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  • Il Consiglio dell’Ordine di Trapani formula due quesiti relativi all’art. 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il primo, relativo all’essere tenuto o meno l’avvocato colpito da provvedimento di sospensione al pagamento del contributo annuale al Consiglio dell’Ordine d’appartenenza e al pagamento dei contributi minimi alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense. Il secondo, se l’avvocato sospeso ai sensi dell’art. 20, co.2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, debba ritenersi esonerato dalla prova dell’esercizio continuativo della professione ai sensi dell’art. 23 della stessa legge professionale.

    Con riferimento al primo quesito, la Commissione ritiene che la sospensione, non inficiando in capo all’avvocato che ne sia colpito la qualità di iscritto nell’Albo, non faccia venir meno l’obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione; né, del pari, gli obblighi di natura previdenziale non dipendenti dalla produzione di un reddito professionale, ma legati esclusivamente all’obbligatoria iscrizione alla Cassa di Previdenza e Assistenza forense (cfr. anche l’art. 10 della legge n. 576/80).
    Con riferimento al secondo quesito, si deve preliminarmente osservare che l’art. 21 della nuova legge professionale è norma non immediatamente applicabile, dal momento che essa rinvia, per la sua attuazione, al regolamento di cui al comma 1. Solo dopo l’emanazione di tale regolamento, che recherà le norme di attuazione anche in relazione alla verifica dell’esercizio continuativo della professione, potrà porsi il problema dell’esigibilità della prova dell’esercizio continuativo all’avvocato sospeso dall’esercizio della professione. Si ritiene in ogni caso che la sospensione dall’esercizio della professione – facendo venir meno il fatto dell’esercizio professionale – determini contestualmente, per impossibilità dell’oggetto, la sospensione dell’obbligo di fornire la prova dell’esercizio continuativo.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 10 aprile 2013, n. 33

  • Il COA di Roma su sollecitazione del Garante delle persone private della libertà personale chiede di conoscere se sia possibile per un detenuto svolgere il tirocinio forense, senza autorizzazione al patrocinio, stante il limite posto dalla mancanza della condotta specchiatissima ed illibata prevista dall’art. 17, comma 2, in relazione al n. 3, comma 1, stesso articolo R.D. 1578/33.

    Un’attenta lettura del quesito così come posto evidenzia il riferimento a due momenti distinti: l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e lo svolgimento del tirocinio. Il primo sconta il possesso dei requisiti di cui all’art. 17, comma 2, R.D. cit. ed è condizione preliminare obbligatoria per potersi effettuare il secondo. I due aspetti sono oggetto di valutazioni da espletarsi separatamente ed in momenti diversi e, precisamente, il possesso dei requisiti di cui all’art. 17 cit. va verificato al momento della richiesta di iscrizione nel registro praticanti; il secondo va verificato al momento del rilascio del certificato di compiuta pratica per l’iscrizione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione. Il quesito posto deve, dunque, essere così scisso in due domande: può un soggetto privato della libertà personale in quanto detenuto essere iscritto nel registro praticanti avvocati, stante il requisito della condotta specchiatissima ed illibata?; può un soggetto detenuto che sia stato iscritto nel registro praticanti avvocati svolgere compiutamente il tirocinio forense?
    Così correttamente riformulata la questione non può che farsi rilevare che le valutazioni circa il possesso del requisito della condotta specchiatissima ed illibata richiesto per l’iscrizione nel registro sono di esclusiva competenza del Consiglio territoriale al quale la richiesta è presentata; infatti, solo questo può valutare la natura dei reati, l’entità della pena, la distanza temporale intercorsa tra la commissione del delitto e la richiesta d’iscrizione, la sussistenza dei presupposti riabilitativi, la mancata sussistenza degli elementi di cui all’art. 42 R.D. cit., dovendo acquisire il certificato giudiziale di cui all’art. 1, lett. b) del R.D. n. 37/34. A tanto si aggiunge che un eventuale impedimento all’iscrizione sarebbe costituito non tanto dalla mancanza del requisito della condotta (art. 17, comma 1 n.3), ma dal fatto di essere il soggetto richiedente privato della libertà personale ovvero condannato in via definitiva e ristretto in Casa Circondariale, circostanza che comporta l’interdizione dai pubblici uffici per il periodo di espiazione di una pena. Diverso sarebbe il caso di colui che dopo aver espiato la condanna, non sospesa condizionalmente, chieda di essere iscritto. In tale ipotesi la valutazione avrebbe riguardo alla sussistenza della condotta illibata e specchiatissima.
    Quanto al secondo aspetto appare prematuro anticipare a prima dell’iscrizione un giudizio sulla concreta possibilità per il soggetto ristretto di svolgere il tirocinio, ma in ogni caso la valutazione dovrebbe essere rimessa ad un giudizio di legittimità e corrispondenza ai dettami della disciplina vigente in tema di svolgimento del tirocinio, anche considerando che le modalità di svolgimento del tirocinio che, se pur soggette ad autorizzazioni da parte dell’Ufficio di Sorveglianza, competente potrebbero in linea puramente teorica non essere incompatibili con lo stato di detenzione. Resta, però, il problema che tale tirocinio non può essere espletato se prima non si sia ottenuta l’iscrizione nei registri tenuti dal COA.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 16 gennaio 2013, n. 5

