La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del COA in quanto il CNF, giudice di appello, può apportarvi tutte le integrazioni che ritiene necessarie.
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La tardiva pubblicazione della decisione disciplinare
La pubblicazione tardiva della delibera del COA non determina nullità alcuna, atteso che la legge professionale non prevede alcun termine specifico per il deposito delle decisioni .
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 171
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, CNF, n. 131/2006. -
Il dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare nel caso di condotta continuata
Qualora la violazione deontologica sia integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla cessazione della medesima.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. n. 206/2011 e n. 106/2010. -
Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito
L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Berruti), sentenza del 30 settembre 2013, n. 169
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Florio), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 12
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 3
– Cons. Naz. Forense 4.06.2009, n. 60; Cons. Naz. Forense 12.05.2010, n. 28. -
Il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare
La rilevanza probatoria e la sufficienza delle risultanze istruttorie, assunte dall’ente territoriale a presupposto del giudizio di colpevolezza ed a conseguente fondamento dell’inflitta sanzione, si devono valutare alla stregua del principio generale secondo il quale l’onere della dimostrazione dell’addebito incombe sul Consiglio dell’Ordine, mentre si deve sistematicamente escludere che sia l’incolpato a dover fornire la prova del contrario.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Berruti), sentenza del 30 settembre 2013, n. 169
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80; Consiglio Nazionale Forense, 12 maggio 2010 n. 197; 28 dicembre 2008 n. 221; 20 settembre 2004 n. 212; Consiglio Nazionale Forense, 27 luglio 2010 n. 52; 11 novembre 2006 n. 98 -
Espressioni sconvenienti od offensive: deontologicamente irrilevante l’eventuale liceità penale delle stesse
L’art. 20 c.d.f. vieta l’uso di “espressioni sconvenienti od offensive”, e ciò a prescindere dalla rilevanza penalistica delle stesse (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’irrilevanza penale delle espressioni contestategli in sede disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 30 settembre 2013, n. 168
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Illecito l’avvertimento irridente di adire l’autorità di sanità mentale
E’ disciplinarmente rilevante, perché gratuitamente offensiva, l’intimazione che contenga avvertimento irridente al destinatario di adire l’autorità di sanità mentale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 30 settembre 2013, n. 168
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Disciplinarmente rilevante l’offesa gratuita e dileggiante agli Ordini professionali
Sono disciplinarmente rilevanti, perché gratuitamente offensive e dileggianti, e quindi non scriminate dal diritto di critica perché eccedenti limiti della continenza, le affermazioni (nella specie fatte pubblicare in un quotidiano locale) secondo cui gli Ordini professionali sarebbero “inutili carrozzoni”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 30 settembre 2013, n. 168
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La rilevanza deontologica della vita privata del professionista
La responsabilità disciplinare non è di per sé esclusa dal fatto che la condotta contestata sia stata posta in essere non in qualità di avvocato, ma di privato cittadino, dal momento che l’avvocato deve sempre ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. Il rispetto di questi valori, pertanto, deve necessariamente costituire lo stile di vita dell’avvocato non solo nell’esercizio della professione ma anche in ogni altra sua manifestazione non riservatamente privata.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 30 settembre 2013, n. 168
NOTA:
In senso conforme:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 15 marzo 2013, n. 41
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 160
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 8
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), decisione n. 15 del 25 febbraio 2011
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 2 novembre 2010, n. 189
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 223
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CARDONE, rel. MAURO), sentenza del 27 novembre 2009, n. 134
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. D’INNELLA), sentenza del 27 novembre 2009, n. 131
– Consiglio Nazionale Forense 31/12/2007 n. 270
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PETIZIOL), sentenza del 11 aprile 2003, n. 68
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1996, n. 166
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 160 -
L’accusa (infondata) di porre in essere “atteggiamenti intimidatori”
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento messo in atto dall’incolpato, sicché, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta, intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento, un controllo finalistico e, quindi, di dominarlo. L’evitabilità della condotta delinea, pertanto, la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto, con la conseguenza che non è rilevante l’intenzione o meno di offendere, diffamare o ingiuriare, né è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, ma, è sufficiente la condotta tenuta dall’incolpato e la sua volontarietà (Ne caso di specie, l’incolpato aveva rivolto al Collega, che lo aveva denunciato al COA, l’accusa di porre in essere “atteggiamenti intimidatori”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per mesi sei).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 30 settembre 2013, n. 168
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. n. 155/2010, C.N.F. n. 196/2010, C.N.F. n. 112/2011.