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  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena ha formulato il seguente quesito: “con riferimento agli artt. 37, 2° cpv. e 51, 1° cpv. del Codice deontologico forense, questo Consiglio chiede di conoscere se vi è violazione deontologica nella condotta dell’iscritto che accetti di prestare la propria assistenza, per la procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in favore di uno dei coniugi assistiti – in sede di separazione consensuale – da un collega con il quale, dall’epoca della separazione, condivide i locali di studio. L’iscritto, in occasione della procedura di separazione, non è mai stato interessato della pratica e il collega, ora, per conto dei coniugi non svolge alcun incarico”.

    Al quesito deve essere data risposta negativa.
    Ai sensi dell’art. 37, II canone, del Codice deontologico, infatti, “l’obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali”. Anche la mera condivisione dei locali dello studio osta, pertanto, all’assunzione di incarichi per conto di soggetti che siano stati, in passato, assistiti dal collega con il quale sussiste un legame di tale natura.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 22 maggio 2013, n. 56

    Quesito n. 247, COA di Forlì Cesena

  • Il COA di Orvieto ha posto i seguenti quesiti: 1. Se le prescrizioni per il domicilio recate dall’art. 7, commi 1, 2 e 3, della Legge 247/12 siano applicabili a tutti gli iscritti, ovvero solo a quelli che si sono iscritti dopo l’entrata in vigore della nuova legge professionale. 2. Se, ai sensi dell’art. 17, comma 10, della summenzionata legge, il COA possa iscrivere nel Registro dei Praticanti colui che abbia già terminato la pratica forense presso altro foro, ove abbia altresì conseguito il certificato di compiuta pratica, anche dopo il decorso del sesto anno dall’inizio della pratica.

    La Commissione ritiene di poter rendere i pareri richiesti nei termini di seguito precisati.
    In ordine al quesito n. 1
    L’applicabilità dell’art. 7 Legge n. 247/12 non è subordinata ad alcun adempimento intermedio. Essa, infatti, detta regole di carattere generale, alle quali ogni iscritto dovrà attenersi, a decorrere dell’entrata in vigore della nuova normativa (2 febbraio 2013). Alcune di esse, infatti, erano già indicate nel RDL 1578/33: all’art. 17 per quanto concerne il domicilio professionale, seppur senza più cenno al concorrente requisito della residenza anagrafica; all’art. 16, comma 2, per quanto riguarda la previsione in forza della quale l’Ordine è tenuto a pubblicare l’elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui all’art. 16, c.7, D.L. 29.11.2008 n. 185.
    Altre, ovverosia quelle relative ai rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con i magistrati ed agli eventuali uffici stabiliti al di fuori del circondario, attengono a principi di superiore opportunità desumibili sia dalle norme codicistiche afferenti le ipotesi di astensione, sia dalle cospicue responsabilità attribuite ad ogni Consiglio dell’Ordine con riguardo al controllo ed alla vigilanza nei confronti degli iscritti.
    Al quesito va pertanto risposto come segue:
    “Le prescrizioni per il domicilio recate dall’art. 7 Legge n. 247/2012 sono immediatamente applicabili nei confronti sia degli Avvocati che risultano già iscritti alla data di entrata in vigore della nuova legge professionale (2 febbraio 2013), sia, ovviamente, degli Avvocati che sono stati iscritti successivamente alla data anzidetta.”.
    In ordine al quesito n. 2
    È preliminare osservare come la nuova normativa in tema di interruzione del tirocinio e relativa all’eventuale cancellazione dal relativo Registro non sia di immediata applicazione, dovendosi al riguardo attendere l’emanazione da parte del Ministro, sentito il CNF, del Regolamento previsto dall’art. 41, comma 13 della legge n. 247/12.
    Il COA richiedente, pertanto, dovrà far riferimento alla previsione recata dall’art. 8 RDL n. 1578/33, dalla quale è pacificamente desumibile l’esistenza del limite dei sei anni come durata massima del patrocinio, mentre nulla si dispone per quel che concerne la durata della pratica. Di qui, la conseguente giurisprudenza delle S.U., secondo le quali “Il praticante avvocato che, decorsi i sei anni previsti dall’art. 8 r.d.l. n. 1578 del 1933, non sia più ammesso al patrocinio, ha tuttavia il diritto di proseguire la pratica e di conservare a tempo indeterminato l’iscrizione nel relativo registro” (Cass. Civ. S.U. n. 17761 del 30 giugno 2008).
    Per compiutezza, va infine rilevato che nessuna disposizione impedisce l’iscrizione ad un Registro dei praticanti diverso da quello dell’Ordine che ha rilasciato il certificato di compiuta pratica e che l’unico vincolo pare essere costituito, ex art. 8, comma 1, RDL n. 1578/33 dall’obbligo di iscriversi al Registro tenuto dal COA presso il Tribunale “nel cui circondario hanno la residenza”.
    Al quesito del COA richiedente si potrà, quindi, così rispondere:
    “Premesso che l’art. 17, comma 10, Legge n. 247/12 non è norma di immediata applicazione, il praticante avvocato che ha conseguito il certificato di compiuta pratica ed ultimato il sessennio di patrocinio presso un altro foro, ha il diritto di proseguire la pratica a tempo indeterminato iscrivendosi nel Registro tenuto dall’Ordine costituito presso il Tribunale nel cui circondario ha la residenza.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 22 maggio 2013, n. 55

