In sede di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il Consiglio nazionale forense non è vincolato alla definizione dell’illecito quale scaturisce dal testo delle disposizioni del codice deontologico forense, avendo queste ultime natura di fonti solo integrative dei precetti normativi; ne consegue che non costituisce violazione del mandato professionale (art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →), né dei doveri di correttezza, fedeltà e diligenza (art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →, art. 7 c.d.f.Art. 7 cod. prev. – Dovere di fedeltà.È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’intere…Leggi il testo completo → e art. 8 c.d.f.Art. 8 cod. prev. – Dovere di diligenza.L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.Leggi il testo completo →), il comportamento dell’avvocato che, nominato difensore di fiducia in un processo penale, manchi di trasmettere all’Autorità giudiziaria la comunicazione della sua assenza da un’udienza dibattimentale, poiché tale comportamento, per la sua episodicità, non è riconducibile ad un contegno abdicativo del difensore né, tantomeno, ad un abbandono della difesa. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/10/2010)
Cassazione Civile, sez. Unite, 13 giugno 2011, n. 12903- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MACIOCE Luigi- P.M. CENICCOLA Raffaele