Autore: admin

  • Il principio di autosufficienza del ricorso si applica anche all’atto di appello al CNF

    In base al principio di autosufficienza del ricorso, l’appello al CNF deve contenere, a pena di sua inammissibilità, la narrativa dei fatti oggetto dell’incolpazione posti a base della decisione impugnata nel procedimento di primo grado, nonché la formulazione specifica dei motivi contenente la esposizione chiara e inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto che sostengono l’impugnazione, tale da consentire la individuazione delle questioni sottoposte all’esame del giudice del gravame (Nel caso di specie, il ricorso conteneva una sommaria e neppure consequenziale esposizione dei fatti ed era privo di precisi motivi di impugnazione in punto di diritto. In applicazione del principio di cui in massima, l’appello è stato dichiarato inammissibile).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 27 maggio 2013, n. 83
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pisano), sentenza del 10 aprile 2013, n. 51;
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 147;
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANO MARINI), sentenza del 17 settembre 2012, n. 119;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. NERI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 184
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BONZO), sentenza del 16 luglio 2007, n. 98
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. ITALIA), sentenza del 23 giugno 2005, n. 92

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno ha formulato i seguenti quesiti: 1) se sia applicabile al trasferimento degli Avvocati stabiliti la disciplina prevista per gli Avvocati e i Praticanti; 2) in caso positivo, se il COA che riceve la richiesta di trasferimento, sia vincolato all’iscrizione o abbia il potere di operare un nuovo esame della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione; 3) se l’obbligo di valutazione complessiva del periodo di iscrizione nella sezione speciale Avvocati stabiliti osti alla possibilità di trasferimento; 4) se, infine, il trasferimento debba essere accompagnato dall’indicazione di un tutor iscritto nell’Albo nel quale intende essere trasferito.

    La risposta ai quesiti è resa nei termini seguenti:
    1-2-3) Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 96/2001, l’avvocato stabilito è tenuto al rispetto delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato, ivi comprese, pertanto, quelle relative all’iscrizione per trasferimento da un Ordine all’altro.
    La fattispecie del trasferimento dell’iscritto da un Ordine all’altro consta di due procedimenti autonomi, seppur collegati tra loro, vale a dire la cancellazione dell’iscritto dall’Albo tenuto dall’Ordine di provenienza e l’iscrizione al nuovo Ordine. L’autonomia del procedimento di iscrizione nell’Albo dell’Ordine di destinazione impone a detto Ordine – anche in virtù dei poteri ad esso istituzionalmente attribuiti in tema di tenuta dell’Albo – di verificare la sussistenza in capo all’istante dei requisiti per l’iscrizione: così, nel caso dell’iscrizione di Avvocato stabilito già iscritto nella sezione speciale dell’Albo tenuto da altro Ordine, l’Ordine di destinazione ben potrà effettuare tali verifiche, con riferimento, a mero titolo di esempio, a requisiti quali la permanenza dell’iscrizione nell’Albo tenuto dall’Ordine del paese di origine, l’insussistenza di situazioni di incompatibilità medio tempore prodottesi ma anche – conformemente alla sentenza n. 50/2012 del Consiglio nazionale forense – l’insussistenza di situazioni di manifesto abuso del diritto.
    4) Ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 96/2001, “nell’esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato”.
    Questa Commissione ha già chiarito, nel proprio parere n. 32/12 che l’obbligo di esercitare la professione di intesa con un avvocato italiano implica che “non vi possa essere un affiancamento in via generale ad un avvocato abilitato ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura”. Di conseguenza, l’avvocato “affiancante” non può e non deve essere indicato con efficacia generale, ma in relazione alla singola controversia trattata. Pertanto, la risposta al quesito è resa in termini negativi.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 22 maggio 2013, n. 53

    Quesito n. 242, COA di Ascoli Piceno

  • La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del COA

    Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo → la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80
    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Cass. S.U. 28 .2.2011 n.4773 e Cass. S.U.30.12.2011 n.30173:
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166.