    Quesito n. 246, COA di Orvieto

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli nell’adunanza del 13 novembre 2012 deliberava di sottoporre a questa Commissione il quesito concernente la compatibilità dell’iscrizione nell’Elenco speciale, annesso all’albo, degli avvocati addetti all’Ufficio legale di una società per azioni costituita nel 2012 nell’ambito del progetto di riorganizzazione della struttura societaria e delle relative attività di un Gruppo titolare di concessione di trasmissione e di dispacciamento di energia elettrica.

    Dall’estratto del processo verbale dell’adunanza consiliare (copia conforme dell’11 dicembre 2012) assumono puntuale rilievo, ai fini del parere di questa Commissione, i seguenti presupposti di fatto: (i) la società interessata, ancorché dotata di personalità giuridica di diritto privato, è soggetta al controllo della Cassa Depositi e Prestiti, del cui capitale sociale è titolare il Ministero dell’Economia e delle Finanze; (ii) l’attività della società trova legittimazione in un decreto di concessione ministeriale, dal quale discendono la natura e la finalità sostanzialmente pubblicistiche della stessa; (iii) l’esercizio dell’impresa sociale persegue, nei limiti della indicata attività di trasmissione e di dispacciamento dell’energia elettrica, fine di lucro; (iv) gli avvocati interessati all’iscrizione nell’Elenco speciale risultano già iscritti nello stesso Elenco, in quanto addetti all’Ufficio legale di altra società del Gruppo (iscrizione risalente ad epoca anteriore al processo di privatizzazione del settore dell’energia elettrica).
    Nel delineato contesto assume, a giudizio di questa Commissione, portata assorbente la qualificazione funzionale dell’attività esercitata dalla società, al cui Ufficio legale i professionisti interessati sono addetti; nella vigenza dell’art. 3 del R.D.L. 23 novembre 1933 n. 1578 – oggi sostituito dall’art. 23 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 – la giurisprudenza prevalente ha significativamente ritenuto che la qualificazione di un ente come società di capitali non è, di per sé, sufficiente ad escluderne la natura di istituzione di rilievo pubblico e quindi ad impedire l’iscrizione nell’Elenco speciale dell’avvocato addetto all’Ufficio legale dell’ente stesso (cfr. Cass. SS. UU. 3 maggio 2005 n. 9096). Consegue a tale principio di diritto l’esigenza di procedere ad una valutazione in concreto, caso per caso, sicché la natura di istituzione pubblica è configurabile allorché la società, le cui azioni siano possedute prevalentemente, se non esclusivamente, da un ente pubblico (come, in specie, il Consiglio rimettente attesta), costituisca lo strumento per la gestione di un servizio pubblico e, quindi, rientri in una nozione allargata di pubblica amministrazione.
    D’altro canto, il processo di privatizzazione, che ha interessato il settore dell’energia elettrica ed in attuazione del quale risultano essere state costituite le società del Gruppo interessato, ha mantenuto inalterata la natura della relativa attività trasmissiva e di dispacciamento, senz’altro da qualificarsi in relazione alla realizzazione di un pubblico interesse nazionale; situazione, del resto, confermata dalla stessa sottoposizione dell’attività d’impresa al regime di concessione ministeriale.
    Ricorrono, pertanto, i presupposti soggettivi (natura dell’ente e riferibilità del suo capitale sociale) ed oggettivi (tipologia dell’attività esercitata) legittimanti l’iscrizione dei professionisti interessati nell’Elenco speciale; l’art. 23 della Legge n. 247/2012 di riforma dell’Ordinamento professionale ha fatto, del resto, proprio l’orientamento emergente dai sopra riferiti principi di diritto, dando prevalente rilievo al profilo della effettiva sottoposizione dell’ente al controllo pubblicistico, piuttosto che all’elemento strutturale della personalità giuridica.
    Ritiene, in conclusione, la Commissione che al quesito vada data risposta positiva, avendo i professionisti interessati titolo legittimante l’iscrizione nell’Elenco speciale annesso all’Albo in custodia del Consiglio territoriale rimettente.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 20 febbraio 2013, n. 15

