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  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato opera anche nei procedimenti disciplinari innanzi al CNF

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito in via generale dall’art. 112 cod. proc. civ., trova applicazione anche nei procedimenti in materia disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense, sicché non è consentito al Consiglio stesso prendere in esame questioni che non siano state ad esso proposte ed annullare il provvedimento in base a vizi che il ricorrente non abbia denunciato.

    Cassazione Civile, sentenza del 11-04-2003, n. 5715, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Luccioli Mg- P.M. Iannelli D (diff.)

  • Procedimento disciplinare e obbligo di audizione personale dell’incolpato

    Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati e procuratori la legge non prevede il diritto dell’incolpato ad essere ascoltato personalmente a pena di nullità, in quanto all’udienza fissata per la discussione del ricorso dinanzi al consiglio nazionale forense l’interessato è ammesso ad esporre le sue difese personalmente, ma può anche farsi rappresentare da un avvocato iscritto nell’albo speciale, munito di mandato speciale.

    Cassazione Civile, sentenza del 19-09-1978, n. 4192, sez. U- Pres. SINISCALCHI A- Rel. CALECA A- P.M. PEDACE F (CONF)
    NOTA:
    In senso conforme, Cassazione Civile, sentenza del 19 settembre 1978, n. 04192, sez. U- Pres. SINISCALCHI A- Rel. CALECA A- P.M. PEDACE F (CONF).
    In arg., cfr. ora l’art. 59 lett. e L. n. 247/2012, che -innovando rispetto alla precedente disciplina (art. 50 RDL n. 1578/1933) silente sul punto- dispone: “nel corso del dibattimento l’incolpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all’esame del consiglio distrettuale di disciplina; l’incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo”.

  • Il Consiglio territoriale può impugnare in Cassazione la sentenza del CNF

    Nei giudizi disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense, al quale va riconosciuta la veste di giudice speciale, il Consiglio dell’Ordine, organo amministrativo nella materia disciplinare, è parte necessaria, in quanto portatore dell’interesse a mantenere in vita il provvedimento da esso emesso ed impugnato in via giurisdizionale dal destinatario; ne consegue che il Consiglio dell’Ordine è legittimato a sollecitare il controllo di legittimità da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense.

    Cassazione Civile, sentenza del 08-08-2001, n. 10956, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Dettori P (conf.)

  • L’art. 111 Cost. non si applica al procedimento disciplinare davanti ai Consigli territoriali

    Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente inammissibile, stante la non pertinenza del parametro, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 – 51 del regio D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36) e delle disposizioni del titolo II del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sollevata in riferimento al principio del giusto processo, sancito dall’art. 111 Cost., attesa la riferibilità di questa norma costituzionale alla sola attività giurisdizionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 22-07-2002, n. 10688, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Criscuolo A- P.M. Cinque A (conf.)

  • Il consiglio dell’ordine degli avvocati è parte necessaria nel procedimento innanzi al CNF

    Il consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori è parte necessaria nel procedimento innanzi al consiglio nazionale forense, avente ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti dal medesimo adottati (nella specie, provvedimento di cancellazione dall’albo per incompatibilità). Pertanto, ove al predetto consiglio dell’ordine non vengano dati l’avviso del deposito degli atti presso gli uffici del consiglio nazionale e la successiva comunicazione della seduta fissata per la discussione dell’impugnazione, si verifica nullità del procedimento e della relativa decisione, per irregolare costituzione del contraddittorio, rilevabile in sede di ricorso davanti alle sezioni unite della corte di cassazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 06-08-1977, n. 3580, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. DELFINI G- P.M. SAJA F (CONF)

  • Per la validità delle sedute del CNF non è necessaria (a pena di nullità) la previa convocazione di tutti i componenti

    Nel giudizio disciplinare a carico degli avvocati, il “quorum” previsto per il funzionamento del Consiglio nazionale forense è costituito dalla presenza di un quarto della totalità dei componenti, mentre non è richiesto – a differenza di quanto stabilito per il procedimento che si svolge dinanzi al Consiglio dell’ordine – che il provvedimento disciplinare sia adottato, oltre che con la presenza del numero legale dei componenti, previa convocazione di tutti.

    Cassazione Civile, sentenza del 28-11-2001, n. 15144, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Morelli Mr- P.M. Lo Cascio G (conf.)

  • La rilevanza dei precedenti disciplinari nella determinazione della sanzione da irrogare in concreto

    I precedenti disciplinari non costituiscono aggravanti della sanzione, ma rilevano quali indici della personalità e della condotta dell’incolpato ai fini della gradazione della sanzione, così come prevede l’art.133 C.P.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 27 maggio 2013, n. 82

  • L’emissione di assegno scoperto o senza l’autorizzazione del trattario

    Il professionista, che consapevolmente emetta un assegno senza l’autorizzazione del trattario e/o in difetto di provvista, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo dei doveri di probità, dignità e decoro ex art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, che debbono essere rispettati dall’avvocato sempre, nell’esercizio ma anche al di fuori dell’attività professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 27 maggio 2013, n. 82

  • Il principio di “consumazione” si applica alle impugnazioni al CNF

    Il principio di “consumazione del diritto di impugnazione” si applica anche al procedimento davanti al Consiglio nazionale forense; pertanto dopo la proposizione del ricorso, che deve contenere, a pena di inammissibilità, la specificazione dei motivi sui quali si fonda, resta preclusa alla parte la possibilità di introdurre ulteriori censure con atti successivi (Nel caso di specie, avverso il medesimo provvedimento, l’incolpato proponeva impugnazione in proprio e, successivamente, altra impugnazione a mezzo difensore. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto inammissibili i motivi aggiunti contenuti nel secondo ricorso, con conseguente passaggio in giudicato dei capi della decisione disciplinare non impugnati con il primo ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 58.
    Per l’applicabilità del principio de quo anche al ricorso per Cassazione avverso le sentenze del CNF, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 18-04-2003, n. 6295.

  • L’accertamento definitivo dei fatti in sede penale

    La sentenza penale di condanna, divenuta definitiva ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’incolpato lo ha commesso. E’ pertanto inammissibile la prova testimoniale che fosse diretta a contrastare l’efficacia di tale giudicato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 27 maggio 2013, n. 77
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45.