  • Il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza ma al C.O.A. di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80

  • L’omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare

    La semplice omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare, giacché al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato è necessaria e sufficiente una chiara contestazione dei fatti addebitati.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 199

  • L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza

    In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo → il difensore di fiducia che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista (Nel caso di specie, il professionista, che aveva omesso di presenziare all’udienza di discussione all’esito della quale il suo assistito era stato condannato, si era difeso sostenendo di aver proposto impugnazione ed in quella sede il giudice di appello avrebbe senz’altro dichiarato la prescrizione del reato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 79

  • Sulla condotta “irreprensibile” (già “specchiatissima e illibata”) necessaria per l’iscrizione all’albo avvocati e registro praticanti

    La formula della “condotta specchiatissima e illibata” (Legge Prof. n. 1578/1933) è stata sostituita dalla “condotta irreprensibile” (nuovo Ordinamento Forense, L. 31 dicembre 2012, n. 247), che tuttavia non modifica il contenuto sostanziale del requisito, dovendosi la irreprensibilità della condotta valutare alla stregua del codice deontologico forense (Nel caso di specie, il COA aveva respinto l’istanza di iscrizione nel registro dei praticanti presentata da soggetto nei cui confronti pendeva procedimento penale con 59 capi di imputazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 9 maggio 2013, n. 75

    NOTA:
    La sentenza di cui in massima è stata confermata da Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 01/12/2014, n. 25368.

  • La condotta “irreprensibile” non è solo quella professionale

    In sede di valutazione del requisito soggettivo della condotta irreprensibile (già, specchiatissima ed illibata) ai fini della iscrizione all’Albo degli Avvocati, la presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva non osta a che vengano valutati negativamente comportamenti tali da far dubitare, comunque, dell’affidabilità e dei requisiti attitudinali per lo svolgimento della professione forense, a nulla rilevando peraltro che i comportamenti contestati in sede penale riguardino fatti non rientranti nell’attività professionale forense, giacché il requisito in parola si estende all’intero stile di vita dell’aspirante all’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati (Nel caso di specie, il COA aveva respinto l’istanza di iscrizione nel registro dei praticanti presentata da soggetto nei cui confronti pendeva procedimento penale con 59 capi di imputazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 9 maggio 2013, n. 75

  • Impegno solenne dell’avvocato assunto innanzi al COA quale condizione per l’esercizio dell’attività (art. 8 L. n. 247/2012) – applicabilità, a regime, ai praticanti con patrocinio – sussiste – regime transitorio – giuramento innanzi al presidente del tribunale ex art. 8, ultimo co. RdL n. 1578/1933 – non sussiste.

    1. Sono pervenute a questa Commissione numerose richieste di parere relative alla sorte dell’istituto del giuramento del praticante abilitato al patrocinio, previsto dall’art. 8, comma 3, RDL 1578/1933, a seguito dell’entrata in vigore della riforma dell’ordinamento forense (legge 247/2012).

    2. La disciplina del tirocinio forense di cui alla legge n. 247/2012 è sensibilmente diversa da quella di cui al RdL n. 1578/1933. Il nuovo tirocinio si svolgerà attraverso la frequenza (con profitto) di corsi di formazione specifici, oltre che la pratica in uno studio professionale (art. 43, co. 1); è più severo il regime delle incompatibilità: se prima il tirocinio, in linea di principio, era compatibile con rapporti di lavoro subordinato, il nuovo prevede espressamente che le modalità e gli orari propri del rapporto di lavoro subordinato “siano idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento, e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”. La ratio è quella di rafforzare il percorso formativo dell’aspirante avvocato, chiamato, ora, ad una scelta consapevole ed impegnativa, tendenzialmente incompatibile con altri percorsi di qualificazione professionale e/o esperienze lavorative. Ulteriori, significative, differenze consistono nella diversa durata (diciotto mesi) e nella possibilità di svolgimento (per non più di sei mesi) in concomitanza con la frequenza dell’ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza (art. 41, co. 6, lett. c).