    Quesito n. 211 del COA di Napoli

  • L’Unione Lombarda degli Ordini forensi formula una serie di quesiti relativi all’immediata applicabilità (o meno) delle disposizioni sul tirocinio per l’accesso alla professione forense, contenute nella legge 31 dicembre 2012, n. 247.

    La risposta ai quesiti è negativa.
    L’art. 48 della nuova legge professionale dispone che, fino al secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge (dunque, fino al 31 dicembre 2014), l’accesso alla professione forense resterà disciplinato dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del tirocinio.
    Tale previsione si giustifica alla luce delle radicali innovazioni alla disciplina del tirocinio, apportate dalla nuova legge professionale forense, nell’ottica di garantire la miglior qualità della formazione del tirocinante e la valorizzazione del merito nell’accesso alla professione forense.
    La significativa portata delle innovazioni implica, peraltro, la necessità di una puntuale disciplina attuativa delle nuove norme, come previsto dall’art. 41, comma 13. Pertanto, coerentemente con la previsione generale di cui all’art. 65, comma 1 – che prevede che fino all’entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti “non abrogate” – l’art. 48 della legge differisce l’applicabilità della nuova disciplina del tirocinio: l’unica eccezione è riferita esplicitamente alla riduzione della durata del tirocinio a diciotto mesi, che si applica immediatamente.
    Allo stesso tempo, per non vincolare l’applicabilità della nuova disciplina all’adozione del Decreto del Ministro della Giustizia di cui all’art. 41, comma 13 – seguendo un criterio di favor per le importanti innovazioni recate dalla legge – il legislatore ha scelto di individuare come termine finale del periodo transitorio non già l’adozione del regolamento, ma la scadenza di un termine temporale fisso, individuato all’1 gennaio 2015.
    In tal modo, la legge ha realizzato un ragionevole bilanciamento tra l’interesse della comunità professionale alla tempestiva applicazione della riforma e l’interesse pubblico, altrettanto rilevante, alla continuità delle funzioni, alla tutela dell’affidamento, alla certezza del diritto; peraltro, laddove ha voluto – come nel caso della riduzione a diciotto mesi della durata del tirocinio – la legge ha espressamente derogato alla regola generale del differimento dell’applicabilità.
    L’Unione formula poi un quesito specifico in relazione all’obbligo di iscrizione nel Registro dei praticanti di coloro che frequentano le Scuole di specializzazione per le professioni legali.
    Fermo restando quanto sin qui affermato in merito all’interpretazione dell’art. 48 della nuova legge professionale forense, questa Commissione non può che richiamare i propri precedenti e la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato. In particolare, nel parere n. 41/2008, la Commissione ha compiuto un’accurata analisi della normativa di rilievo, giungendo alla conclusione che l’art. 1 DM Giustizia n. 475/2001 non incide sulla durata complessiva del periodo di tirocinio che, ai sensi della legge, si svolge «almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea».

