Avverso le decisioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione all’Albo può essere proposto ricorso soltanto dall’interessato e dal Pubblico Ministero, ma non pure da terzi, i quali ultimi in tale ambito non sono infatti portatori di interessi legalmente protetti, sicché -oltre a non aver diritto a partecipare allo procedimento amministrativo di iscrizione – non sono neppure legittimati ad impugnare le relative deliberazioni, potendo al più sollecitare l’iniziativa al PM o al Consiglio dell’Ordine stesso, mediante la segnalazione di (asseriti) fatti ostativi all’iscrizione medesima (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto inammissibile il ricorso con cui un terzo aveva impugnato la delibera del COA che aveva ritenuto infondati i suoi dubbi sulla legittimità di una iscrizione all’albo – sezione speciale dell’avvocato di un’ASL, per asserita inesistenza dei requisiti di legge).
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La rimessione in termini opera anche nel procedimento disciplinare
L’istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc, già art. 184 bis cpc) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al CNF, ricorrendone i presupposti, ovvero una causa di forza maggiore o caso fortuito, giacché il concetto di non imputabilità deve presentare il carattere dell’assolutezza, non essendo sufficiente la prova di una impossibilità relativa, quale potrebbe essere la semplice difficoltà dell’adempimento o il ricorrere di un equivoco, evitabile con l’ordinaria diligenza (Nel caso di specie, l’incolpato aveva tardivamente proposto appello al CNF. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’istanza di rimessione in termini e, conseguentemente, ha dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazione).
NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 10926 del 26 maggio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 26 settembre 2014, n. 106, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Del Paggio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 14, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 20. -
Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine che ha emesso il provvedimento impugnato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 luglio 2015, n. 126
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 48, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 43, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 208, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 23 luglio 2013, n. 131, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 32. -
L’impugnazione tardiva è inammissibile
E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 luglio 2015, n. 126
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 16 luglio 2015, n. 102, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Pasqualin), sentenza del 16 aprile 2014, n. 48. -
Inammissibile il ricorso al CNF proposto in proprio dal praticante avvocato
Deve essere dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta da chi, al momento della sottoscrizione del ricorso, risulti sprovvisto in assoluto dello ius postulandi per non essere iscritto all’albo degli avvocati, non potendo per tale ragione difendersi personalmente innanzi al C.N.F. e sottoscrivere da solo il relativo ricorso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta in proprio dal praticante avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine degli avvocati con la quale era stata respinta la sua domanda di iscrizione nella Sezione speciale degli avvocati stabiliti).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 luglio 2015, n. 126
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 20 aprile 2015, n. 63, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 140, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 139. -
Inammissibile il ricorso proposto a mezzo fax
È inammissibile, perché priva della sottoscrizione in originale, l’impugnazione proposta al C.N.F. esclusivamente a mezzo fax e non seguita da ulteriore invio di originale nei termini per l’impugnazione stessa.
NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 10926 del 26 maggio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 2 settembre 2013, n. 149, Consiglio Naz. Forense, 2 settembre 2013, n. 149, e 18 ottobre 2011, n. 164, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Vinatzer), sentenza del 29 marzo 1996, n. 40.
Sull’inammissibilità, per le stesse ragioni, dell’istanza di ricusazione, cfr. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4 -
Obbligo (a pena di sospensione sine die) di pagare le quote di iscrizione all’albo
Coloro che non adempiono al versamento della quota di iscrizione all’albo, registro o elenco professionale (L. n. 536/1949) possono essere sospesi a tempo indeterminato (fino all’eventuale pagamento di quanto dovuto) dall’esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.
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Quota di iscrizione all’albo ed assenza di reddito
L’assenza di reddito, peraltro non debitamente comprovata, non esonera l’avvocato – quale pretesa forza maggiore – dall’obbligo di provvedere al versamento delle quote di iscrizione all’albo, registro o elenco professionale (art. 2 L. n. 536/1949), che si configura come “quota associativa” ad un ente ad appartenenza necessaria ai fini del legittimo esercizio della professione, della cui legittimità costituzionale non può ragionevolmente dubitarsi.
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L’attuale connotazione penalistica delle sanzioni disciplinari, tra “favor rei” e “tempus regit actum”
L’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare induce a ritenere applicabile il principio generale del favor rei, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati. Conseguentemente, l’art. 11 c. 2 L. 247/2012 (secondo cui l’inadempimento dell’obbligo formativo presuppone il mancato compimento del sessantesimo anno di età) può applicarsi retroattivamente (Nel caso di specie, il professionista -ultrasessantenne- era stato sanzionato per aver violato l’obbligo formativo. In applicazione del principio di cui in massima, poiché nelle more del procedimento disciplinare entrava in vigore il nuovo ordinamento professionale con il nuovo limite d’età, il CNF ha accolto il ricorso annullando la sanzione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 18 luglio 2015, n. 112.
Con particolar riferimento alla successione nel tempo delle norme del codice deontologico, cfr. Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 3023 del 9 febbraio 2015, e, ancor prima dell’entrata in vigore dell’art. 65 L. n. 247/2012, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 18 luglio 2013, n. 113, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 127.
Sull’applicazione dell’opposto -ed ormai più risalente- principio del tempus regit actum cfr., per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Bulgarelli), sentenza n. 31 del 16 marzo 2011. -
La (generica) formazione in proprio non è sufficiente ad assolvere l’obbligo deontologico
L’obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l’autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123