    3. Significativamente diversa è anche la disciplina dell’abilitazione al patrocinio del praticante.
    Cambiano la durata (5 anni invece che 6), il momento in cui l’abilitazione può essere concessa (dopo sei mesi, invece che dopo un anno), ma, più in generale, è la stessa funzione dell’istituto a mutare, con il conseguente regime delle responsabilità: se in precedenza le attività poste in essere dal praticante abilitato erano imputabili esclusivamente a questi, e l’abilitazione al patrocinio si poneva come una sorta di anticipazione dell’attività forense, seppure in ambiti materialmente limitati, con la riforma l’abilitazione al patrocinio costituisce una forma di attività sostitutiva di quella del dominus, alla quale, comunque, accede. Il praticante abilitato, infatti, ai sensi dell’art. 41 co. 12, “può esercitare attività professionale in sostituzione” del dominus “e, comunque, sotto il controllo e la responsabilità dello stesso (non vale ad esimere il dominus dall’obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità neanche la circostanza che si tratti di “affari non trattati direttamente” da questi).
    Si deve pertanto ritenere che la previgente disciplina del tirocinio sia stata abrogata per effetto di una nuova e diversa regolazione della materia, e che, del pari, sia stata abrogata la previgente disciplina concernente l’abilitazione al patrocinio del praticante, anche in questo caso per nuova regolazione della materia (ferma restando la disposizione transitoria di cui all’art. 48, comma 1, l. 247, dei cui effetti si dirà a breve).

    4. La riforma non contiene , peraltro, espresse disposizioni a proposito del giuramento del praticante abilitato, né per ciò che concerne la fase transitoria (fino al 31 dicembre 2014), né per ciò che concerne il pieno funzionamento a regime del nuovo tirocinio.
    Prima facie potrebbe ritenersi che la legge n. 247/2012 abbia inteso sopprimere tout court il giuramento del praticante abilitato, prima previsto come “condizione per l’esercizio del patrocinio” (art. 8, co. 3, RDL 1578/1933), mentre ora la nuova norma dispone più semplicemente che “l’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro”. Tale conclusione (frutto della predetta interpretazione letterale) potrebbe risultare avvalorata dal descritto mutamento di significato e di funzione dell’istituto dell’abilitazione al patrocinio, ma potrebbe parimenti apparire poco persuasiva, se si osserva che il praticante abilitato può, comunque, assumere il patrocinio in giudizio di un determinato soggetto, seppur sotto il controllo del dominus, per cui si rende tramite dell’esercizio in concreto di un diritto costituzionale inviolabile (art. 24 Cost.). Sembrerebbe incoerente con i principi informatori della riforma ritenere che chi assume la difesa in giudizio di un soggetto non è tenuto ad alcuna formale assunzione di impegno che lo richiami moralmente, prima ancora che giuridicamente, al rispetto dei doveri del difensore, atteso che “l’ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta: a) regolamenta l’organizzazione e l’esercizio della professione di avvocato… onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide (…)” (art. 1, comma 2, l. 247).

    5. Parallelamente appare arduo sostenere che del previgente istituto dell’abilitazione al patrocinio regolato dall’art. 8, RDL n. 1578/1933, sopravviva, a regime, solo la previsione relativa al giuramento del praticante, che dovrebbe continuare a prestarlo di fronte al presidente del tribunale.
    In tal caso non vi sarebbe sintonia con l’impegno solenne dell’avvocato di fronte al COA previsto ora dall’art. 8 L. n. 247/2012; impegno che ha lo stesso contenuto materiale del “vecchio” giuramento, giacché consiste, appunto, nella promessa di adempiere i doveri della professione “con lealtà, onore e diligenza” e “per i fini della giustizia” (i contenuti materiali delle due formule di cui all’art. 8 RdL n. 1578/1933l e all’art. 8 L. n. 247/2012 sono pressoché identici). Appare anche in questo caso non costituzionalmente conforme una soluzione interpretativa che ipotizzi due diverse modalità di impegno solenne/giuramento, l’una per gli avvocati di fronte al COA e l’altra per i praticanti abilitati di fronte al presidente del tribunale, riservando per di più proprio al praticante abilitato, che pure gode di un patrocinio ben più limitato dell’avvocato, una forma giuridica (apparentemente) più solenne.