    Successivamente, tuttavia, con il parere n. 27/2010, il CNF ha preso atto dell’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa che, a fronte del diploma di specializzazione, non ritiene necessaria la maturazione di un effettivo biennio di iscrizione nel registro dei praticanti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17/12/2008, n. 6255; Cons. Stato, sez. IV, 5/10/2005, n. 5353).

    Ritiene la Commissione di non dover modificare il proprio orientamento, e nei termini suesposti è reso il parere.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 32

    Quesito n. 226 dell’Unione Lombarda degli Ordini Forensi

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano formula un quesito relativo alla possibilità di abilitare al patrocinio, con decorrenza dal 1.1.2012, di un praticante iscritto nel Registro a partire dal 13.9.2004, ma che a quella data – e sino al 31.12.2011, versava in una situazione di incompatibilità derivante dall’appartenenza alle Forze dell’Ordine.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    La Commissione richiama, anzitutto, il proprio consolidato orientamento a proposito della incompatibilità tra svolgimento del tirocinio ed appartenenza alle Forze dell’Ordine (cfr., da ultimo, il parere 28 marzo 2012, n. 20).
    Anche a prescindere dal profilo dell’incompatibilità, la Commissione ritiene che il Consiglio dell’Ordine non possa accedere alla richiesta dell’interessato per un ulteriore, assorbente, profilo.
    Secondo il costante orientamento del Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale (cfr. Cons. naz. Forense, sent. n. 168/2009) e di questa Commissione consultiva (parere 21 luglio 2010, n. 44), “è necessario garantire con rigore il rispetto del periodo sessennale di abilitazione al patrocinio consentito dalla legge, trattandosi di norma a carattere derogatorio. Pertanto il praticante interessato ad acquisire il patrocinio provvisorio dovrà richiederlo e svolgerlo integralmente entro il periodo di sei anni decorrenti dal primo giorno del secondo anno di pratica. Risulterà, per converso, ininfluente la circostanza che il praticante sia stato cancellato e poi reiscritto nel registro, poiché l’abilitazione – anche richiesta successivamente al secondo anno di prativa – verrà comunque meno allo scadere del sesto anno decorrente dal primo momento nel quale il patrocinio poteva essere richiesto”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 20 febbraio 2013, n. 11

    Quesito n. 151 del COA di Avezzano

  • La funzione disciplinare degli Ordini circondariali forensi (dopo il D.L. n. 138/11 e la riforma dell’ordinamento professionale)

