Tag: cdf (prev.) art. 6

  • Gli obblighi deontologici nei confronti del Giudice

    Il codice deontologico forense impone al professionista di mantenere con il Giudice un rapporto improntato alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante che del suo operato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 193

    NOTA:
    In senso conforme, C.N.F. n. 110 del 18.7.2011.

  • I limiti deontologici alla critica del provvedimento giudiziario

    Ancorchè il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’ordinamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa. Proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell’avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 193

    NOTA:
    In senso conforme, C.N.F. 22.10.2010 n. 101.

  • L’impugnazione della transazione raggiunta con il collega

    Il dovere di lealtà, che gli artt. 88 cod. proc. civ. e 12 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 impongono, nell’interesse non solo delle parti ma anche della giustizia, agli avvocati e procuratori, comporta l’illiceità, sul piano disciplinare, del comportamento del professionista che proceda o comunque partecipi alla redazione di una scrittura conciliativa con il preordinato intento (non dichiarato alla controparte) di vanificare l’accordo subito dopo aver ottenuto lo scopo. (Principio affermato con riguardo ad avvocato che, prima della transazione volta a conseguire la rinuncia della controparte all’eseguito sequestro conservativo, aveva presentato un esposto-denuncia alla magistratura penale per annullare, con il sequestro penale degli atti della transazione e di quanto versato in esecuzione di essa, gli effetti dell’accordo conciliativo sfavorevoli al proprio cliente).

    Cassazione Civile, sentenza del 01 giugno 1993, n. 6067, sez. U- Pres. Ruperto C- Rel. Giustiniani V- P.M. Morozzo Della Rocca F (Diff.)

  • Firma apocrifa e falsa attestazione della sua autenticità

    Viene meno al doveri di lealtà il professionista che autentichi una sottoscrizione apocrifa, ovvero faccia sottoscrivere un atto ad un soggetto che sappia non essere quello che avrebbe dovuto farlo (Nel caso di specie, trattavasi di firma apposta in calce ad una transazione).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Sica), sentenza del 29 novembre 2012, n. 176

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 174; Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CRICRI`), sentenza del 7 novembre 1997, n. 140; Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Benedetto), sentenza del 11 novembre 1992, n. 114.

  • L’assenza ingiustificata dell’avvocato ad un’udienza non costituisce abbandono di difesa

    In sede di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il Consiglio nazionale forense non è vincolato alla definizione dell’illecito quale scaturisce dal testo delle disposizioni del codice deontologico forense, avendo queste ultime natura di fonti solo integrative dei precetti normativi; ne consegue che non costituisce violazione del mandato professionale (art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →), né dei doveri di correttezza, fedeltà e diligenza (art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →, art. 7 c.d.f.Art. 7 cod. prev. – Dovere di fedeltà.È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’intere…Leggi il testo completo → e art. 8 c.d.f.Art. 8 cod. prev. – Dovere di diligenza.L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.Leggi il testo completo →), il comportamento dell’avvocato che, nominato difensore di fiducia in un processo penale, manchi di trasmettere all’Autorità giudiziaria la comunicazione della sua assenza da un’udienza dibattimentale, poiché tale comportamento, per la sua episodicità, non è riconducibile ad un contegno abdicativo del difensore né, tantomeno, ad un abbandono della difesa. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 13 giugno 2011, n. 12903- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MACIOCE Luigi- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Principio di specialità e sanzione disciplinare

    Gli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → e art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → (dovere di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza) enunciano principi fondamentali della professione forense che vengono comunque necessariamente violati in occasione di ogni comportamento illecito, sicché non possono comportare autonomo aggravamento della sanzione ove la fattispecie trovi apposita ed espressa disciplina in una specifica norma deontologica (Nel caso di specie, l’avvocato aveva esercitato la professione in periodo di sospensione disciplinare. Il COA di appartenenza lo aveva quindi cumulativamente sanzionato sia per la violazione dell’art. 21 c.d.f.Art. 21 cod. prev. – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo. I. Costituisc…Leggi il testo completo → sia per quella degli art. 5 c.d.f. e art. 6 c.d.f., irrogandogli così la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ridotto il periodo di sospensione a mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132

  • Il rifiuto di adempiere al mandato professionale in assenza di previo pagamento

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e diligenza propri della classe forense, l’avvocato che accetti il mandato e non lo esegua per mancato pagamento di un fondo spese.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANO MARINI), sentenza del 17 settembre 2012, n. 119

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 23.

  • La deontologia processuale tutela l’interesse pubblico all’amministrazione della giustizia

    I doveri deontologici relativi allo svolgimento di attività processuali nei confronti dei colleghi si fondano su principi dell’etica professionale che non tutelano soltanto gli interessi e i diritti delle parti direttamente coinvolte nelle violazioni, ma anche l’interesse della società al corretto esercizio della funzione che l’avvocato è chiamato a svolgere nell’amministrazione della giustizia; ne deriva che eventuali violazioni sono perseguibili indipendentemente dalla reazione dei soggetti nei confronti dei quali sono commesse.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89

  • La previa comunicazione al collega da querelare non contrasta con l’obbligo di segretezza

    La comunicazione al collega dell’iniziativa di sporgere querela e di iniziare un procedimento nei suoi confronti non si può considerare una violazione dell’obbligo di segretezza, ma anzi la corretta informazione al collega perché possa discolparsi, ricorrere alla bonaria definizione della vertenza, e comunque tutelare i propri diritti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 60

  • La querela del collega deve essere preceduta da una comunicazione

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza a cui ciascun professionista, l’avvocato che depositi una denuncia – querela contro un collega senza averne dato informazione né al Consiglio dell’ordine, per l’eventuale esperimento del tentativo di conciliazione, né al collega querelato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 60