Autore: admin

  • Procedimento disciplinare: mancanza del numero legale a seguito di astensione o ricusazione

    Allorquando, a causa delle contemporanea astensione di tutti o della maggioranza dei Consiglieri del COA distrettuale di appartenenza (ovvero per effetto della ritenuta fondatezza dei motivi di ricusazione), venga meno il numero legale per deliberare, la decisione deve essere assunta dal COA costituito presso la sede della Corte di Appello più vicina, alla stregua dell’art. 2 d. lgs.vo C.p.S. 28 maggio 1947, n. 597.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 6 giugno 2015, n. 79

    NOTA:
    Con riferimento ai CDD, cfr. ora l’art. 9 Reg. CNF n. 2/2014 e la tabella ivi richiamata.
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. For. 9 giugno 2008, n. 49 e Cons. Naz. For. 10 novembre 2005, n. 142.

  • Incensurabile in Cassazione l’adeguatezza della sanzione disciplinare inflitta

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale è riservato agli organi disciplinari, cosicché la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo il caso di assenza di motivazione.

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Bandini), SS.UU, sentenza n. 15429 del 7 luglio 2014

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014, nonché Cass., SU, nn. 326/2003; 1229/2004; 11564/2011; 13791/2012; 9032/2014.

  • Sospensione cautelare: per il “clamor” basta anche una sola notizia di stampa

    Rispetto ad una vicenda che può dar luogo all’adozione di una misura cautelare sospensiva, ciò che rileva è che essa abbia avuto un impatto tale da non restare confinata nel ristretto ambito professionale, ma abbia avuto in concreto un rilevante impatto esterno nell’opinione pubblica, costituendo un evidente vulnus per la stessa funzione sociale della professione, risultando all’uopo irrilevante la circostanza che la notizia sia stata pubblicata “per un’unica volta”, atteso che la risonanza mediatica non deve essere misurata esclusivamente sulla base del numero degli articoli pubblicati sulla vicenda.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 6 giugno 2015, n. 79

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. For. 15 marzo 2013, n. 46.

  • Caratteristiche e funzioni della sospensione cautelare

    La sospensione cautelare ex art. 43, comma 3°, R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile, ora art. 60 L. n. 247/2012) non ha natura di sanzione, costituendo piuttosto un provvedimento amministrativo a carattere provvisorio, avente natura propriamente discrezionale, svincolato dal procedimento disciplinare (di cui non presuppone la apertura), la cui ratio va individuata nell’esigenza di tutelare e salvaguardare la dignità e il prestigio dell’Ordine forense. La sua adozione, in termini generali, è subordinata a due presupposti: a)la gravità in astratto della condotta, correlata, in particolare, ma non esclusivamente, alle situazioni previste dalla norma richiamata; b) l’insorgenza, in conseguenza e per effetto di quella condotta, di una situazione di allarme nella collettività, per la compromissione della dignità e del decoro della categoria nel suo complesso (cd. strepitus fori). Quanto al primo requisito, l’applicazione della misura cautelare ex art. 43, comma 3°. R.D.L. n. 1578/1933, avendo il suo normale presupposto nella semplice emanazione di un mandato o ordine di comparizione o di accompagnamento, richiede soltanto una valutazione della gravità delle imputazioni mosse al professionista e prescinde quindi dalla valutazione di fondatezza delle stesse, che deve invece formare oggetto del giudizio penale ed eventualmente del successivo giudizio disciplinare; ciò che rileva, dunque, è la gravità in astratto delle imputazioni penali, indipendentemente dalla loro fondatezza, al fine di stabilire se sussiste un’incompatibilità morale, prima che giuridica, con l’esercizio della professione; quanto all’altro requisito (c.d. strepitus fori) esso si sostanzia nello “allarme” che la vicenda penale che giustifica l’adozione della cautela abbia creato, non solo nello stretto ambiente professionale, ma anche e soprattutto nell’ambito più vasto e generale della collettività, di guisa che la conoscenza e diffusione all’esterno della notizia della condotta considerata crei nell’opinione pubblica un “clamore” negativo che si ripercuota sull’intera classe forense, compromettendone il prestigio, il decoro, la credibilità e l’immagine. Il sindacato che il C.N.F è chiamato a svolgere in caso di impugnazione della misura cautelare, stante l’evidenziata natura discrezionale del potere con essa esercitato, è limitato, pacificamente, al controllo di legittimità del provvedimento non potendosi estendere ad un riesame del merito e restando precluso ogni riscontro in ordine all’opportunità della irrogata sospensione; ciò, in buona sostanza, comporta non la totale esclusione del controllo della motivazione, ma la sua sindacabilità nei limiti in cui l’anomalia motivazionale si traduca nell’inesistenza della motivazione stessa, da intendersi non solo come mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, ma anche come motivazione solo apparente e/o perplessa e/o obiettivamente incomprensibile e/o caratterizzata da affermazioni tra loro inconciliabili.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 6 giugno 2015, n. 79

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. Unite, 23 dicembre 2005, n. 28505: Cass. S.U. 9 aprile 1986, n. 2463 e S.U., 24 marzo 1971, n. 831; S.U. 13 novembre 2012, n. 19711; S.U. 4 luglio 1987, n. 5867; Cons. Naz. For., 4 marzo 2013, n. 24; Cons. Naz. For., 27 dicembre 2012, n. 192; Cons. Naz. For., 19 settembre 2007, n. 104 e Cons. Naz. For., 6 dicembre 2006, n. 137; Cons, Naz. For., 4 marzo 2013, n. 24; Cons. Naz. For., 28 settembre 2011, n. 146 e Cons. Naz. For., 28 dicembre 2007, n. 257.

  • La difesa non giustifica l’offesa: illecito definire controparte “sinistro personaggio”

    La tutela del diritto di difesa e critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento, in luogo della censura irrogata all’incolpato dal consiglio territoriale, la cui decisione è stata quindi riformata in parte qua).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 78

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 02.11.2010, nr. 195.

  • L’efficacia, in sede disciplinare, della sentenza di patteggiamento

    Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti e` equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceita` penale e alla responsabilita` dell’incolpato (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato la sentenza CNF n. 182/2014 rigettando il ricorso avverso la stessa proposto).

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 15574 del 24 luglio 2015

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2014, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44.

  • Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive

    Benché l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probità e lealtà, i quali non consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 78

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 02.09.2013, nr. 150.

  • Decisione disciplinare e motivazione sintetica

    E’ valida quella motivazione che, a sostegno della decisione adottata, esponga ragioni che siano oggettivamente adeguate sul piano della logico e su quello delle massime di esperienza, senza che, a tal fine, sia necessario un particolareggiato esame e una specifica confutazione di tutte le questioni sollevate, né una precisa esposizione di tutte le fonti di prova.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Piacci), sentenza del 6 giugno 2015, n. 77

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense 29/11/2001 n. 244.

  • Decisione disciplinare: superfluo confutare tutte le contrarie questioni rigettate

    E’ valida la decisione disciplinare che abbia una motivazione, seppur sintetica, congrua e corretta, tale da far individuare l’iter logico seguito dall’organo giudicante, senza che sia necessario a tal fine un particolareggiato esame e una specifica confutazione di tutte le questioni sollevate, né una precisa esposizione di tutte le fonti di prova.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Piacci), sentenza del 6 giugno 2015, n. 77

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense 11/07/2005 n. 96.

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicchè è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Spirito), SS.UU, sentenza n. 14905 del 16 luglio 2015

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 11 marzo 2015, n. 21, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 153, nonché Cass. n. 16068 del 14 luglio 2014.