    1. Sono pervenute a questo Consiglio numerose richieste di chiarimenti in relazione alla permanenza in capo agli Ordini della funzione disciplinare, a seguito della complessa vicenda normativa determinata dalla successione temporale tra il processo di delegificazione prefigurato dall’art. 3, comma 5 del D.L. n. 138/2011 e s.m.i. e realizzato con il D.P.R. n. 137/12 e l’entrata in vigore della riforma dell’ordinamento forense (Legge 31 dicembre 2012, n. 247).
    In particolare, il dubbio si è posto in relazione alla portata della clausola abrogativa di cui all’art. 3, comma 5 bis del D.L. n. 138/11 (introdotto dall’art. 10, comma 2, della l. 183/11). Tale ultima disposizione, come noto, prevede che “le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012”.
    Si è infatti sostenuto che le norme degli ordinamenti professionali vigenti in tema di esercizio della funzione disciplinare da parte degli Ordini sarebbero state abrogate a far data dal 13 agosto 2012, in quanto contrastanti con l’art. 3, comma 5, lett. f) del D.L. n. 138/11: tale ultima disposizione, nel dettare le norme generali regolatrici della materia cui – ai sensi dell’art. 17, comma 2, della l. n. 400/88 – il regolamento in delegificazione dovrà attenersi, prevede, tra l’altro, che “gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente”.
    L’intervenuta abrogazione delle norme vigenti in tema di esercizio della funzione disciplinare – si sostiene –avrebbe determinato (o dovuto determinare) l’impossibilità di esercizio dell’azione disciplinare e l’estinzione dei procedimenti disciplinari in corso al 13 agosto 2012. In tale ottica, non sarebbero utili a sostenere la tesi della prorogata vigenza delle norme in tema di esercizio della funzione disciplinare né il D.P.R. n. 137/12, né la successiva legge n. 247/12.
    Il primo, infatti, pur disponendo – all’art. 8, comma 10 – che “fino all’insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali […] le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti”, non potrebbe avere l’effetto di restituire alla vigenza norme già abrogate per effetto della scadenza del termine del 13 agosto.
    Né tale effetto potrebbe avere l’art. 65, comma 1, della l. n. 247/12, che si riferisce alla possibilità di applicare, nel periodo transitorio le disposizioni vigenti “non abrogate” (e tali non sarebbero le norme in tema di esercizio della funzione disciplinare, asseritamente abrogate alla data del 13 agosto).

    2. La tesi sin qui esposta non può essere accolta.
    L’art. 3, comma 5 bis del D.L. n. 138/11 non ha infatti determinato l’abrogazione delle norme degli ordinamenti professionali in materia disciplinare vigenti alla data del 13 agosto 2012. Tale effetto abrogativo, peraltro, non si è prodotto neanche a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 137/12, e ciò per le ragioni che seguono.
    Come ricordato, l’art. 3, comma 5 bis del D.L. n. 138/11 individua, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della l. n. 400/88, l’ambito materiale investito dall’effetto abrogativo conseguente al processo di delegificazione. Tuttavia, anziché individuare puntualmente le disposizioni abrogate – come, peraltro, nell’intento originario del legislatore del 1988, che ha introdotto nel sistema delle fonti l’istituto della delegificazione – la disposizione delegificante si limita a porre un criterio di carattere generale, disponendo l’abrogazione delle norme vigenti incompatibili “con i principi” di cui all’art. 3, comma 5, lett. da a) a g) del D.L. n. 138/11.
    Tale effetto abrogativo è condizionato – alternativamente – all’entrata in vigore del regolamento in delegificazione o, in mancanza, allo scadere di una data fissa, e cioè il 13 agosto 2012.
    Vale sottolineare, sia pure incidentalmente, l’assai dubbia legittimità di una simile previsione alla luce della ratio del processo di delegificazione disegnato dalla l. n. 400/88. L’effetto abrogativo – coessenziale alla fattispecie della delegificazione – appare infatti strettamente legato, nella configurazione costituzionalmente corretta dell’istituto, all’entrata in vigore del regolamento in delegificazione che, perfezionando il processo di sostituzione della disciplina legislativa con una disciplina regolamentare, delimita l’ambito materiale di incidenza dell’effetto abrogativo medesimo. Aver previsto lo scadere del termine del 13 agosto 2012 come condizione alternativa all’entrata in vigore del regolamento al fine della produzione dell’effetto abrogativo pare già di per sé una significativa rottura negli equilibri interni al sistema delle fonti e, soprattutto, determina l’ingiustificata attribuzione al Governo di un vero e proprio “diritto potestativo” di porre nel nulla la disciplina legislativa previgente, semplicemente attraverso la propria inerzia. Ne risulta vanificato, peraltro, il processo di delegificazione stesso: quest’ultimo, infatti, non mira alla “demolizione” di una previgente disciplina legislativa, ma alla sua sostituzione attraverso il ricorso alla fonte regolamentare, ritenuta più duttile nell’adeguarsi all’elevata complessità di taluni ambiti materiali. Ne deriva che, in mancanza di una disciplina regolamentare sostitutiva, il processo di delegificazione non potrebbe dirsi concluso, perché non si è realizzata l’essenziale condizione – ascritta all’entrata in vigore del regolamento – dell’individuazione dell’ambito materiale interessato dall’effetto abrogativo prodotto dalla legge.
    Tali considerazioni consentono di apprezzare la corretta relazione tra legge e regolamento nel quadro del processo di delegificazione ed in particolare chiariscono che la funzione del regolamento in delegificazione è quella di individuare l’ambito materiale interessato dall’effetto abrogativo anche nel caso che ci occupa, e nonostante la singolare previsione dell’abrogazione a data fissa. Vale rilevare, peraltro, che si sono verificate entrambe le condizioni cui la legge subordinava il prodursi dell’effetto abrogativo. Al 13 agosto 2012, infatti, nessun regolamento di delegificazione era stato adottato; quest’ultimo – il D.P.R. n. 137/12 – entrava in vigore solo il 15 agosto.
    Pertanto, si potrebbe ritenere che l’effetto abrogativo si sia prodotto il 13 agosto 2012, ma solo il 15 è stato individuato l’ambito materiale di incidenza del medesimo. Il D.P.R. n. 137/12, pertanto, interviene, dopo l’abrogazione, a determinarne l’esatta portata.

