Ai sensi dell’art. 22, co. 6, RDL n. 1578/1933 (come sostituito dall’art. 1 bis dl 112/2003 convertito nella legge n. 180/2003), l’avvocato che abbia svolto la funzione di commissario per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato è incandidabile/ineleggibile come consigliere dell’ordine alle prime elezioni immediatamente successive alla cessazione della predetta funzione, dovendosi peraltro intendere per tali anche le eventuali elezioni suppletive che mirino a integrare, per effetto di cessazione della carica di taluno degli eletti, la composizione consiliare frutto delle elezioni cronologicamente immediatamente successive, giacché se così non fosse, il divieto si presterebbe a facili elusioni dal momento che, in virtù di un previo concerto, sarebbe possibile fare eleggere un soggetto, altrimenti incandidabile/ineleggibile sol che uno degli eletti si dimettesse.
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La giurisdizione speciale del CNF in materia elettorale
Anche in materia elettorale, il Consiglio Nazionale Forense esercita una giurisdizione speciale (precostituzionale, in linea con i precetti costituzionali alla luce della VII disposizione transitoria della Costituzione), la quale comporta la competenza a conoscere in sede di reclamo delle controversie contro i risultati dell’elezione, e si estende anche alle questioni che fungono da presupposto della contestazione sui risultati quale quella relativa alla incandidabilità/ineleggibilità di coloro che fossero eventualmente risultati eletti, giacché i risultati delle elezioni risentono, in un modo o nell’altro dell’incandidabilità/ineleggibilità di un candidato perché la sua proclamazione in qualità di consigliere eletto è radicalmente nulla e tamquam non esset se risultasse che egli non era candidabile o eleggibile.
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Reclami elettorali e nuova legge professionale
L’art. 28, co. 12, L. n. 247/2012(*) entra in vigore, per la parte relativa alla disciplina dell’ordine circondariale, a partire dal 1.1.2015 dal momento che riconfigura in modo innovativo la struttura dell’ordine circondariale modificandone, ad esempio, la composizione numerica (art. 28, comma 1), attribuendogli nuovi compiti e prerogative (art. 29), istituendo il collegio dei revisori (art 31), come peraltro emerge anche dall’art. 65, co. 2, legge cit. il quale prevede che i consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della legge (2.2.2013) sono prorogati fino al 31.12.2014 ditalché i vecchi consigli dell’ordine sopravvivono sino a detta data nella configurazione originaria, con conseguente rinvio all’1.1.2015 dell’entrata in vigore, tra gli altri, dell’art. 28, co. 12, cit.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 177
(*)NOTA:
Art. 28, co. 12, L. n. 247/2012:
Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine ciascun avvocato iscritto nell’albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l’insediamento del nuovo consiglio”. -
Ricorso al CNF e jus postulandi
La norma generale dell’art. 86 c.p.c. (secondo cui la parte, se in possesso dei requisiti necessari per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio personalmente, senza il ministero di altro difensore) va correlata con le norme speciali previste dall’ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 e con l’art. 60 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, di talché non è consentito a chiunque svolgere difese e assumere patrocinio davanti al Consiglio nazionale forense, bensì soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo, soltanto eccezionalmente il ricorso al C.N.F. essendo consentito al professionista non iscritto all’albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell’albo ordinario, con (eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell’albo speciale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 176
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 3 settembre 2013, n. 153. -
La delibera del COA che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF
La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 175
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Vermiglio), sentenza del 20 luglio 2013, n. 127, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 19 luglio 2013, n. 121, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 19 luglio 2013, n. 114, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 48, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008). Infine, Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, ha altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR. -
L’avvocato non ha l’obbligo di accettare e trattenere in deposito somme del cliente
Nessuna norma, tanto meno deontologica, impone all’avvocato, incaricato dal cliente di effettuare una offerta banco iudicis tramite l’esibizione di una somma, di trattenere indefinitamente detta somma, una volta mancata la tempestiva contestuale accettazione, sino alla dichiarazione di accettazione o di diniego di controparte, tantopiù che, anzi, ben potrebbe il cliente dolersi, una volta mancata l’accettazione, dell’indebito trattenimento da parte dell’avvocato della somma, soprattutto quando l’accettazione sia assoggettata a condizione o riferita a crediti diversi da quelli azionati in giudizio.
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Ratio e limiti (oggettivi) dell’obbligo di rinunciare al mandato per l’avvocato che intenda testimoniare su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto
L’obbligo per l’avvocato di rinunciare al mandato senza poterlo riassumere qualora intenda presentarsi come testimone (art. 58 c.d.f.Art. 58 cod. prev. – La testimonianza dell’avvocato.Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. I. L’avvocato non…Leggi il testo completo →) non può che operare nello medesimo processo che vede l’avvocato svolgere l’ufficio di difensore, e si fonda sulla necessità di evitare la commistione dei ruoli stessi, cioè che l’avvocato si trovi contemporaneamente a rivestire la funzione di difensore e quella di testimone nel medesimo processo; nulla invece la norma dice, né può dire, in relazione all’eventuale testimonianza da rendersi in processo diverso da quello nel quale l’avvocato è difensore, non essendo in grado certamente di vietare in senso assoluto il diritto-dovere del cittadino comune, seppure avvocato, di rendere testimonianza e prevedendo il solo correttivo del potersi avvalere del vincolo del segreto professionale per sottarvisi (Nel caso di specie, l’incolpato era stato sanzionato per aver testimoniato in un procedimento penale a favore di un proprio cliente, che assisteva in un diverso procedimento, peraltro di natura civile, senza rinunciare a tale mandato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 172
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L’impugnazione tardiva è inammissibile
E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Vermiglio), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 173
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La ratio del divieto di testimonianza per l’avvocato su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto
L’obbligo per l’avvocato di astenersi, per quanto possibile, dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto (art. 58 c.d.f.Art. 58 cod. prev. – La testimonianza dell’avvocato.Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. I. L’avvocato non…Leggi il testo completo →) si fonda sulla necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è tenuto nell’attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 172
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La minaccia di azioni (sproporzionate e vessatorie) alla controparte
Gli art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → e art. 48 c.d.f.Art. 48 cod. prev. – Minaccia di azioni alla controparte.L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda…Leggi il testo completo → sono volti a contemperare le esigenze di difesa del proprio assistito con il rispetto della determinazione della controparte, consentendo al difensore di rivolgere alle controparti una intimazione ad adempiere anche sotto comminatoria di azioni e/o iniziative giudiziarie. Diritto/dovere che non può essere illimitato, e oltre che rispettare i principi di una corretta educazione trova il suo limite nel principio di proporzionalità, secondo cui la reazione ad un comportamento illecito deve essere, quanto ai mezzi e alle conseguenze, proporzionata all’offesa. Non devono pertanto essere minacciate azioni o iniziative sproporzionate, che non siano funzionali all’azione in cui adempimento viene richiesto, o che rappresentino per la controparte un rilevante pregiudizio anche di ordine extragiudiziario. Nel principio di proporzionalità, quindi, è contenuto anche il principio di non vessazione, poiché la sproporzione può essere individuata anche nella sottoposizione ad imposizioni materiali o morali che nessun collegamento funzionale abbiano con il soddisfacimento del diritto vantato (Nel caso di specie, nella lettera indirizzata alla controparte, l’avvocato specificava che il pignoramento potrà avvenire “in momenti imbarazzanti”, quello del conto corrente “si estenderà ai familiari cointestatari”, “le impedirò di utilizzare l’autovettura” e “chiederò la vendita della sua casa, coinvolgendo tutti i comproprietari”).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, CNF n. 116/2012.