Il principio generale enunciato nell’art. 5 c.p.c. (secondo cui la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo) si applica anche al procedimento disciplinare, sicché la competenza per i procedimenti riguardanti i consiglieri, determinata al momento dell’esercizio dell’azione disciplinare, non muta alla cessazione della carica consiliare.
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All’accertata responsabilità disciplinare dell’incolpato consegue sempre una sanzione deontologica
Il procedimento disciplinare, che non venga definito in rito, deve necessariamente concludersi con una decisione che, nel merito, accerti o escluda la responsabilità dell’incolpato, e che quindi in suo confronto disponga, rispettivamente, l’applicazione di una sanzione disciplinare o il proscioglimento; pertanto poco coerente con tale principio appare una decisione che ritenga sussistente la responsabilità dell’incolpato (seppur evidenziando le giustificazioni applicabili al comportamento nel caso concreto) e, al tempo stesso, non applichi alcuna sanzione a ragione proprio delle giustificazioni addotte. In tal caso, all’incongruenza della decisione è possibile comunque rimediare in sede di gravame, mediante correzione o integrazione della sua motivazione.
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Inammissibile l’impugnazione della (motivazione di) assoluzione
L’interesse ad impugnare una decisione disciplinare o un capo di questa va desunto dalla utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, all’aspettativa di una modificazione in melius della statuizione impugnata e quindi ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio. In difetto di tale interesse, il ricorso è inammissibile (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato la decisione del COA di proscioglimento dalle incolpazioni a lui contestate chiedendo la riforma della sola motivazione).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Tacchini), sentenza del 17 settembre 2012, n. 113, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. MARIANI MARINI, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 3. -
La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale
La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale può essere disposta, ex art. 295 c.p.c, in caso di identità dei fatti, nella sola ipotesi in cui sia stata esercitata dal P.M. l’azione penale nei modi di cui all’art. 405 c.p.p. con la formulazione dell’imputazione e la richiesta di rinvio a giudizio. Conseguentemente, non sussiste alcun obbligo di far luogo alla sospensione del disciplinare nel caso in cui il procedimento penale sia ancora nella fase delle indagini preliminari.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 luglio 2015, n. 96, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 16 luglio 2015, n. 98, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67, nonché Cass. Civ. 10974/2012. In arg. cfr. pure l’art. 54 L. n. 247/2012. -
La ritardata consegna al cliente di somme incassate per suo conto
L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98. -
Pubblicità informativa: vietato offrire prestazioni professionali verso compensi infimi o a forfait
Pur a seguito dell’entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, la pubblicità informativa dell’avvocato deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro, sicché è da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata (ed in particolare quella comparativa ed elogiativa) così come una proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all’attività svolta, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie. Infatti, la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le predette limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere del giudice disciplinare (Nel caso di specie trattavasi di box pubblicitario in un quotidiano, con evidenza riservata in via pressoché esclusiva e palesemente suggestiva al costo della prestazione offerta).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 26, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37 Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204. -
La corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, l’indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non deve essere effettuata alla stregua di un confronto meramente formale perché, vertendosi in tema di garanzie e di difesa, la violazione di detto principio non sussiste allorché l’incolpato, attraverso l’iter processuale, abbia avuto conoscenza dell’addebito e sia stato posto in condizione di difendersi. La nullità della decisione va, infatti, esclusa qualora la contestazione sia tale per cui con la lettura dell’incolpazione l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 20 marzo 2014, n. 39, Cass., s.u., 12 marzo 2004, n. 5038; Cass., s.u., 26 aprile 2000, n. 289. -
Il ne bis in idem opera anche in sede disciplinare
Nel procedimento disciplinare trova applicazione il principio del ne bis in idem, che ricorre qualora una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza delibata dal Giudice sotto l’aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato (Nel caso di specie, i fatti oggetto della contestazione, astrattamente tra loro assimilabili, erano diversi sotto il profilo storico e temporale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di bis in idem).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 27 settembre 2014, n. 125. -
Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Art. 1: Oggetto del regolamento
Art. 2: Tirocinio contestuale a rapporto di lavoro
Art. 3: Modalita’ di svolgimento del tirocinio
Art. 4: Periodo e durata
Art. 5: Anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari
Art. 6: Svolgimento di un semestre di tirocinio in altro Paese dell’Unione europea
Art. 7: Interruzione del tirocinio
Art. 8: Poteri di vigilanza e controllo e rilascio del certificato di compiuta pratica
Art. 9: Abilitazione all’esercizio della professione in sostituzione dell’avvocatoDECRETO Ministero Giustizia del 17 marzo 2016, n. 70
(in vigore dal 03/06/2016) -
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 11 marzo 2015, n. 19, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 12 dicembre 2014, n. 182.