    Quesito n. 208 del COA di Roma

  • Inammissibile l’appello in proprio al CNF dell’avvocato sospeso (ovvero cancellato o radiato)

    Nel giudizio dinanzi al Consiglio nazionale forense adito contro il diniego della revoca della sospensione dall’esercizio della professione forense pronunciato dal Consiglio dell’Ordine non è consentita la difesa personale svolta dall’avvocato che sia stato sospeso a tempo indeterminato dall’esercizio della professione, difettando in tal caso il requisito indispensabile dello “ius postulandi”, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio.

    Cassazione Civile, sentenza del 08-08-2001, n. 10956, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Dettori P (conf.)
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. GRIMALDI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 93
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 41
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 9
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. FLORIO), sentenza del 9 settembre 2011, n. 135
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BROCCARDO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 121
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 18 luglio 2011, n. 118
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 173
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VACCARO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 117
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 108
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CARDONE, rel. GRIMALDI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 99
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 12 dicembre 2009, n. 140
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 21 luglio 2009, n. 81
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 giugno 2009, n. 61
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MASCHERIN), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 249
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BIANCHI), sentenza del 19 dicembre 2008, n. 172
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 6 novembre 2008, n. 150
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 140
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BIANCHI), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 134
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. VACCARO), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 109
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 22 aprile 2008, n. 30
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 224
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 207
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 199
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. Bassu), sentenza del 8 novembre 2007, n. 166
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 157
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 21 settembre 2007, n. 113
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALIMBENE), sentenza del 21 settembre 2007, n. 108
    – Cassazione Civile, sez. Unite, 16 novembre 2009, n. 24180- Pres. Carbone Vincenzo- Est. Oddo Massimo- P.M. Pivetti Marco (Conf.)
    – Cassazione Civile, sez. Unite, 08 maggio 2008, n. 11213- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. MORELLI Mario Rosario
    – Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3396- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. PICONE Pasquale- P.M. NARDI Vincenzo
    – Cassazione Civile, 05 novembre 1996, n. 00849, sez. U- Pres. Iannotta A- P.M. Nicita FP (Conf.)

  • La mancata rituale sottoscrizione del dispositivo da parte del presidente e del segretario non comporta nullità

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non costituisce motivo di nullità della deliberazione del Consiglio dell’ordine la mancata rituale sottoscrizione del dispositivo ad opera del presidente e del segretario, atteso che il dispositivo non costituisce un atto documentale autonomo, non dovendo essere letto in udienza, ed essendo le deliberazioni del Consiglio dell’ordine pubblicate mediante deposito dell’originale negli uffici di segreteria.

    Cassazione Civile, sentenza del 18-04-2003, n. 6295, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Bonomo M- P.M. Iannelli D (conf.)