    3. Alla luce di tali considerazioni, deve essere correttamente ricostruita la fattispecie abrogativa che qui interessa.
    Si deve fare riferimento, anzitutto, alla lettera dell’art. 8, commi 10 e 11, del D.P.R. n. 137. Il comma 10, in particolare, prevede che “fino all’insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali […] le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti”; il comma 11 prevede la salvezza di tutte le “altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate”, precisando che i riferimenti ai Consigli dell’Ordine si intenderanno riferiti, in quanto applicabili ai Consigli di disciplina.
    Il comma 10 contiene dunque una norma transitoria, che – implicitamente riconoscendo la permanenza in capo agli ordini della funzione disciplinare – dispone la persistente e integrale applicabilità ad essa della disciplina vigente, fino all’insediamento dei nuovi organi.
    Il comma 11, addirittura, dispone la salvezza delle norme sul procedimento, che continueranno ad essere applicate dai nuovi organi disciplinari.
    Entrambe le disposizioni richiamate – pur se entrate in vigore dopo il 13 agosto 2012 – escludono radicalmente l’intervenuta “abrogazione demolitoria” del previgente complesso normativo in tema di esercizio della funzione disciplinare. Piuttosto, ne presumono la persistente vigenza – almeno fino all’insediamento dei nuovi organi – così chiarendo la portata dell’effetto abrogativo prodotto dall’art. 3, comma 5 bis, in particolare per ciò che riguarda la corretta interpretazione della lettera f) dell’art. 3, comma 5.
    Come si è visto, infatti, l’art. 3, comma 5, lett. f) non impone direttamente un modello dispositivo, ma delinea piuttosto un programma di riforma, prevedendo che gli ordinamenti professionali “dovranno prevedere l’istituzione di organi territoriali” per l’esercizio della funzione disciplinare, distinti da quelli che esercitano le funzioni amministrative: coerentemente, prevede l’incompatibilità tra carica di consigliere dell’Ordine e carica di membro dell’organo disciplinare che, evidentemente, sarà operativa solo al momento dell’insediamento dei nuovi organi.
    Non si è, pertanto, in presenza di una valutazione negativa e demolitoria del vigente sistema di amministrazione della funzione disciplinare; piuttosto, se ne delinea un indirizzo di modifica, improntato alla garanzia dell’indipendenza dell’organo.
    Tale programma di riforma, come ovvio, implica specifiche norme di attuazione – peraltro puntualmente contenute nel D.P.R. n. 137 – ma in nessun modo postula l’immediata caducazione delle norme vigenti in materia disciplinare.
    Coerentemente, pertanto, il D.P.R. n. 137/12 – sia pure entrato in vigore dopo il 13 agosto 2012 – dispone l’ultrattività, nel periodo transitorio, delle norme vigenti in materia disciplinare (comma 10) e addirittura prefigura la persistente applicabilità delle norme sul procedimento anche da parte degli istituendi Consigli di disciplina. Ciò che non avrebbe potuto disporre, qualora tale complesso normativo fosse stato integralmente abrogato per effetto dell’art. 3, comma 5 bis, allo scadere del termine del 13 agosto.
    Una lettura unitaria e costituzionalmente conforme dell’art. 3, comma 5, lett. f) del D.L. n. 138/11, del successivo art. 3, comma 5 bis e dell’art. 8, commi 10 e 11 del D.P.R. n. 137/12 induce a concludere che in nessuna fase della complessa fattispecie di successione normativa qui presa in esame si è verificata l’abrogazione delle norme che attribuiscono agli Ordini professionali l’esercizio della funzione disciplinare.
    Questi possono continuare ad esercitarla fino all’insediamento dei consigli di disciplina, nel rispetto delle norme previgenti.
    Tale conclusione deriva, vale ribadirlo, da una corretta lettura del processo di delegificazione, dalla (limitata) portata abrogativa dell’art. 3, comma 5, lett. f), come chiarita – a fortiori – dal disposto dei commi 10 e 11 dell’art. 8 del D.P.R. n. 137/11.
    In altre parole, il DPR n. 137/12 va inteso come la fonte deputata necessariamente a fornire gli elementi per la corretta interpretazione dell’art. 3, comma 5, lett. f), e ne avvalora indubbiamente – nel prevedere l’espressa prosecuzione delle funzioni disciplinari esercitate dai COA fino all’insediamento dei nuovi organi di disciplina – l’interpretazione qui fornita di norma programmatica, bisognosa come tale di specifica attuazione al fine di perfezionare (e delimitare) la produzione dell’effetto abrogativo di cui all’art. 3, comma 5 bis. Alla data del 13 agosto 2012, pertanto, le norme sull’esercizio della funzione disciplinare da parte dei COA non potevano considerarsi “in contrasto” con il principio di cui alla lett. f), perché tale lettera contiene, appunto, un indirizzo cui il legislatore (rectius: il regolatore) deve conformarsi, e non un precetto normativo immediatamente cogente, come accade, piuttosto, per altre lettere dello stesso comma 5, quale, ad esempio, quella che rimuove i limiti alla pubblicità.

