Autore: admin

  • Procedimento disciplinare: la composizione del collegio giudicante non è immutabile

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio territoriale, poiché il principio dell’invariabilità del Collegio giudicante, sancito dall’art. 473 c.p.c., è applicabile, in base al richiamo dell’art. 63, comma 3, r.d. n. 37/1934, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, organo giurisdizionale, e non può essere esteso, in mancanza di specifica norma, nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell’Ordine, considerate la natura amministrativa del COA e la funzione amministrativa dell’attività svolta e del provvedimento adottato, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 settembre 2015, n. 149

  • Il vizio relativo alla convocazione del Consiglio resta sanato dal rispetto del quorum

    Il funzionamento del Consiglio dell’Ordine in sede deliberante si basa in via esclusiva sul principio del quorum, con la conseguenza che, l’eventuale vizio della convocazione difetto risulta definitivamente sanato dalla partecipazione all’adunanza di un numero di Consiglieri sufficiente ad integrare l’organo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 settembre 2015, n. 149

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 7 maggio 2013, n. 72.

  • Procedimento disciplinare avviato sulla base di intercettazione telefonica avvocato-cliente

    L’art. 8 CEDU protegge la riservatezza di qualsiasi “corrispondenza” tra individui ed in particolare quella tra gli avvocati ed i propri clienti, che è fondamentale in una società democratica per il corretto funzionamento della giustizia. Conseguentemente, l’intercettazione delle telefonate tra avvocato e cliente deve in generale ritenersi vietata, a meno che non sia eccezionalmente prevista dal diritto interno per il perseguimento di uno scopo legittimo, nel rispetto di criteri di proporzionalità e con espressi limiti all’ingerenza (categorie di persone intercettabili, tipi di reati, durata dell’intercettazione), sì da scongiurarne abusi che costituirebbero violazione del diritto di difesa (Nel caso di specie, dall’intercettazione telefonica emergeva a carico dell’avvocato la violazione del segreto professionale, da cui scaturiva un procedimento disciplinare).

    Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. V, sentenza del 16 giugno 2016 (V.-C.,C. vs. Francia)

    NOTA:
    Art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – Diritto al rispetto della vita privata e familiare
    1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
    2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

  • Procedimento disciplinare: la convocazione dei componenti del COA è a forma libera

    In difetto di una specifica previsione normativa, la convocazione del Consiglio può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo né, ai fini della sua valida costituzione, occorre la precostituzione della prova dell’avvenuta convocazione di tutti i suoi membri quando, peraltro, essendo il Consiglio dell’Ordine un organo amministrativo imperfetto, la legge si limiti a stabilire la partecipazione di un numero minimo di componenti per la validità della seduta stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 settembre 2015, n. 149

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87.

  • La rilevanza deontologica dell’inadempimento al mandato professionale

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda acconti per lo svolgimento del mandato che poi non esegua e dia false informazioni al cliente sull’esito della pratica.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 settembre 2015, n. 148

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 215; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 144, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 5.

  • Anche il difensore d’ufficio è tenuto ad assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine

    Anche il difensore d’ufficio è tenuto ad assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine e, nell’ipotesi di impedimento alla partecipazione a singole attività processuali, è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Autorità procedente, ovvero ad indicare nella difesa un collega, a pena di sanzione disciplinare (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il relativo motivo di impugnazione avverso la sentenza CNF n. 139/2015).

    Corte di Cassazione (pres. Piccininni, rel. Iacobellis), SS.UU, sentenza n. 12196 del 14 giugno 2016

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicchè è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.

    Corte di Cassazione (pres. Piccininni, rel. Iacobellis), SS.UU, sentenza n. 12196 del 14 giugno 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. D’Ascola), SS.UU, sentenza n. 9138 del 6 maggio 2016, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Amatucci), SS.UU, ordinanza n. 16068 del 14 luglio 2014, Corte di Cassazione (pres. Adamo, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 11025 del 20 maggio 2014, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 11 marzo 2015, n. 21, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 153.

  • Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione rilasciata da soggetto non legittimato

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che rigettava il ricorso con sentenza n. 4/2016. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha quindi respinto, per difetto di fumus, il ricorso cautelare vòlto a sospendere l’efficacia esecutiva della cancellazione in parola).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 12087 del 13 giugno 2016

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 200.
    In arg. cfr pure la Circolare CNF n. 1/2016.

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →, già art. 20 cod. prev.Art. 20 cod. prev. – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei…Leggi il testo completo →), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense, pres. f.f. Salazar – rel. Neri, sentenza del 11 giugno 2015, n. 81)

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Mammone), SS.UU, sentenza n. 11370 del 31 maggio 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 61; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 54.

  • Il principio sul decorso della prescrizione disciplinare nel caso di procedimento penale non subisce deroghe se l’originaria imputazione venga modificata nel corso del processo

    Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Nel primo caso, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta. Tale principio si applica, peraltro, anche nel caso in cui l’originaria imputazione penale venga modificata nel corso del processo penale, mentre l’incolpazione disciplinare rimanga identica all’imputazione originaria.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 11367 del 31 maggio 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Chiarini), SS.UU, sentenza n. 19448 del 30 settembre 2015; Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 21826 del 27 ottobre 2015.