Vietato pubblicare gli atti del processo ancora in corso

Ai sensi degli ex art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → e art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →, il difensore della parte processuale ha l’obbligo deontologico di astenersi dal pubblicare atti del procedimento ancora in corso, essendo all’uopo irrilevanti tanto la finalità della pubblicazione e la mancanza del fine speculativo, quanto la circostanza che gli atti in questione siano già stati divulgati dalla stampa, e ciò a prescindere altresì dall’eventuale rilevanza penale della fattispecie ex art. 114 cpp (Nel caso di specie, il difensore della parte civile aveva pubblicato un libro con gli atti di indagine del processo ancora in fase dibattimentale).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 13 marzo 2013, n. 34

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 13 Marzo 2013 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 22 Febbraio 2010 (censura)