Il termine (nella specie, 20 giorni ai sensi dall’art. 50, co. 2, R.d.l. 27 novembre 1933, n.1578) previsto per l’impugnazione del provvedimento del Consiglio territoriale è perentorio, sicché la sua inosservanza rende il ricorso inammissibile. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. VERMIGLIO), sentenza del 22 settembre 2012, n. 124