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  • Prescrizione dell’azione disciplinare e procedimento penale

    In tema di procedimento disciplinare derivante da fatti costituenti reato per cui sia iniziata un’azione penale, il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Per effetto della modifica dell’art. 653 c.p.p. disposta dall’art. 1 della l. n. 97/01, qualora l’addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la necessaria sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. Posto che l’art. 653 c.p.p., anche a seguito della modifica disposta dall’art. 1 della l. n. 97/01, si riferisce ai procedimenti disciplinari davanti alle “pubbliche autorità”, deve ritenersi che la pregiudizialità operi anche nella fase amministrativa del procedimento, escludendo la decorrenza del termine prescrizionale, a prescindere dall’effettiva sussistenza di un provvedimento di sospensione del provvedimento disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 121

  • Con richiesta in data 20.10.15 il COA di Cosenza sollecita il parere del CNF in ordine alla richiesta di iscrizione all’Albo Speciale per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori di un avvocato iscritto all’Ordine dal 26.2.1998 al 15.2.2010 e quindi soggetto a provvedimento di sospensione cautelare dal 16.2.10 al 10.11.14, allorché gli è stata revocata.

    Di fatto ci si chiede se il periodo di 12 anni di esercizio della professione debba essere continuativo o se possano essere cumulati due periodi intervallati da mancato esercizio della professione per sospensione cautelare.
    Si osserva che:
    – il 2° comma dell’art. 33 R.D.L. 1578/1933 e successive modifiche prevede l’esercizio della professione per almeno 12 anni, senza porre alcun vincolo di continuità;
    – la legge n. 247/2012 (art. 22 comma 4) precisa che coloro che maturano i requisiti secondo la previgente normativa, nel triennio successivo alla sua entrata in vigore (e quindi entro il 2.2.16)[*] possono chiedere l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori.
    Appare evidente, dal combinato disposto delle norme succitate, come la sospensione cautelare, da un verso, non possa tradursi in un motivo di cancellazione e, dall’altro, possa produrre il solo effetto di sospendere i termini, ma non di annullare o vanificare i diritti acquisiti.
    Si ritiene pertanto che la sospensione comminata, determini la sospensione del periodo di 12 anni richiesto per la iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio avanti alla Giurisdizioni superiori, ma non vanifichi l’anzianità maturata.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere 18 novembre 2015, n. 114

    Quesito n. 109, COA di Cosenza

    [*] NOTA:
    Con l’art. 2, co. 2-ter, Legge n. 21 del 25 febbraio 2016 di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 (c.d. Milleproroghe 2016), in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, il termine entro cui maturare i requisiti di anzianità è stato differito al 2 febbraio 2017.

  • La mancata risposta dell’avvocato all’invito del COA di fornire chiarimenti

    L’avvocato ha il dovere di collaborare con il C.O.A. che gliene faccia richiesta per l’attuazione di finalità istituzionali, quali l’attività disciplinare, sicché, il professionista che sia invitato a fornire notizie o chiarimenti è tenuto a riscontrare l’invito pur nelle ipotesi di contemporanea pendenza di indagine penale per gli stessi fatti, potendosi limitare ad una semplice negazione, ovvero affermazione di impossibilità di riscontro per non incorrere in una violazione del dovere di verità, giacché il fatto che ci si avvalga della facoltà di non rispondere, non esime l’incolpato dal presentarsi a rendere dichiarazione di esercizio di un suo diritto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 119

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 61. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63, nonché Cassazione civile, SS.UU., sentenza n. 4773 del 28 febbraio 2011.

  • L’ammissione dei fatti esclude la cd pregiudiziale penale

    Qualora l’addebito disciplinare riguardi gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale, a meno che l’incolpato non contesti i fatti stessi: in tal caso il giudice della disciplina non è vincolato al previo accertamento della condotta del professionista in sede penale, ritenendosi libero di valutare la condotta stessa in relazione alle violazioni addebitate all’incolpato e da questo non contestate (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di mancata sospensione del processo per asserita pregiudizialità penale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 119

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 195.

  • La pubblicità informativa non può fare leva sui prezzi, specie se troppo bassi

    La pubblicità mediante la quale il professionista con il fine di condizionare la scelta dei potenziali clienti, e senza adeguati requisiti informativi, offra prestazioni professionali, viola le prescrizioni normative, nel momento in cui il messaggio è redatto con modalità attrattive della clientela operate con mezzi suggestivi ed incompatibili con la dignità e con il decoro, quale l’uso del termine “gratuito”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 23 luglio 2015, n. 118

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34.

  • Pubblicità informativa: i limiti della dignità e del decoro

    La pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale (Nel caso di specie, il professionista aveva pubblicizzato il proprio studio professionale a mezzo email, ivi affermando di effettuare alcune prestazioni professionali gratuite).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 23 luglio 2015, n. 118

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 207, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Damascelli), sentenza del 15 marzo 2013, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34.

  • I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)

    I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere – dovere dell’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 23 luglio 2015, n. 118

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 26, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37 Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204.

  • Pluralità di azioni nei confronti della controparte (ed espressamente richieste dalla parte assistita)

    L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita (art. 66 cdfArt. 66 cdf – Pluralità di azioni nei confronti della controparteL’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La…Leggi il testo completo →, già art. 49 cod. prev.Art. 49 cod. prev. – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.Leggi il testo completo →). La rilevanza deontologica della violazione di tale precetto non è scriminata dalla circostanza che le iniziative stesse siano state espressamente volute dalla medesima parte assistita.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 22 luglio 2015, n. 115

  • Avvocati di enti pubblici: i requisiti per l’iscrizione all’elenco speciale dell’albo professionale

    L’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, nei limiti consentiti dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933 (ora, 18 L. n. 247/2012), presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili: (i) deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; (ii) colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale (condictio facti soggettiva) – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente; infine, (iii) la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento. Costituiscono, poi, corollari di tali principi le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all’apparato amministativo-burocratico dell’Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale (Nel caso di specie, il professionista era inquadrato in una struttura, denominata “Avvocatura”, alle strette direttive di un Direttore e priva di indipendenza ed autonomia nell’esercizio della propria attività. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto legittima la cancellazione del professionista dalla Sezione speciale dell’albo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 22 luglio 2015, n. 114

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 9149 del 06 maggio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 158, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 27 novembre 2009, n. 133, nonché Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 19 ottobre 1998, n. 10367.

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 22 luglio 2015, n. 114

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 9149 del 06 maggio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 154, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 26 settembre 2014, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101.