Il potere-dovere di critica dell’avvocato, soprattutto nella fase dell’impugnazione che rappresenta di per sé il momento di censura dell’operato del giudice, incontra il limite del divieto di assumere atteggiamenti e comportamenti sconvenienti e del dovere di mantenere con il giudice un rapporto improntato a dignità e decoro, sia con riferimento alla persona del giudicante sia al suo operato e alla funzione esercitata (Nel caso di specie, il professionista aveva attribuito al magistrato un comportamento volto ad avvantaggiare una parte del processo a danno degli imputati suoi assistiti).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Broccardo), sentenza del 15 marzo 2013, n. 39
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, CNF 18.7.2011, n. 110.