Autore: admin

  • La mancata audizione dei testi indicati dall’incolpato

    La mancata audizione dei testi indicati non determina la nullità della decisione disciplinare quando risulti che il C.d.O. abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini
    del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 9 maggio 2013, n. 75

  • Istruzione probatoria e libero convincimento del giudice disciplinare

    Il Consiglio territoriale gode della più ampia discrezionalità in ordine alla introduzione nel procedimento dei mezzi istruttori, sicché non è censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 9 maggio 2013, n. 75

  • Le informazioni sull’esercizio professionale

    Il codice deontologico, anche a seguito della entrata in vigore delle norme che prevedono la possibilità di dare informazioni sull’attività professionale, non consente una pubblicità indiscriminata ed elogiativa, intrinsecamente comparativa in quanto diretta a porre in evidenza caratteri di primazia in seno alla categoria, perché incompatibile con la dignità e il decoro della professione e, soprattutto, a tutela dell’affidamento della collettività (Nel caso di specie, in una pubblicazione a pagamento allegata ad un quotidiano nazionale, la “law firm” veniva rappresentata come una tra “i migliori studi professionali italiani”, con gli avvocati più prestigiosi della città, per qualità professionali, personali e sociali, nonché per notorietà e importanza della clientela individuata in un’importante banca nazionale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 7 maggio 2013, n. 74
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BIANCHI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 183.

  • La pubblicità “occulta” dell’avvocato

    La pubblicità informativa, essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale (Nel caso di specie, l’articolo -spacciato per intervista, peraltro rilasciata dietro contribuzione alle spese di pubblicazione- era in realtà una pubblicità “occulta” in cui, anche attraverso diverse fotografie, semplicemente si elogiavano la struttura, le competenze e le attività dello studio professionale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 7 maggio 2013, n. 74
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 7 maggio 2013, n. 72; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PISANO), sentenza del 22 settembre 2012, n. 121

  • In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità del provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in quanto, alla carenza di motivazione, il Consiglio Nazionale Forense quale giudice di appello può apportare le integrazioni che ritiene necessarie.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 7 maggio 2013, n. 73
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2.

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ha chiesto se, a parere di questa Commissione, l’art. 41 della legge n. 247/2012 sia, o meno, immediatamente precettivo, atteso che, in caso positivo ed in ragione del fatto che la nuova disciplina prevedrebbe che il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall’iscrizione, possa esercitare l’attività professionale solo “in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica”, non sarebbe più possibile, ad avviso del COA, iscrivere i tirocinanti nello speciale elenco dei praticanti abilitati. Ciò in quanto il successivo art. 48, recante la “Disciplina transitoria per la pratica professionale” parrebbe riferirsi, secondo il Consiglio richiedente, “al solo accesso all’esercizio di avvocato”.

    Preliminare alla formulazione del parere è la precisazione che l’art. 41, comma 12, della legge n. 247/2012 prevede che il praticante avvocato possa, non solo, svolgere attività professionale, decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione nel relativo Registro, in sostituzione del proprio dominus, bensì lo abilita anche per affari non trattati direttamente da quest’ultimo (comportanti, quindi, l’autonoma assunzione di mandato professionale da parte del praticante), purché “comunque sotto il controllo e la responsabilità del medesimo”, negli ambiti civili e penali previsti.
    Posto quanto sopra, la Commissione rileva che costituiscono norme preordinate e necessariamente coordinate, dedicate all’interpretazione della disciplina sul tirocinio del praticante avvocato, quelle recate dagli artt. 41, comma 13, contemplante l’emanazione del Regolamento ministeriale, sentito il CNF, concernete le modalità di svolgimento del tirocinio e le procedure di controllo da parte dei COA, e quella di cui all’art. 29, comma 1, lett. c) della nuova legge, con la quale si prevede che, affinchè il COA possa sovraintendere al corretto ed efficace svolgimento del tirocinio forense, il CNF emanerà un Regolamento recante, fra l’altro, le modalità da rispettare per curare la tenuta del registro dei praticanti e per annotare “l’abilitazione al patrocinio sostitutivo”.
    L’art. 29 anzidetto, peraltro, trova riscontro nel successivo art. 35 (Compiti e prerogative del Consiglio Nazionale), alle lettere b) ed f) del comma 1. La prima previsione, infatti, contempla, in capo al CNF, l’adozione, ove occorra, di regolamenti per il funzionamento degli Ordini circondariali; la seconda, gli attribuisce titolo di promuovere “attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell’ordine circondariale al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa.”.
    Consegue necessariamente, quindi, dalle disposizioni dianzi richiamate, che la nuova disciplina del patrocinio sostitutivo e della relativa abilitazione, decorrente dalla data della delibera consiliare di iscrizione nell’apposito elenco, da istituirsi, quest’ultimo, ex art. 15, comma 1, lett. h), non è di immediata applicazione, dovendosi al riguardo attendere l’emanazione sia del relativo decreto ministeriale che di quello che dovrà essere predisposto dal CNF.
    Per l’effetto, trova logica applicazione, anche in tale ambito, la disciplina transitoria recata dall’art. 48 della legge n. 247/2012, in forza della quale, fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della medesima e fatta salva la riduzione del periodo di tirocinio, l’accesso all’esame di abilitazione, per il cui svolgimento il tirocinio è necessariamente propedeutico, resta disciplinato dalle disposizioni precedenti.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 22 maggio 2013, n. 51

