Autore: admin

  • Il costo delle spese di viaggio non costituisce legittimo impedimento a comparire all’udienza disciplinare

    L’avvocato impedito a comparire alla seduta disciplinare del Consiglio dell’Ordine territoriale non ha diritto al rinvio della seduta stessa, né alla rimessione in termini da parte del Consiglio Nazionale Forense, qualora non provi di aver tempestivamente comunicato l’impedimento o di esservi stato impossibilitato per un caso di forza maggiore ovvero in presenza di una situazione di legittimo impedimento, tale dovendosi considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto infondata la richiesta dell’avvocato di essere sentito “per rogatoria” a causa di sue asserite difficoltà economiche, che non gli avrebbero consentito di sostenere le spese di viaggio e presentarsi così all’udienza disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 13374 del 30 giugno 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.

  • I presupposti per la sospensione cautelare delle sentenze del CNF

    La sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze del CNF (art. 36, comma 7, della L. n. 247 del 2012) postula, secondo i principi che regolano la giurisdizione cautelare in ragione della sua naturale strumentalità rispetto alla tutela da somministrarsi nel “merito”, la valutazione della ricorrenza sia della sussistenza del fumus boni iuris, sia della sussistenza del c.d. periculum in mora, cioè l’esistenza, non solo in ragione della natura della situazione giuridica coinvolta, ma anche in ragione del modo in cui essa lo è nella vicenda giudicata dalle autorità disciplinari, di una situazione per cui la mancanza della sospensione dell’esecutività della decisione adottata dal Consiglio Nazionale Forense sia idonea ad arrecare un pregiudizio caratterizzato dalla imminenza e irreparabilità (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso cautelare avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Perfetti, rel. Neri, sentenza del 22 luglio 2015, n. 114).

    Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Frasca), SS.UU, ordinanza n. 9149 del 6 maggio 2016

  • Codice deontologico: informazione dell’attività professionale anche tramite siti web nel rispetto dei principi fondanti la professione

    E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 3 maggio scorso n. 102 la delibera con la quale il CNF ha modificato l’articolo 35 del Codice deontologico forense, dedicato al Dovere di corretta informazione.

    La modifica è volta a chiarire la portata della norma deontologica, aprendo alla libertà dei canali comunicativi (tramite l’inciso “quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni”), ed eliminando il riferimento specifico alla disciplina dei siti web che la “vecchia” versione vietava nel caso di re-indirizzamento e/o in caso di contenuti di natura commerciale e/o pubblicitaria.

    In altre parole, qualsiasi mezzo è ammesso (e dunque anche siti web con o senza re-indirizzamento), purché la informazione rispetti i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale e rispettando i principi cardine della professione di dignità e decoro.

    La nuova norma, per essere vigente, deve seguire le regole contenute nel Decreto ministeriale che disciplina le forme di pubblicità del Codice e dei suoi aggiornamenti (dm n. 38/2015). In particolare l’aggiornamento deve essere pubblicato entro trenta giorni dalla pubblicazione in GU sui siti del CNF e degli Ordini; fermo restando il termine di entrata in vigore previsto dall’articolo 3 comma 4, secondo periodo, della legge 247/2012 (cioè decorsi i 60 giorni dalla data di pubblicazione in GU).

    NUOVO TESTO ARTICOLO 35 IN GAZZETTA UFFICIALE

    Newsletter CNF n. 301 del 10 maggio 2016

  • Il nuovo codice deontologico può applicarsi retroattivamente

    Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la corte ha accolto il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Alpa, rel. Damascelli, sentenza del 11 giugno 2015, n. 88, rinviando quindi la causa al CNF per la rideterminazione della sanzione alla luce dello jus superveniens più favorevole all’incolpato).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Napoletano), SS.UU, sentenza n. 9147 del 6 maggio 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 3023 del 9 febbraio 2015.

  • Diniego di accesso agli atti da parte del COA: inammissibile il ricorso al CNF

    La tipicità degli atti impugnabili al CNF non ammette deroga alcuna, sicché sfugge alla competenza giurisdizionale domestica il ricorso avverso il provvedimento con cui il COA rigetti l’istanza di accesso agli atti, che va infatti proposto al Giudice amministrativo, al quale pertanto il processo deve essere rinviato ex art. 59 1° co. L. 18/6/2009 n. 69.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 23 luglio 2015, n. 127

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 111.

  • Tenuta degli albi: i terzi non sono legittimati alle relative iniziative giudiziarie

    Avverso le decisioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione all’Albo può essere proposto ricorso soltanto dall’interessato e dal Pubblico Ministero, ma non pure da terzi, i quali ultimi in tale ambito non sono infatti portatori di interessi legalmente protetti, sicché -oltre a non aver diritto a partecipare allo procedimento amministrativo di iscrizione – non sono neppure legittimati ad impugnare le relative deliberazioni, potendo al più sollecitare l’iniziativa al PM o al Consiglio dell’Ordine stesso, mediante la segnalazione di (asseriti) fatti ostativi all’iscrizione medesima (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto inammissibile il ricorso con cui un terzo aveva impugnato la delibera del COA che aveva ritenuto infondati i suoi dubbi sulla legittimità di una iscrizione all’albo – sezione speciale dell’avvocato di un’ASL, per asserita inesistenza dei requisiti di legge).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 23 luglio 2015, n. 127

  • La rimessione in termini opera anche nel procedimento disciplinare

    L’istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc, già art. 184 bis cpc) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al CNF, ricorrendone i presupposti, ovvero una causa di forza maggiore o caso fortuito, giacché il concetto di non imputabilità deve presentare il carattere dell’assolutezza, non essendo sufficiente la prova di una impossibilità relativa, quale potrebbe essere la semplice difficoltà dell’adempimento o il ricorrere di un equivoco, evitabile con l’ordinaria diligenza (Nel caso di specie, l’incolpato aveva tardivamente proposto appello al CNF. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’istanza di rimessione in termini e, conseguentemente, ha dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 23 luglio 2015, n. 125

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 10926 del 26 maggio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 26 settembre 2014, n. 106, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Del Paggio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 14, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 20.

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

    E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine che ha emesso il provvedimento impugnato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 luglio 2015, n. 126

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 48, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 43, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 208, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 23 luglio 2013, n. 131, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 32.

  • L’impugnazione tardiva è inammissibile

    E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 luglio 2015, n. 126

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 16 luglio 2015, n. 102, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Pasqualin), sentenza del 16 aprile 2014, n. 48.

  • Inammissibile il ricorso al CNF proposto in proprio dal praticante avvocato

    Deve essere dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta da chi, al momento della sottoscrizione del ricorso, risulti sprovvisto in assoluto dello ius postulandi per non essere iscritto all’albo degli avvocati, non potendo per tale ragione difendersi personalmente innanzi al C.N.F. e sottoscrivere da solo il relativo ricorso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta in proprio dal praticante avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine degli avvocati con la quale era stata respinta la sua domanda di iscrizione nella Sezione speciale degli avvocati stabiliti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 luglio 2015, n. 126

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 20 aprile 2015, n. 63, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 140, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 139.