    6. Sembra pertanto preferibile una soluzione interpretativa basata sull’applicazione analogica al praticante abilitato della disciplina dell’impegno solenne prevista per l’avvocato; metodo, questo dell’analogia, consentito dalla sussistenza di una lacuna (quella relativa alla mancata previsione di giuramenti o impegni da prestare da parte del praticante abilitato) e dall’eadem ratio posto che in tutti e due i casi si assiste all’esercizio, comunque, di un’attività professionale, a prescindere dalle differenze quantitative e qualitative sopra descritte. Sulla base di questa soluzione, a regime, e cioè a partire dal 1° gennaio 2015, anche il praticante abilitato dovrebbe assumere l’impegno solenne innanzi al COA al pari dell’avvocato. Sarà senz’altro opportuno, in ogni caso, che il decreto ministeriale che, ai sensi dell’art. 41, comma 13, l. cit., disciplinerà “le modalità di svolgimento del tirocinio” si faccia carico di chiarire in via definitiva tale questione, anche alla luce della necessaria consultazione del Consiglio nazionale forense, che non mancherà di far presente le descritte difficoltà interpretative.

    7. Per quanto attiene, invece, al regime transitorio, va anzitutto considerato che l’art. 48 (rubricato “disciplina transitoria per la pratica professionale”) dispone la proroga dell’efficacia delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della riforma, con l’unica eccezione della riduzione a diciotto mesi del periodo complessivo del tirocinio. Fino allo spirare del secondo anno successivo all’entrata in vigore della nuova legge (art. 48, co. 1, cit.), perciò, le pur abrogate (per nuova regolazione della materia) regole afferenti il tirocinio – e, dunque, anche quelle concernenti l’abilitazione del praticante – continuano a doversi applicare. Ne dovrebbe derivare la provvisoria sopravvivenza del “vecchio” istituto dell’abilitazione al patrocinio, compresa la necessità del giuramento innanzi al presidente del tribunale..
    Del resto, alla stessa conclusione si giunge anche a non voler ritenere operante, per il caso specifico, la regola dell’art. 48, co. 1 cit che, a ben vedere, discorre di sopravvivenza delle disposizioni vigenti relative allo “(…) accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione”; inciso che, concernendo formalmente il solo esame e le sue regole per l’accesso, consentirebbe di ritenere non comprese nel recinto operativo della disciplina transitoria le norme sull’abilitazione, estranee, come tali, alla questione dell’accesso all’esame. Ma non per questo sarebbe legittima la conclusione di chi, per effetto di questa lettura dell’art. 48, co. 1 cit., ritenesse immediatamente applicabile la nuova disciplina sull’abilitazione. Quest’ultima, infatti, costituisce pur sempre un segmento di quella nuova sulla pratica forense, collegato ad essa in chiave non di semplice occasionalità, ma funzionale; quando infatti la norma dell’art. 41, co. 12 l. cit. ammette l’esercizio dell’attività professionale sotto forma di abilitazione provvisoria dopo soli sei mesi all’inizio della pratica, ciò consente “(…) nel periodo di svolgimento del tirocinio” e quest’ultimo non può che essere quello riconfigurato dalle disposizioni dei commi precedenti da 1 ad 11. La precisazione che sempre il cit. comma 12 effettua sulla necessità del possesso della laurea in giurisprudenza da parte del tirocinante che intenda conseguire l’abilitazione, ha un senso sol perché si collega a quanto previsto dal comma 6, lett. d) art. 41 cit. al cui tenore anche chi non sia un laureato in giurisprudenza può iscriversi nel registro dei praticanti nel caso lì previsto. In buona sostanza, similmente ad altri istituti della nuova