    Quesito n. 218, COA di Napoli

  • Procedimento disciplinare dinanzi al COA: l’irregolare composizione del Collegio va eccepita tempestivamente

    La censura di irregolare composizione del Consiglio dell’Ordine per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso, non può essere dedotta, come motivo di impugnazione, dinanzi al Consiglio Nazionale Forense ove la relativa eccezione non sia già stata sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al medesimo Consiglio dell’Ordine.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 7 maggio 2013, n. 72
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45

  • Il vizio relativo alla convocazione del Consiglio resta sanato dal rispetto del quorum

    Il funzionamento del Consiglio dell’Ordine in sede deliberante si basa in via esclusiva sul principio del quorum, con la conseguenza che, l’eventuale vizio della convocazione difetto risulta definitivamente sanato dalla partecipazione all’adunanza di un numero di Consiglieri sufficiente ad integrare l’organo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 7 maggio 2013, n. 72

  • L’avvocato esercita una vera e propria funzione sociale

    L’avvocato esercita funzioni a garanzia del corretto esercizio della professione legale non solo nell’interesse delle parti assistite, ma anche nell’interesse dei terzi e della collettività.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 7 maggio 2013, n. 69

  • Il principio dell’invariabilità del collegio giudicante non si applica ai procedimenti davanti al COA

    Il mutamento della composizione collegiale nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al locale Consiglio dell’Ordine non comporta la invalidità della decisione resa dall’organo disciplinare, in quanto il principio della invariabilità del collegio giudicante è posto esclusivamente in riferimento ai procedimenti di carattere giurisdizionale, mentre questo ha natura amministrativa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 7 maggio 2013, n. 72
    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Grimaldi), sentenza del 10 aprile 2013, n. 59
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pisano), sentenza del 10 aprile 2013, n. 51
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 142
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 203
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BROCCARDO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 200
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), decisione n. 8 del 21 febbraio 2011
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GRIMALDI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 58
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 23 novembre 2006, n. 131
    – Cassazione Civile, sez. U, 17 novembre 2005, n. 23240- Pres. Corona R- Rel. Bonomo M- P.M. Palmieri R (Conf.)
    – Cassazione Civile, sez. U, 06 luglio 2005, n. 14214- Pres. Nicastro G- Rel. Lupo E- P.M. Martone A (Conf.)
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. DANOVI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 84
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 219
    – Cassazione Civile, sentenza del 10 dicembre 2002, n. 17548, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Elefante A- P.M. Palmieri R (conf.)
    – Cassazione Civile, sentenza del 26 giugno 2001, n. 08748, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Elefante A- P.M. Cinque A (conf.)
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 12 novembre 1996, n. 160
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. CASALINUOVO), sentenza del 19 dicembre 1995, n. 149
    – Cassazione Civile, sentenza del 06 novembre 1991, n. 11857, sez. U- Pres. Sandulli R- Rel. Longo GE- P.M. Amatucci E (Conf)
    – Cassazione Civile, sentenza del 06-08-1990, n. 07939, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. CATURANI G- P.M. AMATUCCI E (CONF)