Autore: admin

  • Procedimento disciplinare: il diritto (europeo) all’audizione personale

    La sospensione cautelare di un avvocato sottoposto a giudizio penale è conforme ai principi comunitari e al relativo procedimento si applica l’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Diritto a un equo processo), sicché al professionista deve riconoscersi il diritto di audizione personale, che può essergli eccezionalmente negato solo ove sia necessario procedere con indefettibile urgenza (Nel caso di specie, un avvocato austriaco, condannato in sede penale per aver facilitato l’ingresso illegale di diversi moldavi in Austria attraverso l’Italia, lamentava di essere stato sospeso cautelarmente, dal proprio Consiglio Disciplinare, sulla base della sola istruttoria documentale ed in difetto di una sua audizione orale, che pure aveva richiesto. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte, rilevato che l’efficacia del provvedimento cautelare adottato dal giudice disciplinare non richiedeva un processo decisionale tanto urgente da escludere il diritto dell’incolpato all’audizione personale, ha conseguentemente accertato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione) .

    Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. IV, sentenza del 5 aprile 2016 (Blum vs. Austria)

    NOTA:
    In ambito nazionale, cfr. l’art. 59 lett. e) L. n. 247/2012, secondo cui “nel corso del dibattimento l’incolpato ha diritto di […] rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all’esame del consiglio distrettuale di disciplina; l’incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo”, nonché, con specifico riferimento al procedimento cautelare, l’art. 60 co. 1 L. n. 247 cit., secondo cui “la sospensione cautelare dall’esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione”.
    Con riferimento alla previgente disciplina, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Bonzo), sentenza del 29 ottobre 1998, n. 131, secondo cui: “L’audizione del professionista con il termine di comparizione di dieci giorni previsto dagli artt. 43 e 45 r.d.l. 1578/33 per il procedimento disciplinare è necessaria anche nel procedimento per la sospensione cautelare, in ossequio ad una norma generale di garanzia dell’incolpato ai fini di una compiuta difesa. Né tale mancanza può ritenersi sanata dalla mera presenza dell’incolpato, ascoltato dal solo consigliere relatore, per la fase preliminare al procedimento disciplinare”.

  • Il COA di Roma chiede se è possibile l’iscrizione all’albo, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. b) della L.P., del docente universitario di ruolo in virtù del servizio di insegnamento di cinque anni prestato anche in periodi precedenti la nomina.

    La risposta è nei seguenti termini.
    L’articolo 2, comma 3, lettera b) della L.P. consente l’iscrizione all’albo del professore universitario di ruolo dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. A tal fine è utile esclusivamente l’insegnamento prestato dopo la nomina in ruolo (cfr. parere 9.4.2014, n. 20).

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 18 novembre 2015, n. 116

    Quesito n. 113, COA di Roma

  • Il COA di Brescia chiede di sapere se un avvocato stabilito debba essere affiancato da un Collega iscritto all’Albo ordinario nei procedimenti di negoziazione assistita finalizzati ex art. 6 del D.L. 132/2014, convertito con modifiche in L. 162/2014 considerando che: l’art. 8 del D. Lgs 96/2001 limita alle sole prestazioni giudiziali l’obbligo dell’avvocato stabilito di esercitare la professione d’intesa con un avvocato iscritto all’Albo Ordinario; l’accordo concluso ai sensi dell’art. 6 del D.L. 132/2014 produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono il procedimento di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio; l’accordo raggiunto deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente che comunica il nulla osta per gli adempimenti di cui al comma 3 dell’art. 6 del DL 132/2014 e in caso di presenza di figli minori autorizza l’accordo trasmettendolo, qualora ritenga che esso non risponda all’interesse del figli al Presidente del tribunale, che fissa la comparizione delle parti; che il procedimento non è esente da una fase che coinvolge il rapporto con l’autorità giudiziaria.

    La risposta è nei seguenti termini.
    Non può revocarsi in dubbio che il procedimento di negoziazione assistita sia un procedimento a pieno titolo stragiudiziale, in quanto volto a comporre una lite prima che la stessa sia portata all’esame dell’autorità giudiziaria. Il titolo del decreto legge 132 recita infatti “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia civile”
    L’intento del legislatore è stato quindi quello di affidare agli avvocati una parte del contenzioso, affinché, per il tramite dell’accordo raggiunto, cui viene attribuita efficacia esecutiva, sia ridotto quanto più possibile il contenzioso civile.
    Tanto premesso, nulla cambia neppure per i procedimenti in materia di separazione o divorzio: agli accordi raggiunti viene attribuita l’efficacia dei corrispettivi provvedimenti giudiziali, così come nelle altre materie viene attribuita efficacia esecutiva, mentre la circostanza che l’accordo debba essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente non attribuisce allo stesso natura giudiziale.
    Solo nell’ipotesi in cui il Procuratore della Repubblica ritenga che l’accordo non rispetti l’interesse dei figli (e solo in questo limitato caso) il procedimento, all’atto della trasmissione al Presidente del tribunale, che dovrà fissare senza ritardo l’udienza di comparizione dei coniugi innanzi a sé, il procedimento acquista natura giudiziale.
    Pertanto l’avvocato stabilito potrà assistere uno dei coniugi in un procedimento di negoziazione assistita finalizzato alla separazione, ovvero alla cessazione degli effetti civili, o allo scioglimento del matrimonio, senza l’assistenza di un Collega iscritto all’Albo ordinario.
    Ove l’accordo non fosse ritenuto rispondente all’interesse dei figli, l’avvocato stabilito dovrà invece essere affiancato da un Collega iscritto all’Albo ordinario, per la successiva fase avanti il Presidente del Tribunale, acquistando la medesima, come si è detto, carattere giudiziale.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 18 novembre 2015, n. 115

    Quesito n. 110, COA di Brescia

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro chiede di sapere se spetti “onorario” al domiciliatario che abbia svolto attività difensiva senza autonomia e qualora si tratti di attività non avente carattere di discussione.