legge come la prescrizione o la sospensione cautelare che risultano interamente riconfigurati, non è possibile predicare l’entrata in vigore immediata di spezzoni della disciplina avulsi dal contesto cui ineriscono ed al quale si legano in rapporto di dipendenza funzionale, costituendo la norma un tutt’uno inscindibile sì che le sue singole proposizioni non possono né interpretarsi né applicarsi l’una a prescindere dall’altra. Ne deriva che, dipendendo l’applicazione in concreto di alcune importanti regole del nuovo tirocinio dall’emanazione del DM previsto dal comma 13, esso (nuovo tirocinio) non è immediatamente operativo.
    Se sino all’emanazione del DM di cui sopra si applica per tutto il periodo transitorio la vecchia disciplina concernente la pratica, compresa l’abilitazione provvisoria al patrocinio (ma esclusa la durata, già disciplinata dall’art. 9 del DL 1/2012), la conseguenza è che per i praticanti che conseguissero l’abilitazione provvisoria al patrocinio medio tempore (secondo il vecchio modello) resta in vigore l’obbligo del giuramento innanzi al presidente del tribunale ex art. 8 RdL n. 1578/1933. Anche se ciò reca con sé una discrasia col regime dell’impegno solenne che sin da subito sono tenuti a prestare, invece, gli avvocati cui – seppur con le debite distinzioni – possono essere equiparati dal lato funzionale i praticanti abilitati.
    Tutto ciò dimostra che nessuna interpretazione, tra le varie plausibili, si presenta priva di controindicazioni seppur quella che considera in vigore il sistema del giuramento innanzi al presidente del tribunale si presenta come la più coerente, dal lato formale e funzionale, col dato normativo.
    Onde non è inopportuno, anche alla luce delle conseguenze teoricamente ricollegabili alla scelta tra l’uno e l’altro sistema, formulare il consiglio di far assumere ai praticanti abilitati anche l’impegno solenne innanzi al COA. Soluzione, quest’ultima che risulta sia stata scelta da qualche consiglio dell’ordine che ha indetto una cerimonia unica presso la propria sede nel corso della quale i praticanti giurano innanzi al presidente del tribunale convocato per l’occasione ed assumono poi l’impegno solenne di cui si parla.
    Si tratta di una soluzione organizzativa che, nell’oggettiva oscurità del quadro normativo vigente, presenta indubbiamente il vantaggio pratico di realizzare in un unico momento entrambe le modalità di espressione dell’impegno solenne/giuramento; soluzione che, ovviamente, richiede un concerto con l’autorità giudiziaria locale.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 22 maggio 2013, n. 52

    Quesito n. 220, COA di Verona

  • La valutazione della condotta irreprensibile in rapporto a procedimenti penali, pendenti e conclusi

    La valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già, specchiatissima ed illibata), necessario ai fini della iscrizione all’albo professionale, va compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente anche dall’esito dell’eventuale procedimento penale che può aver coinvolto l’interessato. Conseguentemente, come la condotta specchiatissima ed illibata non è di per sé da escludere in presenza di una condanna penale, così può essere considerato privo del requisito previsto dalla legge chi ha tenuto un comportamento che possa compromettere il decoro e la dignità della classe forense, ancorchè per gli stessi fatti non vi sia stata pronuncia penale di condanna (Nel caso di specie, il COA aveva respinto l’istanza di iscrizione nel registro dei praticanti presentata da soggetto nei cui confronti pendeva procedimento penale con 59 capi di imputazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 9 maggio 2013, n. 75