    4. A corroborare simile opzione interpretativa concorre, peraltro, la constatazione che anche la legge 31 dicembre 2012, n. 247, successiva al D.P.R. n. 137/12, presuppone, in numerosi luoghi, la permanenza in capo agli Ordini circondariali, della funzione disciplinare.
    Si pensi all’art. 63, comma 2, che anticipa l’esercizio della funzione di vigilanza da parte del C.N.F. ai procedimenti disciplinari “in corso presso i Consigli dell’Ordine”. Ma si consideri anche l’art. 65, comma 5, che anticipa l’applicabilità del nuovo codice deontologico ai procedimenti disciplinari in corso alla data della sua adozione, se più favorevoli all’incolpato, senza fare alcuna distinzione in relazione all’organo titolare della funzione disciplinare: ne deriva che, qualora nel corso della fase transitoria – vale a dire fino all’insediamento dei Consigli distrettuali di disciplina di cui all’art. 50 della legge – venisse adottato il nuovo Codice deontologico, questo potrebbe essere applicato nei procedimenti in corso, evidentemente dinanzi agli Ordini.
    Come il D.P.R. n. 137/12, pertanto, anche la legge n. 247/12 – che sottrae l’ordinamento forense al processo di delegificazione in atto, rilegificando la materia – interviene su un complesso normativo “ancora in piedi” e non interessato da alcun fenomeno abrogativo.
    Sul piano dell’interpretazione della disciplina transitoria di cui all’art. 65, comma 1 della legge, ne deriva che, fino all’insediamento dei Consigli distrettuali di disciplina, conseguente all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 50 della legge, potrà continuare ad avere applicazione la vigente disciplina in tema di esercizio della funzione disciplinare che, lo si ripete, non era stata abrogata il 13 agosto del 2012, né a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 137/12.
    La disciplina di cui all’art. 65, comma 1, della legge, mira infatti a garantire la continuità di funzionamento dell’ordinamento forense, nelle more dell’adozione dei regolamenti previsti dalla legge, indispensabile strumento di attuazione del complesso processo di riforma dalla stessa delineato.
    E d’altro canto, la persistenza in capo agli Ordini della funzione disciplinare non solo consegue alla corretta interpretazione del dettato normativo, ma si pone inoltre quale presidio di garanzia della continuità nell’esercizio di una funzione a sicura rilevanza pubblica, in quanto volta alla tutela dell’interesse generale al corretto esercizio delle professioni regolamentate.
    Interpretare il quadro normativo vigente in termini diversi, predicando l’avvenuta abrogazione delle norme in materia di esercizio della funzione disciplinare da parte dei COA alla data del 13 agosto 2012, non solo conduce a risultati incompatibili con l’interesse pubblico alla continuità nell’esercizio della funzione disciplinare, ma non tiene conto dei conferenti dati di diritto positivo, inequivocabilmente convergenti – tanto nel caso del D.P.R. n. 137/12, quanto, e soprattutto, con riferimento alla legge n. 247/12 – nel senso della prorogata vigenza delle norme regolanti i procedimenti disciplinari, fino all’insediamento dei nuovi organi disciplinari.