  • La pubblicità “occulta” dell’avvocato

    La pubblicità informativa, essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale (Nel caso di specie, l’articolo -spacciato per intervista, peraltro rilasciata dietro contribuzione alle spese di pubblicazione- era in realtà una pubblicità “occulta” in cui, anche attraverso diverse fotografie, semplicemente si elogiavano la struttura, le competenze e le attività dello studio professionale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 7 maggio 2013, n. 72
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PISANO), sentenza del 22 settembre 2012, n. 121

  • Il principio della non deducibilità di questioni nuove in sede di ricorso per Cassazione avverso le sentenze del CNF

    Il principio della non deducibilità, per la prima volta in sede di legittimità, di questioni o di temi di contestazione che comportino la necessità di nuovi accertamenti o di valutazione di fatti, desumibile dall’art. 360 Cod. proc. civ., trova applicazione anche con riguardo al ricorso alle sezioni unite della suprema corte avverso le decisioni in materia disciplinare del consiglio nazionale forense il quale è soggetto alle norme del rito civile, in difetto di diversa previsione contenuta nell’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, di cui al R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, o nelle disposizioni integrative e di attuazione di cui al R.D. 22 gennaio 1934 n. 37.

    Cassazione Civile, sentenza del 12-03-1980, n. 1639, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. CALECA A- P.M. GRIMALDI F (CONF)

  • Procedimento disciplinare: la mancata notifica del ricorso per Cassazione al PG presso la Corte stessa

    Ai sensi degli artt 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 66 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense è inammissibile ove non notificato, nel termine di trenta giorni prescritto per la proposizione del ricorso medesimo, anche al procuratore generale presso la suprema corte.

    Cassazione Civile, sentenza del 13-05-1977, n. 1882, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. CALECA A- P.M. GAMBOGI A (CONF)

  • Procedimento disciplinare dinanzi al CNF: la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del COA

    Nel giudizio di impugnazione dinanzi al consiglio nazionale forense concernente un provvedimento disciplinare emesso dal consiglio dell’ordine locale, quest’ultimo costituisce parte necessaria e, pertanto, il suddetto giudizio è nullo qualora non siano stati osservati anche nei confronti di tale consiglio gli adempimenti prescritti dagli artt 60 e 61 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 per assicurare il contraddittorio delle parti interessate.

    Cassazione Civile, sentenza del 12-05-1975, n. 1827, sez. U- Pres. CAPORASO S- Rel. CORASANITI A

  • Il COA di Pescara ha posto il seguente quesito: “Se possa essere riconosciuta al praticante avvocato la sostituzione del periodo di un anno di pratica con l’avvenuta frequenza della Scuola di Specializzazione delle Professioni legali, il cui diploma sia stato conseguito in epoca antecedente alla data iscrizione al Registro e, qualora ciò sia possibile, se vi è un limite temporale oltre il quale il riconoscimento non è più consentito, in considerazione del principio di continuità della pratica forense.”.

    Poiché, allo stato, il nuovo ordinamento professionale, promulgato dal Presidente della Repubblica il 31.12.2012 ed in corso di pubblicazione, prevede all’art. 41, comma 13, che il Ministro della Giustizia emanerà un Regolamento disciplinante le modalità di svolgimento del tirocinio, le ipotesi di interruzione del medesimo e la sua validità UE ed il successivo art. 65 dispone, al comma 1, che fino all’entrata in vigore dei regolamenti, “si applicano se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”, i riferimenti normativi, ai quali ancor oggi ci si deve necessariamente riferire per rispondere al quesito, sono costituiti:
    a) dagli artt. 17 e 18 del R.D.L. n. 1578/1933;
    b) dalla legge delega n. 127/1997 (art. 17, comma 114), dall’art. 16 del D.Lvo n. 398/1997 attuativo della delega e dal D.M. n. 475/2001
    Benché infatti, nelle more dell’approvazione del verbale recante il parere, sia entrata in vigore la legge n. 247/12 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), alla luce dell’art. 48 di quest’ultima deve ritenersi che, fino al 31 dicembre 2014, il tirocinio continui ad essere disciplinato dalla normativa vigente. Quest’ultima si identifica con le norme richiamate, dal momento che la nuova legge professionale è intervenuta a “rilegificare” la materia della disciplina della professione forense, escludendo quest’ultima, per l’effetto, dall’ambito di intervento del processo di delegificazione realizzato dall’art. 3, comma 5 del D. L. n. 138/11 e dal D.P.R. n. 137/12.
    Come è noto, questa Commissione aveva reiteratamente sostenuto, anche in contrasto con il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, che l’esonero dalla pratica forense, così come descritta nell’art. 17 del RDL n. 1578/1933, previsto per anni 1 dal D.M. n. 475/2001, non consentiva di ritenere che l’iscrizione al Registro dei praticanti potesse avere una durata inferiore al biennio (Parere n. 41/2008).
    Successivamente, al fine di indurre un’uniforme valutazione delle modalità del tirocinio da parte degli Ordini, la Commissione, con il Parere n. 27/2010, ha però convenuto sull’opportunità che gli Ordini si uniformino alle decisioni del Consiglio di Stato, da ultimo, alla nr. 6255 del 2008.
    Detta pronuncia ha anche affrontato, seppur con estrema sinteticità, il dato caratteristico del presente parere, costituito, rispetto a quelli precedentemente resi, dalla circostanza di aver conseguito il diploma di specializzazione prima dell’iscrizione del praticante al Registro, osservando che l’equivalenza “diploma/un anno di pratica”, “si verifica pur se non coincidano il periodo di frequenza della scuola con quello della pratica forense”.
    Ritiene la Commissione di non dover modificare il proprio orientamento, e nei termini suesposti è reso il parere.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 16 gennaio 2013, n. 4