    Premesso che l’espressione “onorario” non può essere intesa in senso tecnico, in quanto la distinzione tra diritti e onorari è venuta meno con l’abrogazione delle tariffe forensi ad opera dell’art. 9 del D.L. n. 1/2014, la Commissione osserva quanto segue.
    L’attività del domiciliatario, comunque svolta, deve essere adeguatamente retribuita. Fermo restando il principio della libera determinazione del compenso, di cui all’art. 13 della legge n. 247/12, potrà farsi riferimento, se del caso, all’art. 8, comma 2, del D.M. n. 55/14 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”) che testualmente prevede che “all’avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell’importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte”.

    Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere 18 novembre 2015, n. 113

    Quesito n. 108, COA di Pesaro

  • La convocazione dei Consiglieri è a forma libera

    In difetto di una specifica previsione normativa, la convocazione del Consiglio può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo né, ai fini della sua valida costituzione, occorre la precostituzione della prova dell’avvenuta convocazione di tutti i suoi membri quando, peraltro, essendo il Consiglio dell’Ordine un organo amministrativo imperfetto, la legge si limiti a stabilire la partecipazione di un numero minimo di componenti per la validità della seduta stessa (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi, sentenza del 23 luglio 2015, n. 122)

    Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. D’Ascola), SS.UU, sentenza n. 9138 del 6 maggio 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 24 luglio 2014, n. 104.

  • Appello al CNF: il rispetto del termine nel caso di ricorso spedito a mezzo posta

    Nel caso in cui l’impugnazione al CNF sia proposta mediante spedizione del ricorso a mezzo raccomandata, è sufficiente che l’atto stesso sia consegnato all’ufficio postale entro il termine di decadenza previsto dalla Legge (nella specie, 20 giorni ex art. 50 RDL n. 1578/1933 ratione temporis applicabile), non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al COA destinatario entro il suddetto termine (Nell’esprimere il principio di cui in massima, il CNF ha motivatamente dissentito dal precedente, contrario orientamento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. De Michele), sentenza del 23 luglio 2015, n. 132

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 175. Contra, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 27 settembre 2014, n. 124, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio – Rel. Perfetti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 137, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. NERI), sentenza 20 luglio 2012, n. 104; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI, Rel. MORLINO), sentenza del 20 luglio 2012, n. 102; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Perfetti), sentenza del 30 aprile 2012, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 201 (la quale fa una distinzione tra spedizione a mezzo posta e notifica in proprio a mezzo posta ex L. n. 53/94); Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 160; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 157; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 12 maggio 2010, n. 34.

  • La valutazione del requisito della condotta irreprensibile

    La sussistenza del requisito della condotta “specchiatissima e illibata” (nel nuovo Ordinamento Forense, “irreprensibile”), necessaria al fine di ottenere l’iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati non abilitati, deve essere esclusa in tutte le ipotesi in cui il richiedente abbia tenuto condotte non conformi alla disciplina normativa o alle regole deontologiche della professione forense, tali da incidere sull’affidabilità del soggetto che aspira a svolgere il ruolo attribuito dall’ordinamento al professionista forense: e, al riguardo, le condotte apprezzabili sotto il profilo morale non sono solo quelle riferibili alla dimensione privata dell’individuo, bensì anche quelle che rilevano ai fini di una valutazione dell’affidabilità del soggetto per il corretto svolgimento della specifica attività; quanto invece alla sfera strettamente privata del richiedente l’iscrizione nell’Albo. Tuttavia, non possono essere considerate come ostative condotte che, anche per la loro risalenza nel tempo non appaiano oggi ragionevolmente suscettibili di incidere attualmente sulla suddetta affidabilità (Nel caso di specie, veniva impugnata al CNF la delibera con cui il COA deliberava di cancellare dal registro dei praticanti un soggetto che, quando appena maggiorenne, aveva riportato due condanne penali per spaccio di droga e guida in stato di ebbrezza. In applicazione del principio di cui in massima, rilevata la risalenza dei fatti commessi in giovane età -per i quali, peraltro, erano altresì intervenute pronunce di riabilitazione-, ed in considerazione della circostanza che il successivo comportamento del praticante risultava essere stato costantemente improntato a correttezza, il CNF ha accolto il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 23 luglio 2015, n. 130

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Allorio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 161.

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo (ab origine) di procura speciale

    Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’Albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc (Nel caso di specie, l’impugnazione era stata proposta a mezzo difensore non iscritto all’albo speciale di cui all’art. 33 RDL 1578/1933. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 22 luglio 2015, n. 117

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 13 marzo 2015, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 10 marzo 2015, n. 7, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 26 settembre 2014, n. 107, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 16, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 2 settembre 2013, n. 149, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 41.

  • Consiglio dell’Ordine: il raggiungimento del quorum sana l’eventuale vizio della convocazione

    Il funzionamento del Consiglio dell’Ordine in sede deliberante si basa in via esclusiva sul principio del quorum, con la conseguenza che, l’eventuale vizio della convocazione risulta definitivamente sanato dalla partecipazione all’adunanza di un numero di Consiglieri sufficiente ad integrare l’organo (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi, sentenza del 23 luglio 2015, n. 122)

    Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. D’Ascola), SS.UU, sentenza n. 9138 del 6 maggio 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 24 luglio 2014, n. 104.

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del COA

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 13374 del 30 giugno 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 154, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 26 settembre 2014, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101.