Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 51, r.d.l. 157871933, è fissato in cinque anni dalla consumazione del fatto disciplinarmente rilevante e si interrompe a seguito della notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare ovvero del compimento di altri atti propulsivi del procedimento, come la delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato. […]