    Quesito n. 205 del COA di Pescara

  • Il Consiglio dell’Ordine di Torre Annunziata chiede a questa Commissione se, a parer suo, l’art. 3, comma 2, del DLvo n. 156/2012 preveda che siano a carico dell’ente locale, che vuole conservare l’operatività del sopprimendo ufficio del giudice di pace competente sul proprio territorio, anche l’onere inerente alla retribuzione del giudice onorario, oltre che gli esplicitati oneri per “spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.”.

    La previsione anzidetta è completata da quella del successivo comma 4, secondo la quale resta a carico dell’amministrazione giudiziaria solo “la determinazione dell’organico del personale di magistratura onoraria … nonché la formazione del relativo personale amministrativo.”.
    Le norme fra loro integrate sono del tutto speculari a quella recata dal comma 2, lett. o) dell’art. 1 legge n. 148/2011.
    I dubbi del COA parrebbero doversi attribuire alla difficoltà di comprendere se le “spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo” comprendano, o meno, le indennità dovute al giudice di pace ai sensi dell’art. 11 Legge n. 374/1991, essendo indubbio che esso non possa essere ricompreso fra il cosiddetto personale amministrativo.
    All’imprecisione del legislatore ovvia, in primo luogo, l’interpretazione del Ministero della Giustizia, dal cui sito è scaricabile un documento intitolato “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Mantenimento degli uffici del Giudice di pace”, nel quale, al par. 2, si legge: “Gli enti locali dovranno farsi integralmente carico di tutte le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, restando a carico dell’amministrazione della giustizia unicamente i compensi dovuti ai magistrati onorari e le spese per la formazione iniziale del personale amministrativo fornito dall’ente locale. Il contributo unificato sarà riscosso dal Ministero, in coerenza con la normativa generale.”.
    A sostegno sistematico della succitata indicazione, si può richiamare, ad avviso della Commissione, la rubrica recata dall’art. 14 della legge n. 374/1991 (Locali, attrezzature e servizi degli uffici del giudice di pace”), norma con la quale si attribuiscono ai Comuni gli oneri relativi al reperimento ed al mantenimento delle strutture immobiliari da porre a disposizione ed allo Stato “la fornitura di attrezzature e servizi necessari per il funzionamento degli uffici. Nessun riferimento, invece, è fatto al personale, amministrativo o togato, delle sedi, né a compensi e retribuzioni del medesimo.
    Orbene, poiché è ragionevole ritenere che il servizio giustizia menzionato nell’art. 3, comma 2, D.Lvo n. 156/2012 corrisponda alla previsione del summenzionato art. 14, in quanto l’oggetto di entrambe le norme è l’ufficio del giudice di pace, va osservato che il legislatore del 2012 ha esplicitamente integrato la disposizione con un’ipotesi in precedenza non prevista, ovverosia che il personale amministrativo sarà a carico degli enti locali.
    Per contro, nulla ha innovato e/o modificato con riferimento agli oneri connessi al lavoro della magistratura onoraria, che, di conseguenza, sono da considerarsi ad esclusivo carico dell’amministrazione giudiziaria.
    Nel senso anzidetto viene quindi reso il parere richiesto.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 20 marzo 2013, n. 26

    Quesito n. 235 del COA di Torre Annunziata