Autore: admin

  • La corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare

    In sede di procedimento disciplinare, al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato, è richiesta la chiara contestazione dei fatti addebitati, non risultando necessaria una minuta e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito. E’ invece sufficiente che, dalla lettura degli addebiti, l’incolpato sia posto in grado di approntare in modo efficace la propria difesa, senza rischi di subire una sanzione per fatti diversi da quelli contestatigli. La specificità della contestazione quindi non richiede né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 6 giugno 2013, n. 86
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71.

  • L’avvocato è tenuto ad improntare la propria condotta professionale a lealtà e correttezza

    L’avvocato è tenuto ad improntare la propria condotta professionale a lealtà e correttezza, evitando comportamenti che compromettano gravemente l’immagine che la classe forense deve mantenere nei confronti della collettività al fine di assicurare responsabilmente la funzione sociale che l’ordinamento le attribuisce.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 6 giugno 2013, n. 86

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare (Nel caso di specie, il difensore dell’imputato, subito dopo la lettura della sentenza di condanna del suo assistito, alla presenza di più persone esclamava ad alta voce: “Vergogna! Vergogna! Ho visto il Pubblico Ministero parlare con l’avvocato di parte civile… abbiamo le foto!”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85
    NOTA:
    In senso conforme:
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 148
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 4
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310.

  • Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

    Per legittimo impedimento deve intendersi la totale impossibilità della parte di partecipare alla seduta disciplinare, sicché un certificato medico che genericamente attesti un’infermità di per sé non invalidante e che nella sua prognosi nulla affermi in ordine all’impedimento assoluto né altrimenti fornisca in proposito elementi di valutazione, è inidoneo a fondare il presupposto di un legittimo impedimento a comparire all’udienza, che può pertanto essere celebrata (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto al Consiglio territoriale il rinvio dell’udienza disciplinare producendo certificato medico attestante una “sindrome da vertigini di tipo periferico” con prescrizione di giorni dieci di riposo. Poiché l’istanza veniva rigettata, l’incolpato impugnava la sanzione disciplinare irrogatagli all’esito del procedimento stesso, lamentando la violazione del suo diritto alla difesa. In applicazione del principio di cui in massima, l’impugnazione è stata rigettata).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Sica), sentenza del 27 maggio 2013, n. 84; Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. BAFFA), sentenza del 20 luglio 2012, n. 92.

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova ha richiesto parere in relazione alla riferibilità agli avvocati dipendenti di enti pubblici – in quanto tali iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo – dell’obbligo di assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale; in particolare, con una prima nota del 21 dicembre 2012 Prot. n. 6014/cp il Consiglio rimettente ha fatto riferimento alla disciplina introdotta dall’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, mentre con successiva nota di integrazione del quesito del 2 aprile 2013 Prot. n. 1804/cp lo stesso Consiglio ha posto il quesito con riferimento al sopravvenuto art. 12 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247.

    Osserva preliminarmente la Commissione che, in virtù del criterio di specialità delle fonti, con l’entrata in vigore della Legge n. 247/2012, il cui art. 12 detta il regime particolare dell’assicurazione obbligatoria alla quale sono tenuti gli avvocati iscritti all’albo, l’art. 5 del D.P.R. n. 137/2012 (costituente disposizione generale per tutte le professioni, in attuazione dell’art. 3, comma 5, lett. b del D.L. n. 138/2011) non riguarda gli avvocati.
    Con Circolare 28 giugno 2013 n. 14-C-2013 il Consiglio Nazionale Forense ha, d’altro canto, chiarito che l’obbligo di assicurazione prescritto dal su indicato art. 12 della Legge n. 247/2012 diverrà attuale solo a seguito dell’adozione, da parte del Ministero della Giustizia, del decreto (previsto dal comma 5 dello stesso art. 12) recante la determinazione delle condizioni essenziali e dei massimali minimi delle polizze.
    Chiariti tali aspetti per coerenza sistematica, l’art. 12, comma 1 della Legge n. 247/2012 pone a presupposto dell’obbligo di assicurazione il mero esercizio dell’attività professionale, intesa come patrocinio degli interessi della parte assistita.
    L’esercizio professionale degli avvocati iscritti nell’elenco speciale non differisce qualitativamente da quello esperito dai professionisti iscritti all’albo ordinario, subendo la sola limitazione dell’attribuzione dello ius postulandi nell’ambito esclusivo degli affari dell’ente pubblico di dipendenza.
    Non sussiste, pertanto, alcuna ragione per escludere tale categoria di avvocati dall’obbligo di dotarsi di assicurazione nei termini prescritti dall’art. 12 della Legge n. 247/2012.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 22 maggio 2013, n. 54

    Quesito n. 243, COA di Genova

  • La mancata audizione dei testi indicati dall’incolpato

    Il Giudice della Deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sicché non determina nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati dall’incolpato, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 25; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 13, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 129.

  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento, conformemente al principio del libero convincimento, che si applica anche al giudizio disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85
    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 5
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 177
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 129
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 190
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SALAZAR), sentenza del 18 luglio 2011, n. 109
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MORLINO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 103
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 59
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 17 dicembre 2008, n. 154.

  • In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità del provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in quanto ad essa il Consiglio Nazionale Forense può apportare le integrazioni che ritiene necessarie quale giudice di appello.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2.

  • Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

    Per legittimo impedimento deve intendersi la totale impossibilità della parte di partecipare alla seduta disciplinare, sicché un certificato medico che genericamente attesti un’infermità di per sé non invalidante e che nella sua prognosi nulla affermi in ordine all’impedimento assoluto né altrimenti fornisca in proposito elementi di valutazione, è inidoneo a fondare il presupposto di un legittimo impedimento a comparire all’udienza, che può pertanto essere celebrata (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto al Consiglio territoriale il rinvio dell’udienza disciplinare producendo certificato medico attestante la necessità di “giorni due di riposo per malattia”. Poiché l’istanza veniva rigettata, l’incolpato impugnava la sanzione disciplinare irrogatagli all’esito del procedimento stesso, lamentando la violazione del suo diritto alla difesa. In applicazione del principio di cui in massima, l’impugnazione è stata rigettata).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Sica), sentenza del 27 maggio 2013, n. 84
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. BAFFA), sentenza del 20 luglio 2012, n. 92.

  • La mancata convocazione dell’interessato prima dell’apertura del procedimento disciplinare.

    La mancata convocazione dell’interessata a chiarimento prima dell’apertura del procedimento disciplinare non rileva ai fini della nullità del procedimento e del relativo procedimento disciplinare, attenendo il fatto ad una fase preliminare dell’attività del Consiglio anteriore all’apertura del procedimento amministrativo, alla quale non sono applicabili le garanzie procedimentali previste per la fase successiva.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Sica), sentenza del 27 maggio 2013, n. 84
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 02-11-2010, n. 196.