    5. Pertanto, ritiene la Commissione che la disciplina relativa all’esercizio della funzione disciplinare da parte degli Ordini circondariali forensi non sia stata abrogata per effetto dell’art. 3, comma 5 bis del D.L. n. 138/2012 e che, pertanto, essa possa continuare a trovare applicazione – ai sensi dell’art. 65, comma 1, della l. n. 247/12 – sino all’insediamento dei nuovi organi disciplinari ai sensi dell’art. 50 della stessa legge n. 247/12.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 30

    Quesito n. 227 ter

  • In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

    Va esclusa la nullità del provvedimento disciplinare per carente motivazione, in presenza degli elementi strutturali e di contenuto richiesti dall’art. 51, comma 3 del R.D. n. 37/34 (ratione temporis applicabile), posto che il C.N.F., quale giudice del merito, può in via di principio sopperire ai vizi che inficino la motivazione sotto il profilo dell’adeguatezza e della coerenza logica e sostanziale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 7 maggio 2013, n. 69
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2.

  • L’appropriazione di somme spettanti alla Curatela fallimentare

    Commette illecito disciplinare l’avvocato che, in qualità di Curatore fallimentare, si appropri di somme spettanti alla Curatela, così violando i doveri di probità, dignità e decoro ex art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → nonché quelli relativi alla gestione del denaro altrui ex art. 41 c.d.f.Art. 41 cod. prev. – Gestione di denaro altrui.L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha…Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 7 maggio 2013, n. 70

  • L’omessa comunicazione alle altri dell’avviso dell’udienza di discussione dinanzi al CNF

    Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense, l’omessa comunicazione, al ricorrente ed alle altri parti, del provvedimento con cui è stata fissata la seduta con l’indicazione del giorno e dell’ora in cui la seduta avrà luogo (art. 61, quinto comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37), costituendo grave violazione dell’esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio, determina la nullità della seduta stessa e degli atti successivi e dipendenti, compresa la decisione del Consiglio nazionale forense.

    Cassazione Civile, sentenza del 08-08-2001, n. 10959, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Dettori P (conf.)

  • Radiazione per l’avvocato condannato per estorsione e turbativa d’asta

    L’estorsione e la turbativa d’asta integrano grave illecito disciplinare per violazione dei doveri di probità, dignità e decoro di cui all’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → (Nella specie, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 7 maggio 2013, n. 69