di prestazioni professionali mediante la pubblicazione di un articolo di stampa, mentre, in linea generale, deve ritenersi consentito fornire informazioni che offrano alla collettività la possibilità di conoscere l’esistenza di un professionista e la materia nella quale svolge con prevalenza la propria attività professionale, non è invece possibile dare notizia di particolari specializzazioni, non suffragate da titoli legittimamente conseguiti, né accedere ai mezzi di informazione a meri scopi pubblicitari finalizzati all’accaparramento di clientela. Va esclusa, pertanto, la violazione degli art. 17 c.d.f.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo → e art. 18 c.d.f.Art. 18 cod. prev. – Rapporti con la stampa.Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riserva…Leggi il testo completo →, nel caso in cui l’articolo di stampa contenga un semplice e del tutto generico richiamo all’esperienza maturata dall’incolpato nelle materie del diritto civile e commerciale, senza, pertanto, l’indicazione di una particolare “specializzazione”, né tanto meno dell’offerta di prestazioni professionali. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 3 maggio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 158
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 15 Dicembre 2006 (accoglie)– Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 03 Maggio 2004