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  • Inammissibile il ricorso al CNF proposto in proprio dal praticante avvocato

    A norma dell’art. 60 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, il ricorso al Consiglio nazionale forense dev’essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti avanti le magistrature superiori ed eccezionalmente, ma solo per sé medesimo, da un avvocato iscritto nell’albo ordinario (nella specie, la S.C., nel confermare la pronunzia del Consiglio nazionale forense di inammissibilità di un ricorso sottoscritto dal solo interessato, praticante procuratore e non avvocato, ha anche considerato irrilevante che il ricorso fosse stato depositato in un periodo di incertezza interpretativa del citato art. 60, anteriormente all’intervento interpretativo della giurisprudenza di legittimità).

    Cassazione Civile, sentenza del 03-08-2000, n. 528, sez. U- Pres. Grossi M- Rel. Roselli F- P.M. Iannelli D (conf.)
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 23; Cassazione Civile, sez. Unite, 7 novembre 2011, n. 23022.
    Sul fatto che l’impugnazione e la relativa discussione della causa (al CNF e in Cassazione) possa essere proposta in proprio anche da avvocato non cassazionista purché iscritto all’albo avvocati (e purché non sia sospeso): Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 28 dicembre 1992, n. 120; Cassazione Civile, sez. Unite, 18-11-2010, n. 23288; Cassazione Civile, sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3396; Cassazione Civile, sentenza del 05 maggio 2003, n. 06765; Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1995, n. 10940; Cassazione Civile, sentenza del 28 dicembre 1994, n. 11227; Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 1993, n. 5092; Cassazione Civile, sentenza del 09 ottobre 1990, n. 09913.
    Contra, seppur specificamente riferita al solo ricorso per Cassazione, l’ormai risalente pronuncia di Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 14 maggio 1987, n. 4448 (Pres. ZUCCONI GALLI FONSECA – Rel. VERCELLONE), secondo cui “Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, in quanto soggetto alle ordinarie regole del giudizio di legittimità, non può essere proposto personalmente dall’interessato, ove non iscritto all’apposito albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla suprema corte”.

  • Il procedimento disciplinare non presuppone un esposto ma è attivabile d’ufficio

    Il procedimento disciplinare non si origina in virtù e in funzione di denunzia di parte, ma è procedibile d’ufficio, cosicché un eventuale esposto di parte costituisce solo atto con il quale da parte del Consiglio si acquisisce la notizia di un fatto, spettando poi a quest’ultimo l’individuazione delle eventuali violazioni di norme deontologiche poste in essere dal professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71

  • La corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare

    L’eventuale difformità tra contestato e pronunziato si verifica solo nelle ipotesi di così detta “decisione a sorpresa”, ovvero allorchè la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, ditalché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71

  • Le due condizioni per assumere un incarico contro un ex cliente

    Ai sensi dell’art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →, l’incarico contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato (Nel caso di specie, non ricorrendo i presupposti di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71

  • Procedimento disciplinare: costituzionalmente legittimo il termine a favore del COA per il deposito di proprie deduzioni nella cancelleria della Cassazione

    E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 66 del R.D. n. 37 del 1934 – secondo cui il Consiglio dell’Ordine cui sia stato notificato il ricorso per cassazione può far pervenire le sue deduzioni nei venti giorni successivi nella cancelleria della Corte – in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. e in riferimento all’art. 370 cod. proc. civ.; si tratta infatti di una scelta discrezionale del legislatore giustificata dalle peculiarità del procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori e che non lede il diritto di difesa, potendo il difensore del ricorrente venire a conoscenza delle deduzioni eventualmente depositate e replicare.

    Cassazione Civile, sentenza del 25-05-2001, n. 218, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (conf.)

  • Le decisioni del CNF in materia disciplinare sono vere e proprie sentenze

    Le pronunce del consiglio nazionale forense, in sede d’impugnazione dei provvedimenti in materia disciplinare resi dal consiglio dello ordine, non sono atti amministrativi, ma decisioni di natura giurisdizionale, in quanto provenienti da un organo che esercita, in detta materia, come in quella della iscrizione agli albi professionali, funzioni di giudice speciale, mediante un procedimento di carattere contenzioso. Ne consegue che il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, avverso le indicate pronunce, previsto dall’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, si coordina con i principi fissati dall’art. 111 della costituzione, e manifestamente non si pone in contrasto con gli artt 2, 3 e 113 della costituzione medesima, sotto il profilo che sottrarrebbe atti amministrativi al sindacato degli organi della giustizia amministrativa.

    Cassazione Civile, sentenza del 12-03-1980, n. 1639, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. CALECA A- P.M. GRIMALDI F (CONF)

  • Vietata l’intermediazione finanziaria da parte dell’avvocato compiacente e interessato

    Non è consentito all’avvocato di farsi intermediario compiacente e interessato degli investimenti finanziari dei propri assistiti, né, ancor di più, di farsi garante del buon esito di tali iniziative, trattandosi di comportamenti di rilevanza disciplinare di particolare gravità poiché inficiano non solo il rapporto di fiducia sul quale si basa il mandato professionale, ma che minano profondamente i principi di indipendenza, libertà e autonomia cui deve gelosamente conformarsi l’operato del legale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 27 maggio 2013, n. 82

  • L’omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare

    La semplice omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare, giacché al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato è necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 27 maggio 2013, n. 82
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 199

  • La sospensione della prescrizione disciplinare per pregiudizialità penale

    Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, va distinta l’ipotesi di cui all’art. 38 Rdl 1578/33 (fatti non costituenti reati, punibili solo in sede disciplinare per violazione dei doveri che presiedono all’esercizio della professione) da quella di cui all’art. 44 del medesimo Rdl (fatti costituenti reati, per i quali sia stata promossa l’azione penale): nella prima ipotesi, il potere di iniziativa del C.O.A. è esercitabile discrezionalmente, mentre nella seconda, l’azione disciplinare costituisce “atto dovuto” essendo collegata al fatto storico di una sentenza penale (che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso) ed ha natura obbligatoria non potendo, conseguentemente, essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto onde il diritto di punire può essere esercitato ex art. 44 Rdl 1578/33 solo al passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale, con conseguente sospensione della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza penale, a prescindere dalla sussistenza di un provvedimento di sospensione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 9 maggio 2013, n. 76

  • Il lungo tempo trascorso dai fatti e il successivo comportamento corretto dell’incolpato possono mitigare la sanzione

    Ai fini della determinazione della sanzione da irrogare in concreto, può aversi riguardo al tempo trascorso dai fatti nonché al comportamento tenuto successivamente dall’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 9 maggio 2013, n. 76