Autore: admin

  • Procedimento disciplinare: la lettura di testimonianze rese innanzi a collegio diversamente composto presuppone il consenso dell’incolpato

    In considerazione delle sue particolari caratteristiche, nel corso del procedimento disciplinare amministrativo davanti al Consiglio dell’Ordine degli avvocati e procuratori è consentita la lettura di deposizioni testimoniali assunte in precedenza da un Collegio diversamente composto, purché la lettura sia consentita, anche tacitamente, dal professionista incolpato o dal suo difensore (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva escluso l’illegittimità di tali letture in quanto l’incolpata e il suo difensore, presenti, avevano dato il loro tacito consenso non manifestando alcuna volontà contraria).

    Cassazione Civile, sentenza del 25-05-2001, n. 218, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (conf.)

  • La convocazione del Consiglio dell’Ordine è a forma libera

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il consiglio dell’ordine non può ritenersi regolarmente costituito non solo quando, come previsto dall’art. 43 R.D. n. 37 del 1934, non sia presente almeno la metà del numero complessivo dei componenti, ma anche quando, pur essendo la deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dalla legge, il collegio si sia costituito senza che tutti i componenti siano stati preavvertiti; poiché la legge professionale non impone forme particolari di convocazione – riguardando l’art. 46 del R.D. n. 37 del 1934 soltanto la citazione di persone estranee al collegio, qual l’incolpato e i testimoni – deve ritenersi regolare la convocazione eseguita con qualsiasi mezzo idoneo al conseguimento dello scopo e quindi anche a mezzo fax o telefono.

    Cassazione Civile, sentenza del 25-05-2001, n. 218, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (conf.)

  • L’irrilevanza in sede deontologica della formula assolutoria “perché il fatto non costituisce reato”

    La sentenza penale che assolve l’imputato con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, non esclude di per sè la sussistenza del fatto storico contestato e, dunque, dell’illecito disciplinare (Nel caso di specie, l’incolpato era stato assolto in sede penale dove gli era stata contestata la contraffazione di contrassegno assicurativo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78

  • La prescrizione nel caso di illecito omissivo NON permanente

    L’illecito omissivo è imprescrittibile ove la condotta abbia carattere permanente, il che deve escludersi OVE l’omissione consista in un atto da compiersi necessariamente entro termini perentori oltre i quali non possa più essere compiuto (Nel caso di specie, trattavasi di mancata proposizione di un atto d’appello. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto prescritta l’azione disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78

  • L’inosservanza del dovere di lealtà e probità processuale può essere sanzionata a prescindere dalla segnalazione del giudice ex art. 88 cpc

    L’art. 88 secondo comma cod. proc. civ., il quale, in caso di inosservanza da parte del difensore del dovere di lealtà e probità, prevede che il giudice ne riferisca all’autorità esercente il potere disciplinare, non esclude né interferisce sulla potestà dei competenti organi professionali di promuovere autonomamente il procedimento disciplinare per detta inosservanza, ove ne ricevano notizia “aliunde”.

    Cassazione Civile, sentenza del 18-10-1984, n. 5245, sez. U- Pres. MIRABELLI G- Rel. CANTILLO M- P.M. TAMBURRINO G (CONF)

  • Procedimento disciplinare: la delibera CNF di acquisizione di documenti deve essere comunicata alle parti

    Il provvedimento, con cui il consiglio nazionale forense, dopo la discussione del ricorso proposto dal professionista contro una deliberazione del consiglio dell’ordine territoriale, abbia disposto, ancorché su istanza del professionista medesimo, la acquisizione di documenti ritenuti necessari per la decisione, deve essere, a pena di nullità, comunicato al ricorrente ed alle altre parti interessate, con le modalità fissate dagli artt. 60 secondo comma e 61 quinto comma del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37.

    Cassazione Civile, sentenza del 04-12-1981, n. 6424, sez. U- Pres. IANNUZZI AM- Rel. BILE F- P.M. SILOCCHI L (CONF)

  • La mancata tempestiva notifica del ricorso per Cassazione ai contraddittori necessari (COA e PG)

    Il ricorso contro le decisioni del consiglio nazionale forense in materia disciplinare deve essere notificato, nell’unico termine all’uopo stabilito (artt. 56 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 66 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37), sia al consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento impugnato che al procuratore generale presso la corte di cassazione, nella loro qualità di contraddittori necessari, restando esclusa ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio.

    Cassazione Civile, sentenza del 15-07-1988, n. 4636, sez. U- Pres. ZUCCONI GALLI FONSECA F- Rel. NARDINO S- P.M. DI RENZO M (CONF)

  • Il cambiamento della composizione del consiglio dell’ordine al momento della pubblicazione della decisione

    Le decisioni dei consigli degli ordini degli avvocati debbono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta, la cui data risulta nel corpo della decisione: è perciò irrilevante il cambiamento della composizione del consiglio stesso al momento della pubblicazione della decisione.

    Cassazione Civile, sentenza del 19-09-1978, n. 4192, sez. U- Pres. SINISCALCHI A- Rel. CALECA A- P.M. PEDACE F (CONF)

  • La partecipazione alla seduta di tutti i consiglieri, sana gli eventuali vizi della loro convocazione

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati dinanzi al Consiglio locale dell’ordine, la presenza alla seduta di tutti i componenti del collegio rende irrilevanti eventuali vizi di convocazione della seduta medesima, compresi quelli inerenti all’ordine del giorno, in quanto la convocazione è atto a struttura procedimentale diretto a consentire la partecipazione di tutti i membri dell’organo collegiale ad una determinata riunione, di tal che, quando tale risultato sia raggiunto con la partecipazione effettiva di tutti, ogni questione relativa alla convocazione rimane superata, restando del pari preclusa la configurabilità di un’ipotesi di nullità con riferimento all’ordine del giorno in mancanza di deduzioni o eccezioni al riguardo da parte dei partecipanti.

    Cassazione Civile, sentenza del 22-07-2002, n. 10688, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Criscuolo A- P.M. Cinque A (conf.)

  • Il CNF è giudice speciale che garantisce indipendenza, imparzialità e diritto di difesa

    Con riferimento al Consiglio nazionale forense – il quale, allorché pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito, con D.LGS. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, prima dell’entrata in vigore della Costituzione, e da questa conservato – , le norme concernenti la nomina dei componenti ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione di giurisdizione affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all’indipendenza del giudice, all’imparzialità dei giudizi e alla garanzia del diritto di difesa; è perciò manifestamente infondata, in riferimento all’art. 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 del predetto D.LGS. lgt. nonché degli artt. 59 e ss. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.

    Cassazione Civile, sentenza del 22-07-2002, n. 10688, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Criscuolo A- P.M. Cinque A (conf.)